IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Visto l'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento n. 3950/1992, concernente i quantitativi di riferimento globali spettanti a ciascuno Stato membro ed, in particolare, la lettera b) del relativo allegato che stabilisce i quantitativi di riferimento globali applicabili a decorrere dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002; Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero caseario"; Visto l'art. 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000 in base al quale il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, con decorrenza dal 1 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Tenuto conto degli impegni assunti dal Governo in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, nella seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 6 dicembre 2000; Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo la tabella allegata, che tiene conto dei seguenti criteri: a) quantitativi di latte prodotto e commercializzato dai produttori le cui aziende sono ubicate nel rispettivo territorio delle singole regioni, nel corso dei periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000; b) riduzioni dei quantitativi di riferimento disposte ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, attualmente operanti detratte le riassegnazioni effettuate alle singole regioni in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118. 2. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto secondo criteri dalle stesse deliberati. L'assegnazione ha effetto a decorrere dal periodo 2001-2002. 3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo e di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.