IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo  3  del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 1o dicembre 2000, n.
411;
  Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate riguardante
l'autorizzazione   all'impiego   degli   imbiancanti   ottici   nella
fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari;
  Ritenuto   di   dover   provvedere   pertanto  a  modificazioni  ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 22 novembre 2000;
  Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata in data 4 dicembre 2000 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 21 maggio 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   All'articolo   31  del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, e' aggiunto il seguente comma:
    "E'  consentita  l'aggiunta  degli  imbiancanti  ottici riportati
nell'allegato 1 al presente decreto, che viene inserito come punto "4
Imbiancanti  ottici  all'allegato  II  -  Sezione 4: carte e cartoni,
parte  A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo
dal decreto 1o dicembre 2000, n. 411, in quantita' non superiore allo
0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o insieme".
  2.  Le  carte  ed  i  cartoni  ottenuti  mediante  l'impiego  degli
imbiancanti  ottici  di  cui  all'allegato  I  non  devono cedere, se
destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di
migrazione,  tali  sostanze  secondo  il saggio riportato nella norma
europea EN648.
  3.  All'articolo  4,  lettera  E),  punto  "5.2  Determinazione del
contenuto  di  policlorobifenili  (PCB)" al paragrafo "6. Espressione
dei  risultati"  del  decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, l'ultimo capoverso
e' sostituito dal seguente:
    "Al  fine  della  valutazione  di  idoneita'  il contenuto di PCB
totali,  riferito  al  peso del campione in esame, deve risultare non
superiore a 2 ppm".
  4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
carte  ed  ai  cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari  o  con  sostanze  d'uso personale legalmente prodotti e/o
commercializzati  in  un  altro  Stato dell'Unione europea e a quelli
originari  dei  Paesi  contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo.
  5.  E'  abrogato  l'articolo  1  del decreto ministeriale 18 giugno
1979.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 maggio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 354
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  conma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          apportato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23 agosto   1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a venire a contatto con prodotti alimentari), e'
          il seguente:
              "Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita'  sentito  il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  matcriali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai conmi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni".
              -  Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, ha dettato la
          disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
          destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
          con  sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
          materiali:
                a) materie plastiche;
                b) gomma;
                c) cellulosa rigenerata;
                d) carta e cartone;
                e) vetro;
                f) acciaio inossidabile.
              I   decreti   ministeriali   che  hanno  modificato  ed
          aggiornato  il  decreto  ministeriale 21 marzo 1973, sono i
          seguenti:
                3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          227 del 31 agosto 1974;
                27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 10 aprile 1975;
                13   settembre   1975,   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
                18  giugno  1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 180 del 3 luglio 1979;
                2 dicembre  1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 347 del 19 dicembre 1980;
                25  giugno  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 198 del 21 luglio 1981;
                2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          200 del 22 luglio 1982;
                20  ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 340 dell'11 dicembre 1982;
                4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 23 maggio 1985;
                7  agosto  1987,  n.  395,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
                18  gennaio  1991,  n.  90, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
                30  ottobre  1991,  n. 408, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
                26  aprile  1993,  n. 220, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 13 luglio
          1993;
                15  luglio  1993,  n.  322, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
                20  settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
                3 giugno  1994,  n.  511,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
                1o  luglio  1994,  n. 556, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1994;
                24 febbraio  1995,  n. 156, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
                24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
          1996;
                6 febbraio  1997,  n.  91,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
                22 luglio  1998,  n.  338,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998;
                4 agosto  1999,  n.  322,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;
                17 dicembre  1999,  n. 538, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000;
                15 giugno  2000,  n.  210,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
                1o dicembre  2000,  n. 411, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2001.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordicate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare,  norme  contrarie a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1, comma 1:
              -  Il  testo  dell'art.  31  del  decreto 21 marzo 1973
          (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
          destinati  a  venire  in contatto con sostanze alimentari o
          con  sostanze d'uso personale), come modificato dal decreto
          18 giugno   1979  e  dal  decreto  qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
              "Art.  31.  -  Per  la  colorazione  delle  carte e dei
          cartoni  e  degli  imballaggi  con  essi  fabbricati,  sono
          confermate  le  disposizioni  di  cui  alla  sezione  C del
          decreto  ministeriale  22 dicembre  1967  sulla "Disciplina
          dell'impiego   e  approvazione  dell'elenco  delle  materie
          coloranti  autorizzate  nella  lavorazione  delle  sostanze
          alimentari,  delle  carte e degli imballaggi delle sostanze
          alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".
              Ove  la  colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa
          non   puo'  essere  effettuata  sul  lato  a  contatto  con
          l'alimento.
              E'   consentita  l'aggiunta  degli  imbiancanti  ottici
          riportati  nell'allegato  I  al presente decreto, che viene
          inserito  come  punto  "4. Imbiancanti ottici" all'allegato
          II-Sezione   4:  Carte  e  Cartoni,  Parte  A  del  decreto
          ministeriale   21 marzo  1973,  modificato  da  ultimo  dal
          decreto   1o  dicembre  2000,  n.  411.  In  quantita'  non
          superiore,    allo   0,3%   p/p,   calcolato   sul   secco,
          singolarmente o insieme".
              -  L'allegato  II-Sezione  4: Carte e Cartoni, Parte A,
          del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto
          1o dicembre 2000, n. 411, riporta l'elenco dei "Costituenti
          delle carte e dei cartoni".
          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  La  norma  europea  EN648  riporta la determinazione
          della  solidita'  alla  luce  della  carta  e  del  cartone
          trattati con imbiancanti fluorescenti.
          Nota all'art. 1, comma 3:
              -  Il  testo  dell'art. 4, lettera E, punto 5.2, ultimo
          capoverso  del  decreto  18 giugno 1979 e' il seguente: "Al
          fine  della  valutazione  di  idoneita' il contenuto di PCB
          totali,  riferito  al  peso  del  campione  in  esame, deve
          risultare non superiore a 10 p.p.m.".