Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  "Kaletra  Ritonavir  Lopinavir" autorizzata con procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/01/172/001  180 capsule molli in due flaconi da 90 capsule
ciascuno;
      EU/1/01/172/002 180 capsule molli in blister;
      EU/1/01/172/003  300  ml  soluzione orale in 5 flaconi da 60 ml
ciascuno + 5 siringhe.
    Titolare A.I.C.: Abbott Laboratoires Ltd.

                        IL DIRIGENTE GENERALE

del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione
   generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 20 marzo 2001
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Kaletra Ritonavir Lopinavir";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
Regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 22-23 maggio 2001 dalla
commissione unica del farmaco;
  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,   alla   specialita'   medicinale  "Kaletra  Ritonavir
Lopinavir"  debba  venir  attribuito  un  numero  di  identificazione
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  Kaletra  Ritonavir  Lopinavir  nelle
confezioni   indicate   viene   attribuito   il  seguente  numero  di
identificazione nazionale:
    180  capsule  molli in due flaconi da 90 capsule ciascuno, A.I.C.
n. 035187018/E (in base 10), 11KUBB (in base 32);
    180  capsule molli in blister A.I.C. n. 035187020/E (in base 10),
11KUBD (in base 32);
    300  ml  soluzione  orale  in  5  flaconi  da  60 ml ciascuno + 5
siringhe, A.I.C. n. 035187032/E (in base 10), 11KUBS (in base 32).