L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 giugno 2001;
  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  26  aprile  2001,  n.  91/01,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito:
deliberazione  n.  91/01),  l'indice dei prezzi di riferimento It' ,
relativo  al  gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del
5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993, n. 16/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 4
agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Viste:
    la   deliberazione  dell'Autorita'  22  aprile  1999,  n.  52/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  24
giugno  1999,  n.  87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  152  del  1o luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28
agosto  1999,  25  ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30
giugno  2000,  28  agosto  2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento  ordinario  n.  2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001 e
n. 91/01 richiamata in premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5
gennaio  2001,  supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione
n.  237/00),  cosi'  come modificata ed integrata dalle deliberazioni
dell'Autorita'  24  gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo
2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01,
che  ha  modificato  le  formule  di calcolo delle variazioni Delta T
definite   dalla  deliberazione  n.  52/99,  al  fine  di  consentire
l'applicazione  dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima
deliberazione  alle  tariffe  determinate  con  il  nuovo ordinamento
tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1 luglio
2001;
  Visto   in  particolare  l'art.  1  della  deliberazione  n.  52/99
dell'Autorita',  nel  quale  si  stabilisce  che  le  tariffe del gas
naturale  vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice  It'  ,  calcolato  ai  sensi del comma 1.2 dello stesso
articolo,  in  aumento  o  diminuzione,  maggiori  del 5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento;
                              Delibera:

                               Art. 1.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

  Le  tariffe  di  fornitura  del gas naturale ai clienti del mercato
vincolato   di   cui  all'art.  1,  comma  1.1,  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.
52/99,  sono  diminuite  di  0,91 L/MJ. La diminuzione e' pari a 35,1
L/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore
di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.