IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
  Visti   l'art.   9   del  decreto-legge  1o luglio  1986,  n.  318,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 488,
l'art.  9  del  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato
al  Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con
proprio  decreto,  le condizionimassime o altre modalita' applicabili
ai  mutui  da  concedersi  agli  enti locali territoriali, al fine di
ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti
locali  di  cui  al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66;
  Visto  l'art.  13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4 marzo  1989,  n.  77,
convertito  dalla  legge  5  maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  28 giugno 1989, del 26 giugno
1990,  del  25 marzo  1991  e  del  24 giugno  1993,  concernenti  le
modalita'  di determinazione del tasso di riferimento variabili per i
mutui di cui alle leggi suindicate;
  Vista la lettera del 22 giugno 2001, con la quale la Banca d'Italia
ha  comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri da utilizzare per la
determinazione  del  tasso di riferimento per i predetti mutui per il
periodo 1o luglio-31 dicembre 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre  1998 con il quale e'
stabilito  che,  a  partire  dal  30 dicembre 1998, il tasso ribor e'
sostituito dall'euribor;
  Ritenuta  la  necessita' di fissare il costo della provvista per le
operazioni  di  cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti
ministeriali  del  25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli
anni 1999 e 2000;
  Viste le misure del tasso euribor n. 365/360 a tre mesi e ACT/360 a
tre  mesi  rilevate  per il mese di maggio 2001 sul circuito Reuters,
pari rispettivamente a 4,701% e 4,637%;
  Visto   il   decreto   ministeriale  del  10 maggio  1999,  recante
"Determinazione  del costo globale annuo massimo per le operazioni di
mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  66,  convertito  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144"; e in
particolare,  l'art.  4,  il  quale  prevede  che le disposizioni del
decreto  medesimo  si  applicano  ai  contratti  di  mutuo  stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore;
  Visto  l'art.  3  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  periodo  1o luglio-31 dicembre  2001  il  costo  della
provvista  da  utilizzarsi  per operazioni di mutuo di cui alle leggi
citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:
    a)  4,95%  per  le  operazioni  di cui ai decreti-legge 1o luglio
1986,  n.  318,  e  31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui
alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b)  5,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno
1989;
    c) 5,30%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno
1990;
    d) 5,25%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  ai decreti ministeriale del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
    e)  5,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.
  2.   Al   costo   della   provvista   va  aggiunta  la  commissione
onnicomprensiva  tempo  per  tempo  in  vigore nel periodo i cui sono
state  effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura
della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.