IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto  legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  F.E.R.V.E.T.  S.p.a.,  tendente  ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, relativamente alla proroga del programma per
crisi  aziendale,  a decorrere dal 23 agosto 1994, ai sensi dell'art.
7, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Considerato  che  il decreto n. 16097 di approvazione del programma
di  crisi  aziendale,  relativo  ai  primi  dodici  mesi,  nonche' di
concessione  del  primo semestre del trattamento CIGS, e' intervenuto
il  7 novembre  1994, data successiva alla presentazione della citata
domanda di proroga.
  Visto  il  decreto ministeriale n. 29798 del 26 aprile 2001, con il
quale,  in  ottemperanza  alla decisione del tribunale amministrativo
per  il  Lazio,  sezione  terza  bis,  n. 8238/2000, resa nel ricorso
proposto  dalla  predetta  F.E.R.V.E.T. S.p.a., e' stata approvata la
sopra richiamata proroga;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di  autorizzare  la corresponsione del citato trattamento
con   le  modalita'  poste  dall'ordinanza  n.  1516/2001,  resa  dal
Consiglio  di  Stato,  sezione sesta, nel ricorso in appello proposto
dal  Ministero  del  lavoro,  per  l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia,  della  predetta  sentenza n. 8238/2000, resa dal TAR
per il Lazio;
  Visto  che  la  predetta ordinanza n. 1516/2001 ha accolto in parte
l'istanza di sospensione proposta dal Ministero del lavoro, nel senso
che  il pagamento delle somme a titolo di trattamento di integrazione
salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  da
F.E.R.V.E.T.  S.p.a.,  per il sopracitato periodo, potra' avere luogo
solo  previa  presentazione,  da  parte della societa', di una idonea
fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione della proroga del programma per crisi
aziendale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni nella legge 19 luglio
1993,  n.  236,  intervenuta con il decreto ministeriale n. 29798 del
26 aprile  2001,  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  F.E.R.V.E.T.  S.p.a.,  con sede in Bergamo, per le
unita' di:
    uffici  e  stabilimento  di  Bergamo, per un massimo di 48 unita'
lavorative;
    Castelfranco  Veneto  (Treviso),  per  un  massimo  di  52 unita'
lavorative;
  per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.
  Istanza  aziendale  presentata il 26 settembre 1994, con decorrenza
23 agosto 1994;
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale prima di procedere
all'erogazione   del   trattamento   determinera'   le  modalita'  di
presentazione   della   garanzia   fidejussoria  a  prima  richiesta,
proveniente da Istituto bancario, cosi' come stabilito dalla predetta
ordinanza n. 1516 del 2001, dcl Consiglio di Stato, sezione sesta.
  L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco
del  quinquennio  previsto  dalla  vigente normativa, con particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
  La  concessione  del  trattamento  disposta con il presente decreto
sara'  revocata qualora l'appello proposto avverso la citata sentenza
n.  8238  del 2000 del TAR per il Lazio, sezione terza, dovesse avere
esito favorevole per l'Amministrazione esistente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi