IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
   VISTO  il  regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio
1995,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  729/70  relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
   VISTO  il  regolamento  (CE)  n.  1663195  della Commissione del 7
luglio   1995,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  che
stabilisce  modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70
per  quanto  riguarda  la procedura di liquidazione conti del FEOGA -
Sez.  garanzia in vigore dal 16 ottobre 1995, ed il relativo allegato
che   stabilisce   le   linee   direttrici   per  i  criteri  per  il
riconoscimento degli organismi pagatori;
   VISTO  il  regolamento (CE) n. 2245199 della Commissione UE del 22
ottobre 1999 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1663/95;
   VISTO  il. regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
   VISTI il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992  e  il  regolamento  (CE)  n.  3887/92  della Commissione del 23
dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
   VISTI gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  relativi  al  Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale
servizio di interesse pubblico;
   VISTO  l'articolo  3,  comma  2, del decreto legislativo 27 maggio
1999,  n.  165  il  quale  stabilisce che il Ministro delle Politiche
Agricole  e  Forestali,  con  proprio decreto, determina il limite al
numero  degli  Organismi  pagatori  e  stabilisce  le  modalita' e le
procedure per il relativo riconoscimento;
   VISTO  il  decreto  legislativo  25  giugno  2000, n. 188, recante
disposizioni  correttive  e  integrative  del  decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165;
   SENTITA la Commissione Europea;
   CONSIDERATA  la  necessita'  di  fissare  il  numero massimo degli
Organismi pagatori, in corrispondenza con la struttura amministrativo
territoriale  italiana  prevista  dalla  Costituzione,  disciplinando
contestualmente  le  modalita'  e  procedure  di  riconoscimento, nei
termini   e   con   le   modalita'  previste  dalla  regolamentazione
comunitaria,  tenuto conto comunque degli orientamenti espressi dalla
Commissione europea;
   ACQUISITA  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                               DECRETA
                               Art. 1.
   1.   II   numero   di  Organismi  pagatori  istituibili  ai  sensi
dell'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165,  non  puo'  essere  superiore  a  22, numero corrispondente alla
struttura   amministrativo   territoriale   italiana  prevista  dalla
Costituzione.
   2.  Gli  Organismi pagatori di cui al comma 1 sono sottoposti alla
vigilanza  e  coordinamento  dell'Organismo di coordinamento ai sensi
del regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.