IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio  1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
recante  piano  per  la  razionalizzazione  e lo sviluppo della pesca
marittima,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio
1982;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 maggio  2000,  concernente
l'adozione  del  VI  Piano  nazionale della pesca e dell'acquacoltura
2000-2002,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi  ai consorzi di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 24 febbraio 1995;
  Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'  dei consorzi di
gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
73 del 29 marzo 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio  2000,  concernente  la
sperimentazione   della   pesca  dei  molluschi  bivalvi  nell'ambito
regionale marittimo veneto;
  Viste  la proposta del comitato di coordinamento, di cui all'art. 2
del  succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, formulata nella
riunione   del  19 febbraio  2001  intesa  ad  ottenere  la  gestione
sperimentale   della   pesca   dei   cannolicchi  nell'area  compresa
nell'ambito  dei  compartimenti  marittimi  di  Monfalcone, Venezia e
Chioggia;
  Sentiti  la  commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ed  il  comitato  nazionale  per la conservazione e la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  che,  nella seduta del 9 aprile 2001,
hanno espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1  del decreto ministeriale 17 dicembre 1999, e' aggiunto
il seguente comma:
    "3.   dalla   data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  e'
consentita  la  gestione  sperimentale  della  pesca  dei cannolicchi
nell'area   compresa   nell'ambito  dei  compartimenti  marittimi  di
Monfalcone, Venezia e Chioggia".