IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI VISTO il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune; VISTO il regolamento (CE) n. 1663195 della Commissione del 7 luglio 1995, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti del FEOGA - Sez. garanzia in vigore dal 16 ottobre 1995, ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori; VISTO il regolamento (CE) n. 2245199 della Commissione UE del 22 ottobre 1999 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1663/95; VISTO il. regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune; VISTI il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 e il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni; VISTI gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale servizio di interesse pubblico; VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 il quale stabilisce che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli Organismi pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento; VISTO il decreto legislativo 25 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; SENTITA la Commissione Europea; CONSIDERATA la necessita' di fissare il numero massimo degli Organismi pagatori, in corrispondenza con la struttura amministrativo territoriale italiana prevista dalla Costituzione, disciplinando contestualmente le modalita' e procedure di riconoscimento, nei termini e con le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria, tenuto conto comunque degli orientamenti espressi dalla Commissione europea; ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; DECRETA Art. 1. 1. II numero di Organismi pagatori istituibili ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, non puo' essere superiore a 22, numero corrispondente alla struttura amministrativo territoriale italiana prevista dalla Costituzione. 2. Gli Organismi pagatori di cui al comma 1 sono sottoposti alla vigilanza e coordinamento dell'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.