Assessorati    all'agricoltura    delle
                              regioni e provincie autonome
                              Agenzia    per    le    erogazioni   in
                              agricoltura - AGEA
                              Agecontrol S.p.a.
                              Unioni nazionali olivicoltori
                              Libere associazioni olivicoltori
                              Confederazioni nazionali olivicoltori
                              Organizzazioni frantoiani
                              Associazione  italiana  della industria
                              olearia - ASSITOL
                              Federazione   nazionale  del  commercio
                              oleario - FEDEROLIO
                              Rappresentazione   italiana  presso  la
                              Comunita' europea
                              Commissione  europea direzione generale
                              agricoltura VI/A 1-3/C4
                              Commissari di Governo presso le regioni
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 91 del 31
marzo  2001 e' stato pubblicato il regolamento (CE) n. 648/2001 della
commissione  del  30 marzo 2001, di seguito denominato "Regolamento",
che  modifica  il regolamento (CE) n. 2366/1998, recante modalita' di
applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per
le campagne dalla 1998/1999 alla 2000/2001.
  Con  la  presente  circolare si intende fornire, nel pieno rispetto
dell'autonomia  delle  regioni  e  delle  provincie autonome, nonche'
dell'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), una opportuna
illustrazione  delle  disposizioni  del  "Regolamento",  al  fine  di
concorrere ad assicurare una puntuale applicazione.
  Il  "Regolamento"  e'  stato  adottato  allo  scopo  preminente  di
corrispondere  all'impegno  assunto  dalla  commissione  europea  nei
confronti  dalla  Corte  dei  conti europea nonche' nei confronti del
Parlamento   del   Consiglio   U.E.,   da  ultimo  anche  i  sede  di
presentazione,   ai   sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (CE)  n.
1638/1998,  della  proposta  di  riforma  dell'O.C.M. (Organizzazione
comune  di  mercato)  nel  settore dell'olio di oliva, attualmente in
corso di esame presso le competenti istituzioni comunitarie.
  Infatti,  l'impegno  della  commissione e' diretto in particolare a
conferire  piu'  pregnante  efficacia  al  sistema  dei  controlli  e
maggiore forza dissuasiva al regime sanzionatorio, anche mediante una
piu'  incisiva  applicazione  del principio di proporzionalita' delle
singole  sanzioni  in  relazione alla gravita' delle violazioni della
specifica normativa comunitaria.
  In  sede  di  approvazione del "Regolamento" il competente servizio
della  commissione  U.E.  si  e'  impegnato  ad elaborare un apposito
documento,  in  corso  di  approntamento,  con  il  quale si dovrebbe
fornire una utile illustrazione ed interpretazione delle nuove norme.
Il documento dovrebbe essere completato e distribuito presumibilmente
entro il prossimo mese di giugno.
  Si ritiene intanto opportuno svolgere qui di seguito, per quanto di
competenza della scrivente amministrazione e con riserva di eventuali
ulteriori  valutazioni  in  relazione  anche  alle  iniziative  della
commissione   europea,   una   disamina   delle   nuove  disposizioni
regolamentari  piu'  significative,  seguendo  il criterio della loro
numerazione testuale.
  Il   "Regolamento"   consta   sostanzialmente   del  solo  art.  1,
strutturato in dodici paragrafi, con i quali vengono specificatamente
modificati  e/o integrati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 2366/98.
                               Art. 1.
  Paragrafi  1  e  2:  ad  integrazione di quanto gia' previsto dagli
articoli  5  e  6  del  regolamento  (CE) n. 2366/1998, viene fissato
l'obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2001 e 31 maggio di ogni
campagna     di     commercializzazione,     informazioni    relative
rispettivamente  ai  nuovi  impianti di olivi realizzati ai sensi del
richiamato  art. 5 ed agli elementi necessari per la fissazione delle
rese in oliva ed in olio per ciascuna zona omogenea.
  A    tali   adempimenti   provvederanno   rispettivamente   l'AGEA,
avvalendosi  delle  attivita' di competenza delle regioni e provincie
autonome,   ed   il   Ministero   sulla   base  anche  dell'attivita'
istituzionale di supporto dell'Agecontrol.
  Paragrafi   4   (lettera  b)  e  11:  viene  istituito,  attraverso
l'aggiunta  della  lettera  d)  all'art.  8  del  regolamento (CE) n.
2366/1998,  uno  specifico  sistema  di "controlli supplementari" nei
confronti degli stabilimenti di molitura delle olive riconosciuti, da
attivare  sollecitamente nei casi espressamente contemplati dall'art.
30  del  suddetto  regolamento  (CE)  n. 2366/98, come modificato dal
paragrafo 11 del "Regolamento" in esame.
  Il   sistema  di  controlli  supplementari  consiste  nell'obbligo,
soltanto  per  i  frantoi  interessati,  di  comunicare  giornalmente
all'Agecontrol,  anche  mediante fax, i quantitativi di olive molite,
di   olio   e   di  sansa  ottenuti,  delle  scorte  esistenti  nello
stabilimento  a fine giornata, nonche' il relativo consumo di energia
elettrica,   in   aggiunta  a  quelli  da  fornire  mediante  l'invio
dell'estratto  mensile  di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art. 8
del regolamento (CE) n. 2366/98.
  Tali   informazioni   sono  altresi'  necessarie  per  il  puntuale
assolvimento  da  parte  dell'AGEA dell'obbligo di cui al paragrafo 1
del  regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 7 del
"Regolamento" in esame.
  Si  ritiene  utile,  infine, attirare l'attenzione sulla necessita'
che  i  frantoi  interessati garantiscano il massimo rispetto di tale
ademepimento  giornaliero  anche  allo scopo di evitare la revoca del
riconoscimento  da una a cinque campagne, come previsto dalla lettera
c) del paragrafo 3 del successivo art. 9-bis.
  Il  sistema  di  controlli  in  questione  si applica, ai sensi del
secondo  comma  del  paragrafo 4  dell'art. 30, a partire dal secondo
mese successivo a quello di completamento dei controlli nei confronti
del  frantoio  interessato  ed  almeno fino al termine della campagna
successiva  o,  in  presenza  di  una proposta sanzionatoria, fino al
momento  in  cui  il competente ufficio regionale o provinciale avra'
assunto la relativa decisione.
  Allo  scopo  pertanto  di  assicurare un puntuale rispetto di detto
termine  e,  quindi,  dell'applicazione  dello  specifico  sistema di
controlli, si rende necessario che l'organismo di controllo comunichi
con immediatezza alla competente autorita' regionale o provinciale la
relativa e formale proposta, debitamente ed esaustivamente motivata.
  Con altrettanta tempestivita' occorre comunicare all'AGEA, da parte
della  suddetta  autorita'  regionale o provinciale, il provvedimento
adottato ai sensi del richiamato paragrafo 4 dello stesso art. 30.
  Paragrafo  5: con questo paragrafo viene aggiunto un nuovo articolo
(art.  9-bis), introduttivo di ulteriori criteri di graduazione della
revoca  del  riconoscimento  dei  frantoi  a  seconda che trattasi di
mancata  osservanza  degli impegni previsti dall'art. 13, paragrafo 1
del  regolamento  (CE) n. 2221/84, oppure di infrazioni espressamente
contemplate dal paragrafo 3 del nuovo art. 9-bis.
  Infatti,  la  graduazione  delle sanzioni nei confronti dei frantoi
puo' essere concretamente operata attraverso l'applicazione:
    a)  di  una  sanzione  pecuniaria  alternativa  alla  revoca  del
riconoscimento, nei casi e secondo le modalita', condizioni e termini
previsti  al paragrafo 2 dell'art. 9-bis. In tali casi, salvo diverso
avviso  della  commissione  U.E.,  e'  da  ritenersi altresi' esclusa
l'applicabilita'  della  riduzione  dell'aiuto prevista dall'art. 15,
paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  2366/98  nei confronti dei
produttori  che  hanno  molito le proprie olive presso il frantoio in
questione,   se  questo  ha  assunto  in  tempo  utile  ogni  rimedio
necessario a rimuovere le irregolarita' contestategli;
    b) o della revoca del riconoscimento per un periodo:
      inferiore  alla  durata di una campagna di commercializzazione,
nei  casi  di  cui  al  paragrafo. 1 di detto art. 9-bis, fatte salve
altresi' eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale;
      o  da una a cinque campagne di commercializzazione, nei casi di
irregolarita'  contemplate  dal  paragrafo 3  dell'articolo in esame,
fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
  Paragrafo  6:  Con  l'aggiunta  del  paragrafo  3  dell'art. 10 del
regolamento  (CE)  n.  2366/98, si istituisce l'obbligo, per lo Stato
membro, di applicare una specifica ed adeguata sanzione nei confronti
dei  produttori  che  siano  venuti meno all'obbligo di presentazione
della  dichiarazione  delle  quantita' di olio secondo le descrizioni
e/o  alla  presentazione della situazione delle scorte al 1o novembre
precedente.
  Paragrafo  7:  l'art.  11  del  regolamento  (CE) n. 2366/98, viene
integralmente sostituito, prevedendosi:
    al paragrafo 1, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla
commissione,  sistematicamente  ogni  mese  e  precisamente  entro il
decimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, la
quantita'  complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna; a
tale   adempimento  provvedera'  direttamente  l'AGEA  in  base  alle
risultanze  dei  riepiloghi mensili trasmessi dai frantoiani, dandone
comunicazione anche alla scrivente amministrazione;
    al  paragrafo 2 una piu' dettagliata disciplina dell'istituto del
riconoscimento  sotto regime speciale di cui all'art. 13, paragrafo 6
del regolamento (CEE) n. 2261/84, nei confronti di un frantoio per il
quale   sia   stato   adottato   un   provvedimento   di  revoca  del
riconoscimento  ordinario. Il riconoscimento sotto controllo speciale
puo'   essere   concesso,  dietro  formale  richiesta  del  frantoio,
esclusivamente   in   presenza  dell'unica  condizione  prevista  dal
paragrafo  in  esame:  produzione  di  olio  di  oliva  ottenuta  dal
frantoio,  nei  mesi  da  novembre  a marzo, in misura superiore alla
capacita'  complessiva  di  moliture  degli  altri  frantoi che nella
stessa  zona  (provincia  o  isola,  di dimensione provinciale) hanno
lavorato  nel  corso  dell'ultima campagna di commercializzazione. Da
quanto   sopra  esposto  emerge  chiaramente  l'eccezionalita'  della
possibilita'  che  in  Italia  si verifichi una tale condizione quale
presupposto  essenziale  del riconoscimento speciale di cui trattasi.
Tuttavia, tenuto anche conto della ristrettezza dei termini temporali
previsti  per  l'attivazione  concreta  di  siffatte  misure, sarebbe
opportuno procedere in via preventiva ad una periodica individuazione
delle   realta'   locali   suscettibili  di  produrre  la  condizione
ipotizzata  dalla normativa comunitaria; cio' al fine anche di potere
evidenziare, gia' in sede di notifica del provvedimento di revoca del
riconoscimento  ordinari,  la  facolta'  del frantoiano di presentare
formale   richiesta   di   riconoscimento  sotto  controllo  speciale
comprovando  la effettiva sussistenza della condizione-presupposto di
cui sopra.
  Giova  evidenziare  altresi'  che il riconoscimento sotto controllo
speciale   comporta,   fra   l'altro,   l'attuazione   dei  controlli
supplementari nei confronti del frantoio come innanzi rilevato.
  Paragrafi   8  e  9:  prevedono  la  proroga  dei  termini  fissati
rispettivamente dall'art. 12, paragrafo 5 e dall'art. 14, paragrafo 4
del  regolamento  (CE)  n.  2366/98, ai fini delle comunicazioni alla
commissione  europea da parte dell'AGEA in ordine sia al numero delle
domande  di  aiuto  (con  relativa quantita' di olio complessivamente
dichiarata) sia alla produzione ammessa a beneficiare dell'aiuto.
  Paragrafo  10:  viene  sostanzialmente  sostituito  l'art.  16  del
regolamento  (CE)  n.  2366/98,  introducendo  la  nuova misura della
sospensione  del  pagamento di una quota (almeno il 25%) dell'importo
dell'anticipo  dell'aiuto  per  i  produttori  nei casi espressamente
previsti al paragrafo 2 del nuovo art. 16.
  Paragrafo  11: con tale paragrafo viene aggiunto un nuovo paragrafo
4  all'art.  30 del regolamento (CE) n. 2366/98, con il quale vengono
precisate  le  fattispecie nelle quali deve essere disposto, da parte
delle  competenti  autorita'  regionali  o provinciali, il sistema di
controlli  supplementari  a  carico  di  un  frantoio,  come  innanzi
evidenziato con riferimento al paragrafo 4, lettera b).
  Appare utile altresi' precisare che nel caso di cui alla lettera d)
del  nuovo  paragrafo  4  dell'art. 30 l'AGEA, una volta espletate le
verifiche di competenza, dovra' trasmettere alle suddette autorita' i
nominativi  dei  frantoi la cui produzione provenga almeno per il 25%
da  produttori che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2,
lettera a) dell'art. 16.
  A  chiusura  della  presente disamina, si ritiene utile evidenziare
che,  salvo  diverso  avviso  della  commissione  europea,  le  nuove
disposizioni    comunitarie,    tenuto    conto   della   particolare
proporzionalita'  delle  sanzioni  in  esse  previste possono trovare
applicazione  anche  con  riferimento  ad  irregolarita' o infrazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento
(7  aprile  2001),  sempre  che  le  sanzioni  da adottare siano piu'
favorevoli rispetto a quelle previste dalla precedente normativa.
    Roma, 4 giugno 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio