IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23  gennaio  1992, n. 32, recante disposizioni in
ordine  alla  ricostruzione  nei  territori  di  cui  al  testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
  Visto  il  decreto  legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 1-ter;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996, n. 662, art. 2, comma 100, che
stabilisce   tra   l'altro   che   "risorse   statali  attribuite  ad
investimenti  pubblici non utilizzati .... possono essere destinate a
finalita'  diverse"  e  tra  esse  "agli interventi di cui all'art. 1
della legge 23 gennaio 1992, n. 32";
  Visto  il  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 1, comma 1,
che  stabilisce  che  una  quota  delle  risorse  e'  destinata" agli
interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32";
  Vista  la  propria  delibera  17 marzo  1998,  n.  32, con la quale
nell'ambito   dei   compiti  affidati  dalle  succitate  disposizioni
normative  e'  stata quantificata in L. 525 mld. la quota complessiva
da assegnarsi per le finalita' della legge n. 32/1992;
  Vista  la  propria  delibera  9 luglio 1998, n. 73, con la quale, a
valere  sulla  predetta  disponibilita',  e' stata assegnata la somma
complessiva  di  L.  105  mld.  ai Ministeri dei beni culturali e dei
lavori pubblici per gli interventi di propria competenza;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma i),
stabilisce  che  per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.
3,  comma 2, della legge n. 32/1992, le regioni Basilicata e Campania
sono  autorizzate  a  contrarre  mutui  di  durata ventennale, per un
importo,  rispettivamente,  di  4  e  6  miliardi di lire a decorrere
dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001
e  a  tale  scopo  sono  autorizzati  limiti  di impegno a carico del
bilancio dello Stato di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e
di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1998, n. 483, che all'art. 1, comma 3,
autorizza  limiti  di impegno ventennale, rispettivamente, di lire 10
miliardi  annui  a  decorrere  dal 1999 e di lire 15 miliardi annui a
decorrere  dall'anno  2000,  a  carico  del bilancio dello Stato, con
contrazione   delle   operazioni   di  mutuo  a  cura  delle  regioni
interessate,  secondo  apposito  piano  di riparto approvato dal CIPE
sulla base delle esigenze degli enti locali interessati;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 28;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  in  attuazione
dell'autorizzazione  di  cui all'art. 144, comma 1, riporta inscritti
in  tabella  1  limiti  di impegno quindicennali, a partire dall'anno
2002,  per  94 miliardi di lire, per la contrazione di mutui da parte
delle regioni interessate e con oneri a carico dello Stato;
  Vista  la propria delibera 6 agosto 1999, n. 163, con la quale, nel
procedere  all'assegnazione di risorse ai comuni per i quali e' stata
verificata  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  la  sussistenza di
fabbisogno per le finalita' nella medesima deliberazione indicate, e'
stata  accantonata  la  somma  di  100 miliardi di lire da ripartirsi
successivamente   anche  sulla  base  di  indicazioni  delle  regioni
Basilicata  e  Campania,  comunque  "coerenti  con le necessita' gia'
indicate  nelle  schede  allegate  alla delibera CIPE 5 agosto 1997 e
degli  ulteriori  progetti  pilota che potranno essere presentati nei
termini di cui al successivo punto 4";
  Viste le note delle regioni Basilicata e Campania 29 novembre 2000,
n.  2600  e 20 dicembre 2000, n. 3661, di accompagno delle rispettive
delibere  di  giunta  n.  2517  del  22 novembre  2000  e n. 6337 del
12 dicembre  2000,  con  le  quali  viene  ufficialmente richiesto di
destinare  risorse  alla  copertura del minor introito derivato dalla
contrazione  del  mutuo  pari  a  lire  33.082.132.973 per la regione
Basilicata e lire 77.191.644.000 per la regione Campania e quindi per
un   importo   complessivo  di  L.  110.273.776.577  con  conseguente
riduzione,   in  analoga  misura  percentuale,  per  tutti  i  comuni
destinatari delle risorse medesime;
  Ritenuto  di  dover destinare a sanatoria degli impegni assunti dai
comuni  sulla  base  delle somme, a titolo presuntivo, indicate nella
citata  dlibera  n.  163/1999,  una  quota del ricavato del mutuo che
verra'  stipulato  dalle  regioni  mediante  utilizzo  di  parte  del
suindicato   limite   di   impegno   per   ricostituire   il  plafond
presuntivamente indicato nella citata delibera n. 163/1999;
  Vista  la  proposta pervenuta dal Ministero dei lavori pubblici con
nota  2110/24/3  del  28 febbraio  2001  contenente l'indicazione del
fabbisogno  accertato  dallo  stesso  Ministero  per singolo comune e
l'assegnazione  urgente a fronte del predetto fabbisogno e successiva
modifica;
  Considerato  che  allo  stato  attuale  sono da ripartire limiti di
impegno  quindicennali  di  94  miliardi di lire, a partire dall'anno
2002,  100  miliardi  di lire di cui al sopra citato accantonamento e
rinveniente   dalle   risorse   definite   con  delibera  n.  32/1998
relativamente  all'anno 2001, nonche' 5 miliardi di lire di limite di
impegno inscritti in tabella 3 della legge n. 388/2000;
  Ritenuto, altresi, che, a seguito delle risultanze dell'istruttoria
svolta  anche  con  il  coinvolgimento delle due regioni interessate,
appare opportuno procedere all'accantonamento di una quota di risorse
da  ripartire  in  prosieguo  a fronte della necessita' di consentire
compensazioni derivanti da una analisi piu' puntuale del fabbisogno e
della  capacita'  di spesa dei singoli enti destinatari nonche' delle
necessita'  connesse  all'attuazione  delle normative successive alla
legge n. 32/1992;
  Tenuto  conto  che  il  sistema  del ricorso al mutuo rende incerta
l'effettiva  misura  finanziaria  disponibile  fin  tanto  non si sia
addivenuti  alla  stipula  del  contratto  di  mutuo e che, pertanto,
l'ammontare   reale  da  assegnare  ai  singoli  comuni,  al  momento
presuntivamente  valorizzabile  in  relazione  ai  tassi di interesse
vigenti,  rende  necessario  accantonare, sulle quote indicate con la
presente  deliberazione,  una  somma  che  garantisca il contenimento
della  spesa  nell'ambito  delle  risorse che verranno effettivamente
concesse,   in   relazione  all'andamento  dei  tassi  di  interesse,
dall'istituto   mutuante   con   l'utilizzo  dei  limiti  di  impegno
assegnati;
  Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  Il  limite di impegno di lire 94 miliardi pari a Meuro 48,55 in
premessa  indicato  e' assegnato per lire 28,20 miliardi alla regione
Basilicata e per lire 65,80 miliardi alla regione Campania.
  2.  Non  appena  le  due  regioni  interessate  avranno stipulato i
rispettivi  contratti  di mutuo, i relativi ammontari dovranno essere
immediatamente  comunicati al CIPE, al Ministero del tesoro, bilancio
e programmazione economica ed al Ministero dei lavori pubblici.
  3.   Con   le   risorse  derivanti  dall'accensione  dei  mutui  da
effettuarsi  direttamente  dalle regioni con i limiti di impegno come
sopra  assegnati,  le medesime regioni assicureranno prioritariamente
ai  comuni,  di  cui  alla  delibera  n. 163/1999, la copertura della
differenza  tra i presunti valori assoluti indicati in detta delibera
e   l'effettiva  erogazione  derivata  dal  netto  ricavo  registrato
all'atto dell'accensione dei mutui, cosi' come risulta dalle delibere
di  giunta  della  regione  Basilicata n. 2517 del 22 novembre 2000 e
della regione Campania n. 6337 del 12 dicembre 2000.
  4.  Sul  restante netto ricavo le regioni erogheranno le risorse ai
comuni  nella  misura  percentuale  indicata  a  fianco  di  ciascuno
nell'allegata  tabella  1,  che forma parte integrante della presente
delibera,  fermo restando che l'importo in termini assoluti riportato
in  detta  tabella  costituisce la somma massima erogabile ai singoli
comuni.  Di  cio'  verra'  data  immediata  comunicazione  ai  comuni
interessati,  a  questo comitato, al Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione   economica  ed  al  Ministero  dei  lavori  pubblici.
L'eventuale   importo  eccedente  quello  globalmente  previsto,  per
ciascuna   regione,   nella  allegata  tabella  andra'  a  costituire
incremento   delle  quote  di  accantonamento  indicate  in  premessa
riportate quale accantonamento.
  5.  In  attesa  della comunicazione di cui al precedente punto 4) i
singoli comuni possono procedere all'impegno di risorse in misura non
superiore  al  70%  di quelle indicate nell'allegata tabella 1. Detta
misura   costituisce   anche  il  limite  massimo,  ove  strettamente
necessario, di ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
  6. Le risorse assegnate sono da destinare con delibere di consiglio
comunale,  da  trasmettere a questo comitato, al Ministero dei lavori
pubblici, ai sensi della legge n. 32/1992:
    per  la concessione di contributi a soggetti in priorita' a) e b)
dell'art.  3  della  legge n. 32/1992, come modificato dalla legge n.
677/1996  ed  ai  relativi  "trascinati",  cosi' come stabilito nelle
deliberazioni di questo comitato assunte in attuazione della legge n.
32/1992;
    per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione primaria ed
edifici  scolastici,  come  indicato  nella legge n. 32/1992, art. 3,
comma  4,  richiamata  dall'art. 28 della legge n. 340/2000, art. 28,
nel rispetto delle direttive formulate da questo comitato;
    per  il pagamento di espropri, sentenze e contenzioso ed analoghi
ineludibili  pagamenti  connessi  con impegni assunti a seguito degli
eventi sismici;
    per  attivita'  di  servizio e di gestione dell'ufficio terremoto
nella misura non superiore al 4%;
    per il finanziamento dei progetti pilota.
  7.  A valere sulla somma di lire 100 miliardi, gia' accantonata con
delibera  n.  163/1999,  l'importo  di  lire 20 miliardi e' destinato
all'edilizia  di culto e sara' assegnato con successiva deliberazione
sulla  base  di  programmi  elaborati di intesa tra le sovrintendenze
regionali  ai beni culturali ed i provveditorati regionali alle opere
pubbliche.
  8.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici inviera' a questo comitato,
entro tre mesi dalla data della presente deliberazione, una analitica
relazione  sulla  natura  e  sui  contenuti  dei  singoli  fabbisogni
riportati  negli  allegati alla nota ministeriale citata in premessa,
sullo  stato  di  utilizzo delle risorse assegnate a ciascun comune e
sulle cause della formazione delle connesse giacenze di tesoreria.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n.
3 Tesoro, foglio n. 124.