IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito  del  presente  atto e tenuto conto delle direttive impartite
dall'on. sig. Ministro dell'economica e delle finanze.
                              Dispone:
  1. I  contribuenti  che  esercitano  due o piu' attivita' d'impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita,  nei  confronti  dei quali trovano applicazione gli studi di
settore,   hanno  facolta'  di  effettuare  le  annotazioni  separate
previste  dal  decreto  24 dicembre  1999  in  presenza  dei seguenti
requisiti:
    a) ammontare  complessivo  di  ricavi  non  superiore  a lire 100
milioni;
    b) ricavi  derivanti, in tutto o in parte, da attivita' svolte in
comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
  2. Nei  confronti  dei  predetti  contribuenti  non si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge
28 dicembre  1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in
base ai parametri.
  3. Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2000.
Motivazioni:
  Il  presente provvedimento, al fine di semplificare gli adempimenti
contabili   previsti   dal  decreto  dirigenziale  24 dicembre  1999,
stabilisce  che  i  contribuenti  che esercitano due o piu' attivita'
d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione
o  di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di   settore,   possono  procedere  facoltativamente  all'annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi  stessi,  a condizione che i ricavi complessivamente conseguiti
non  siano superiori a lire 100 milioni e che derivino, in tutto o in
parte,  da  attivita'  svolte  in  comuni  con  popolazione residente
inferiore a 3000 abitanti.
  Nei  confronti  dei  predetti  contribuenti,  in  ogni caso, non si
rendono applicabili i parametri.
  Riferimenti normativi:
    a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
      decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1,
art. 68, comma1);
      statuto  dell'agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
      regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
    b) disciplina degli studi di settore:
      decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
      decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
      legge  8 maggio  1998,  n.  146 (art. 10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
      decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
      decreto ministeriale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
      decreti    ministeriali   30 marzo   1999,   3 febbraio   2000,
25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001: approvazione degli
studi  di  settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture, del commercio e dei servizi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 15 giugno 2001
                                                 Il direttore: Romano