IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero caseari, da ultimo modificato dal regolamento
(CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
  Visto  l'art.  3,  paragrafo 2 del citato regolamento n. 3950/1992,
concernente   i  quantitativi  di  riferimento  globali  spettanti  a
ciascuno  Stato membro ed, in particolare, la lettera b) del relativo
allegato   che  stabilisce  i  quantitativi  di  riferimento  globali
applicabili a decorrere dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002;
  Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2000,  n.  8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 recante "Disposizioni
urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo
globale  di  latte  e  per  la  regolazione  provvisoria  del settore
lattiero caseario";
  Visto l'art. 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000 in base al quale
il  quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n.
1256/99,  con  decorrenza  dal  1 aprile 2001, affluisce alla riserva
nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome sulla
base  di  criteri  stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali;
  Tenuto   conto  degli  impegni  assunti  dal  Governo  in  sede  di
conversione  in  legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, nella
seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
6 dicembre 2000;
  Acquisito   il   parere   espresso   dalle  competenti  commissioni
parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  quantitativo  di  latte  attribuito dall'Unione europea con
regolamento  (CE)  n.  1256/99  del Consiglio del 17 maggio 1999, con
decorrenza  1  aprile  2001,  affluisce  alla riserva nazionale ed e'
ripartito  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  secondo  la  tabella  allegata, che tiene conto dei seguenti
criteri:
    a) quantitativi   di   latte   prodotto  e  commercializzato  dai
produttori  le  cui  aziende  sono  ubicate nel rispettivo territorio
delle  singole  regioni, nel corso dei periodi 1997/1998, 1998/1999 e
1999/2000;
    b) riduzioni  dei  quantitativi  di riferimento disposte ai sensi
della legge 24 febbraio 1995, n. 46, attualmente operanti detratte le
riassegnazioni   effettuate  alle  singole  regioni  in  applicazione
dell'art. 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118.
  2.  Le  regioni  e  le province autonome provvedono ad assegnare ai
produttori  nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro
novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto
secondo  criteri dalle stesse deliberati. L'assegnazione ha effetto a
decorrere dal periodo 2001-2002.
  3.  Si  applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 1,
ultimo  periodo  e  di  cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge
4 febbraio  2000,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 2000, n. 79.