IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB SAE, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto   il   decreto   direttoriale   datato  18 febbraio  2000,  e
successivi,  con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 28 giugno
1999, il suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
Decreta:      A    seguito   dell'approvazione   del   programma   di
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
datato   16 febbraio   2000,   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  ABB  SAE,  con sede in Milano,
unita'  di  Milano,  per  un  massimo di 15 unita' lavorative, per il
periodo dal 28 giugno 2000 al 27 dicembre 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  25 luglio  2000  con decorrenza
28 giugno 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi