L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 giugno 2001;
  Premesso   che,  rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  26  aprile  2001,  n.  90/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001 (di
seguito:  deliberazione  n.  90/01)  di  aggiornamento  della tariffa
elettrica,  il  costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione inferiore al 2%;
  Premesso inoltre che:
    l'art.  13, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di
seguito:   decreto   26 gennaio   2000)   prevede   che,   fino  alla
rideterminazione  di cui all'art. 9 del medesimo decreto, l'Autorita'
provvede   alla  quantificazione  degli  importi  relativi  ai  costi
conseguenti  allo  smantellamento  delle  centrali elettronucleari ed
alla  chiusura  del  ciclo  del  combustibile, da coprire annualmente
attraverso  l'adeguamento  del corrispettivo di cui all'art. 3, comma
10,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di
seguito:  decreto  legislativo  n.  79/1999),  facendo riferimento ai
costi  della  gestione  corrente  delle  attivita'  stesse, in misura
comunque  non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato
dai  clienti  finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo  n.  79/1999,  e  che  l'Autorita'  provvede  altresi con
modalita'  analoghe  a  coprire  i  costi di cui all'art. 8, comma 1,
lettera  c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, ove si attivino
specifici consorzi con la societa' Sogin - Gestione impianti nucleari
S.p.a. (di seguito: Sogin), finalizzati a tali attivita';
    l'Autorita',  vista la specificita' delle attivita' coinvolte, la
rilevanza  dei costi previsti e gli elementi di incertezza insiti nei
programmi  presentati dalla Sogin, dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e l'ambiente (di seguito: Enea) e dalla societa' FN S.p.a.
(di  seguito:  FN)  in  data  29 settembre  2000,  con  deliberazione
6 dicembre  2000, n. 220/00 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha
formulato  una  "Ulteriore  proposta  al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri
generali  afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11,
del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79", richiedendo, tra
l'altro,  una  proroga  fino  al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti
previsti  dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio
2000;
    l'art.  1,  comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  17 aprile  2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del
27 aprile   2001   (di  seguito:  decreto  17 aprile  2001),  recante
modificazioni  del decreto 26 gennaio 2000, prevede l'accoglimento di
tale proroga;
    l'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro
il  31 maggio  2001,  l'Autorita' provveda alla quantificazione degli
importi  da  corrispondere,  per  l'anno  2001, a titolo di acconto e
salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art.
8,  comma 1,  lettera  c),  punto  iii), del decreto 26 gennaio 2000,
svolte dal Consorzio Sogin-Enea-FN, come definite alla data della sua
costituzione.  L'Autorita'  provvede, a tal fine, all'adeguamento del
corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n.
79/1999;
    ai  fini  della  determinazione  di cui al precedente alinea, gli
uffici  dell'Autorita',  con  lettera  in  data 11 maggio 2001 (prot.
PB/M01/948/ea),  hanno richiesto al Consorzio smantellamento impianti
del  ciclo del combustibile nucleare - Sicn, costituito tra la Sogin,
l'Enea e la FN in data 22 dicembre 2000 (di seguito: consorzio Sicn),
gli  elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini della determinazione
di cui sopra;
    con  lettera  in data 22 maggio 2001 (prot. n. 0007) il consorzio
Sicn ha fornito alcune delle informazioni richieste evidenziando, tra
l'altro,  un  aumento  dei  costi  pari a circa 31,3 miliardi di lire
rispetto  ad  un  preventivo  di  spesa  previsto per l'anno 2001, in
misura  pari  a  57,1  miliardi  di  lire  formulato nei programmi di
attivita' dell'Enea e della FN trasmessi all'Autorita' dalla Sogin in
data  12  dicembre  2000  (prot.  n.  5346),  aumento  in  gran parte
imputabile  al potenziamento delle opere di difesa idraulica del sito
di Saluggia (Vercelli), citando l'ordinanza del Ministro dell'interno
30 aprile  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: ordinanza 30 aprile 2001);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto 26 gennaio 2000;
    il decreto 17 aprile 2001;
    l'ordinanza 30 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  7 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 122 del 28 maggio (di seguito: decreto 7 maggio
2001);
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre  1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998,
deliberazione  25 febbraio  1999  n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999,
n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202  del  28 agosto  1999,  deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento  ordinario  n.  235,  deliberazione
24 febbraio  2000,  n.  39/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile
2000,  n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione
24 ottobre  2000,  n.  198/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.  254  del  30 ottobre  2000,  deliberazione
28 dicembre  2000,  n.  244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  4  del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario,
deliberazione  20 febbraio  2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, e deliberazione
n. 90/01, richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   25 febbraio  1999,  n.  24,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 48 del
27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 204/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
pubblicata   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  306  del
31 dicembre   1999,   supplemento   ordinario  n.  235  (di  seguito:
deliberazione n. 205/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'   9 marzo   2000,  n.  53/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 68 del
22 marzo 2000;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  15 giugno  2000,  n.  108/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26 luglio  2000,  n.  131/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 213 del
12 settembre 2000;
    la deliberazione n. 220/00, richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n. 230/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio   2001,  supplemento  ordinario;  recante  modificazione  e
integrazione  delle  deliberazioni  dell'Autorita' 26 giugno 1997, n.
70/97,  28 ottobre  1997,  n.  108/97,  29 dicembre 1999, n. 204/99 e
disposizioni  in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico
(di seguito: deliberazione n. 230/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 238/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5
gennaio 2001, supplemento ordinario;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  17 maggio  2001,  n.  110/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 128 del
5 giugno 2001;
  Viste le lettere della Sogin del 29 settembre 2000, prot. n. 4482 e
prot.  n. 4483, pervenute all'Autorita' in data 3 ottobre 2000, prot.
Autorita'   n.   013712  e  prot.  n.  13714,  (di  seguito:  lettere
29 settembre  2000)  e  gli allegati programmi delle attivita' di cui
all'art.  8,  comma 1,  lettera  c),  punti  i), ii), iii) e iv), del
decreto 26 gennaio 2000;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  direzione  generale  dell'energia  e delle risorse
minerarie  del  13 ottobre  2000,  prot. n.  222357 (di seguito: nota
13 ottobre  2000),  pervenuta all'Autorita' il 16 ottobre 2000, prot.
Autorita n. 014178;
  Visti  i  programmi  di  attivita'  dell'Enea  e  della societa' FN
rappresentati  all'Autorita' in data 12 dicembre 2000 dalla Sogin, ai
sensi  dell'art. 8, comma 1, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000,
a seguito della nota 13 ottobre 2000;
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00,
il   parametro   Ct,   definito  come  il  costo  unitario  variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui  all'art.  6,  comma  6.5,  della  deliberazione  n. 70/97, viene
aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun bimestre, qualora si
registrino  variazioni,  in aumento o in diminuzione, maggiori del 2%
del  parametro  Vt,  definito come il costo unitario riconosciuto dei
combustibili,   di   cui   al  medesimo  art.  6,  comma  6.5,  della
deliberazione n. 70/97;
    il  prezzo  medio del paniere di combustibili fossili quotati sui
mercati  internazionali  di cui all'allegato n. 1 della deliberazione
n.  24/99,  e' determinato sulla base delle quotazioni settimanali di
alcuni  tipi  di  carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati
Uniti  d'America,  Sud  Africa,  Cina, Polonia, Colombia e Venezuela,
riportate dalla pubblicazione Coal Week International;
    uno  dei  tipi  di  carbone assunti a riferimento, e precisamente
quello  di  provenienza  dalla  Colombia,  denominato "Bolivar (11800
Btu/lb,  0,8%  S,  8%  Ash)", non risulta piu' quotato e, quindi, non
viene  piu'  riportato dalla sopra richiamata pubblicazione a partire
dall'ultima settimana di maggio 2001;
  Considerato inoltre che:
    con   la  deliberazione  n.  39/00,  l'Autorita'  ha  fissato,  a
decorrere  dal  1o marzo 2000, l'aliquota della componente tariffaria
A2,  destinata  al  rimborso degli oneri relativi allo smantellamento
delle  centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del
combustibile   nucleare   e   alle  attivita'  a  queste  connesse  e
conseguenti,  in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti
finali;
    dalle  informazioni trasmesse all'Autorita' dal consorzio Sicn in
data  22 maggio  e  8 giugno 2001 risulta un rilevante incremento dei
costi  rispetto  alle  previsioni  formulate,  per  l'anno  2001, nei
programmi  trasmessi all'Autorita' dalla Sogin, all'Enea e alla FN in
data  29 settembre  2000 e 12 dicembre 2000, e permangono elementi di
incertezza  che  possono comportare variazioni rilevanti nell'entita'
degli  impegni  e  dei costi previsti ed incidere sull'attuazione dei
programmi medesimi;
    l'ammontare  dei  costi previsti dipende, oltre che dalla voce di
costo  connessa  al potenziamento delle opere di difesa idraulica del
sito  di  Saluggia (Vercelli), anche dall'accelerazione dei programmi
di  disattivazione  degli  impianti  nucleari dismessi dai principali
esercenti  nazionali,  anche  attraverso  forme  consortili, prevista
dall'art. 1, lettere c) e d), del decreto 7 maggio 2001;
    la  quantificazione  degli  importi da corrispondere al consorzio
Sicn  per  l'anno  2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17
aprile  2001,  puo'  essere effettuata nel quadro piu' generale della
rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio
2000  e  basata sulla verifica dei programmi predisposti dalla Sogin,
tenendo  conto  di  criteri di efficienza economica nello svolgimento
delle attivita' previste, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo
decreto;
    l'applicazione  delle disposizioni previste dai decreti 17 aprile
2001 e 7 maggio 2001, comporta un aumento dell'onere per l'utenza;
  Ritenuta l'opportunita' di:
    quantificare,   secondo   criteri  prudenziali,  gli  importi  da
corrispondere   per   l'anno  2001,  a  titolo  di  acconto  e  salvo
conguaglio,  per  coprire  i costi delle attivita' di cui all'art. 8,
comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000;
    adeguare  a  titolo  di acconto e salvo conguaglio, la componente
tariffaria  A2,  al  fine di generare, nel corso del secondo semestre
dell'anno  2001,  il  gettito necessario attraverso l'adeguamento del
corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n.
79/99;
    modificare  la disciplina relativa alla determinazione del prezzo
medio del paniere combustibili fossili sui mercati internazionali, di
cui  all'allegato  n. 1 della deliberazione n. 24/99, individuando la
tipologia  di  carbone di provenienza dalla Colombia da assumere come
riferimento al fine della determinazione in parola;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente  deliberazione,  si applicano le seguenti
definizioni:
    a) deliberazione  n. 24/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, in materia
di aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97  e  modifica  della  medesima  deliberazione,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999;
    b) deliberazione n. 204/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante
norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei parametri e degli
altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
3),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie  generale  -  n.  306,  del  31 dicembre  1999,
supplemento  ordinario  n.  235,  come  successivamente  modificata e
integrata;
    c) deliberazione  n. 39/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000;
    d) deliberazione n. 113/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 151 del 30 giugno
2000;
    e) deliberazione n. 244/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  4  supplemento
ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;
    f) deliberazione  n. 90/01 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 107 del 10 maggio
2001.