IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTO   il   Decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare,  l'art.  35,  comma  2, il quale prevede che il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito
il  parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia;
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e
integrazioni,   del   Ministro   dell'Universita'   e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita',
che  ha  indicato  le  specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99;
VISTO  il  decreto  17  dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e
della  Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro
della   Sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'    delle    strutture   destinatarie   della   formazione
specialistica;
VISTO  il decreto del Ministero della Sanita' in data 20 aprile 2001,
adottato  di  concerto  con  il  Ministero  dell'Universita'  e della
Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  e  con il Ministero del Tesoro,
concernente  la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti
da   formare   nelle  scuole  di  specializzazione  per  il  triennio
accademico  2000/2003,  e  la  determinazione  del numero complessivo
delle  borse  di  studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001,
con  la  conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
RITENUTO   che  l'offerta  formativa  delle  universita'  si  rivolge
all'intero territorio nazionale;
RAVVISATA  la  opportunita'  di  adottare  quale  criterio  base  per
l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita'
ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una
propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
VISTA  la  nota  del  27/7/2000,  n.  2/1/1146/FS,  con  la  quale il
Ministero  della Difesa, Direzione Generale della Sanita' Militare ha
rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del
citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3o, per l'a.a. 2000/2001;
VISTA  la  nota  del  22.12.2000, n. 850/A.6/13-6932, con la quale il
Ministero   dell'Interno,   Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,
Direzione  Centrale  di  Sanita'  ha  rappresentato le esigenze della
sanita'  della  Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
334/2000, per l'a.a. 2000/2001;
VISTA  la  nota  del  15/1/2001,  n. 339/IX/1605, del Ministero degli
Affari Esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da
riservare  ai  medici  provenienti  da  Paesi in via di sviluppo, per
l'a.a.  2000/2001,  come  previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del
D.Lgs. n. 368/99;
VISTO  il  decreto  legislativo  17  agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
VISTO  il  decreto  legge 2 aprile 2001, n. 90, con il quale e' stata
elevata   la   quota  del  Fondo  Sanitario  Nazionale  destinata  al
finanziamento  delle  borse  di  studio  per la formazione dei medici
specialisti;

SENTITO il Ministero della Sanita',

                              Decreta:
                               Art. 1
Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di medici da ammettere, con
assegnazione  delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs. n.
257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91
e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e'
stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.