IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della   direttiva   89/398/CEE,  concernente  i  prodotti  alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  1o luglio  1982,
concernente  l'assistenza  sanitaria integrativa relativa ai prodotti
dietetici,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1982, n.
217;
  Vista la legge n. 548 del 1993;
  Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare
l'art. 2, comma 3;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500
"Regolamento  concernente  l'attuazione  delle  direttive  91/321/CEE
della  Commissione  del  14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e
alimenti  di  proseguimento  e  92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992   sugli  alimenti  per  lattanti  e  alimenti  di  proseguimento
destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
  Sentito  il  parere  della  conferenza  Stato-regioni, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Preso  atto  della  produzione  e  commercializzazione  di prodotti
destinati  ad  una  alimentazione  particolare per persone affette da
malattie   metaboliche  congenite,  da  morbo  celiaco,  compresa  la
variante  clinica della dermatite erpetiforme, da fibrosi cistica del
pancreas,   per  le  quali  la  dietoterapia  rappresenta  intervento
irrinunciabile;
  Preso atto che pur essendo l'allattamento al seno la migliore forma
di  alimentazione per il neonato, nel caso di madri sieropositive per
HIV,  si  rende  necessario  evitarlo  per  la possibile trasmissione
materno-infantile della predetta infezione;
  Considerato  che  e'  opportuno  rendere uniformi i procedimenti di
certificazione  relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi
cistica  del  pancreas e morbo celiaco, nonche' rivedere i sistemi di
distribuzione,  erogazione e rimborsabilita' degli specifici prodotti
destinati  ad  una alimentazione particolare al fine del contenimento
dei costi al Servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che  la  popolazione  affetta  da  morbo celiaco e' in
progressivo aumento;
  Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai
carboidrati  deve  essere  superiore  al  55% dell'apporto energetico
totale,  come  indicato  nel  piano  sanitario  1998-2000;  inclusi i
carboidrati  complessi  naturalmente  privi di glutine provenienti da
riso, patate, mais e legumi;
  Considerato  che  in una dieta equilibrata, i carboidrati includono
quelli  complessi  naturalmente privi di glutine provenienti da riso,
patate, mais e legumi, nonche' quelli derivati da grano, orzo, segale
e avena provenienti da pane, pasta e farina;
  Considerato  che  l'apporto energetico totale va distinto per fasce
di  eta' e sesso e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una
quota di carboidrati superiore a riso, patate, mais e legumi;
  Considerato che risulta difficile definire dei fabbisogni specifici
per  le  malattie  metaboliche congenite, data la loro eterogeneita',
nonche' per la condizione di nato da madre sieropositiva per HIV;
                              Decreta:
                               Art. 1
                       Ambito di applicazione
  1.   L'erogazione  dei  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare  rientra  nei  livelli essenziali di assistenza sanitaria
per le persone affette da:
    a) malattie metaboliche congenite;
    b) fibrosi   cistica  o  malattia  fibrocistica  del  pancreas  o
mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;
    c) morbo  celiaco,  compresa  la variante clinica della dermatite
erpetiforme.
  2.  L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli
essenziali  di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive
per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta'.