IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta S.r.l. Picena manifatture, tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato  14 settembre 2000, con il
quale  e' stato concesso, a decorrere dal 10 aprile 2000, il suddetto
trattamento;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,   intervenuta   con  il  decreto  ministeriale  datato  14
settembre  2000,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Picena  manifatture,  con  sede  in Ascoli
Piceno,  unita'  di  Ascoli  Piceno,  per  un  massimo  di  31 unita'
lavorative per il periodo dal 10 ottobre 2000 al 9 aprile 2001.
  Istanza  aziendale presentata il 22 novembre 2000 con decorrenza 10
ottobre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi