L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

    Visto   il   testo   unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
    Visti  i  decreti  legislativi  nn.  174 e 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
    Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, concernente la riforma
della  vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata e integrata dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  90  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 385;
    Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed
il  funzionamento  del  Ruolo  nazionale  dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti  alla  disciplina  della  legge  24  dicembre  1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
    Viste  le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649,
recanti,  fra  l'altro,  disposizioni relative al Ruolo nazionale dei
periti assicurativi;
    Visto  il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare,  l'art.  1  - commi 1 e 2 - che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  17  febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  nonche'  la  soppressione  della
Commissione  nazionale  e  delle  Commissioni provinciali di cui agli
artt. 7, 8 e 9 della legge medesima;
    Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  1203  del  28  giugno  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 180 del 3
agosto  1999,  con  il quale sono state disciplinate le modalita' per
l'iscrizione  nel  Ruolo  nazionale  dei periti assicurativi e per lo
svolgimento  della  relativa prova di idoneita', di cui alla legge 17
febbraio 1992, n. 166;
   Visto   il  provvedimento  ISVAP  n.  1643  del  26  luglio  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'8
agosto  2000,  con  il  quale  sono  state  apportate  modifiche alle
modalita'  per  lo  svolgimento della prova di idoneita' per i periti
assicurativi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42
del  20  febbraio  2001,  recante  il  Testo Unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
   Ritenuta   la   necessita'  di  apportare  modifiche  ai  predetti
provvedimenti ISVAP del 28 giugno 1999 e del 26 luglio 2000;

                            D I S P O N E
                             ARTICOLO 1
   Modalita' per la presentazione della domanda di iscrizione nel
               Ruolo nazionale dei periti assicurativi

   1.  La  domanda  di  iscrizione  nel  Ruolo  nazionale  dei periti
assicurativi,  ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 febbraio
1992,  n.  166,  e'  presentata  in  carta legale, unitamente a copia
fotostatica  di  un  documento  di  identita',  all'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo -
ISVAP   -   Via  del  Quirinale,  n.  21  -  00187  Roma  (v.  schema
esemplificativo allegato A).
   2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:
   a) cognome e nome;
   b) luogo e data di nascita;
   c) codice fiscale.
   1.  Nella  domanda di iscrizione il richiedente dichiara, ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  con  le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, i
seguenti dati:
   a) cittadinanza;
   b) residenza;
   c)  partita  IVA,  ove attribuita, con l'indicazione della data di
attribuzione,  del  codice  di  attivita'  e  dell'Ufficio  che  l'ha
rilasciata;
   d) godimento dei diritti civili;
   e)  assenza di condanne penali per i delitti previsti alla lettera
c)  dell'art.  5  -  comma  1  -  della legge n. 166/1992; in caso di
esistenza   di   condanne  penali,  di  avere  ottenuto  sentenza  di
riabilitazione,  indicandone  la  data  e l'Autorita' giudiziaria che
l'ha disposta;
   f)  inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto
o  sospensione  previste dall'art. 10 della legge del 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modificazioni;
   g) assenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di
dichiarazione   di   fallimento,   di   avere  ottenuto  sentenza  di
riabilitazione,  indicandone  la  data  e l'Autorita' giudiziaria che
l'ha disposta;
   h) titolo di studio;
   i) indirizzo della sede operativa;
   j)  tribunale  presso  il  quale,  ottenuta l'iscrizione nel Ruolo
nazionale dei periti assicurativi, potranno essere svolte funzioni di
consulente del giudice o di perito di ufficio.
   4. La documentazione da allegare alla domanda e' la seguente:
   a)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta', ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  con  le  responsabilita'  di cui all'art. 76 dello stesso decreto,
attestante  che,  ottenuta  l'iscrizione  nel Ruolo, non vi e' alcuna
delle  incompatibilita' previste dall'art. 5, comma 2, della legge n.
166/1992,  e,  in particolare, che non sussistera' rapporto di lavoro
dipendente. In caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente, il
richiedente  l'iscrizione dichiara di essere in possesso dell'atto di
deroga  per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo ai fini
dell'aggiornamento   della  qualita'  professionale,  rilasciato  dal
datore  di  lavoro,  indicando  il  nominativo, la sede e il relativo
indirizzo  del  medesimo, la qualifica rivestita e le mansioni svolte
nonche', nel caso di insegnanti, le materie di insegnamento;
   b)  attestazione  in  originale  del  versamento  della  tassa  di
concessione  governativa  di lire duecentocinquantamila (129,12 Euro)
prevista  al  n. 117 lettera b), della tariffa annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni.   Detto   versamento  e'  effettuato  all'Ufficio  del
registro  di  Roma - Tasse e Concessioni governative - con la causale
"tassa  per  l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi
di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166";
   c)  dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.
46  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le
responsabilita'  di  cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante
il superamento della prova di idoneita' di cui all'art. 5 - comma 1 -
lettera  e) della legge n. 166/1992, con l'indicazione della sessione
di esame nella quale l'idoneita' e' stata conseguita.
   5.  Il  richiedente,  che dichiara nella domanda di iscrizione nel
Ruolo  di  essere  esonerato  dalla  prova di idoneita' trovandosi in
possesso  di  diploma  di  perito  industriale in area meccanica o di
laurea   in   ingegneria,   essendo   iscritto   nel   relativo  albo
professionale  da  almeno  tre anni ed avendo altresi' esercitato per
tre  anni  l'attivita'  nel  settore  specifico,  trasmette, oltre ai
documenti  di  cui al precedente comma 4, lettere a) e b), i seguenti
altri documenti:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.
46  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le
responsabilita'  di  cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante
il  possesso del diploma di perito industriale in area meccanica o di
laurea   in   ingegneria,   con  l'indicazione  della  data  del  suo
conseguimento  e  dell'Istituto o dell'Universita' presso il quale e'
stato  conseguito,  completa  di  sede  e relativo indirizzo, nonche'
l'iscrizione nei relativi albi professionali da almeno tre anni.
   b)  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta', ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  con  le  responsabilita'  di cui all'art. 76 dello stesso decreto,
attestante:
   1)  lo  svolgimento  per  un periodo continuativo di tre anni, non
oltre  la  data  del  31  dicembre  1995,  dell'attivita'  di  perito
assicurativo,   di  cui  alla  legge  n.  166/1992,  in  qualita'  di
dipendente o di lavoratore autonomo;
   2)  l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali
per  ciascun anno di riferimento del periodo triennale quale compenso
per  lo  svolgimento  dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi
della legge n. 166/1992;
   3)  l'impresa  di  assicurazione o altro ente operante nel settore
specifico,  per  incarico  dei  quali  e' stata svolta l'attivita' di
perito  assicurativo  di  cui  alla  legge  n.  166/1992 nel suddetto
periodo  triennale,  con l'indicazione della loro sede e del relativo
indirizzo.
   6.  Gli  aventi  titolo  all'esonero  dalla prova di idoneita', ai
sensi  dell'art.  16,  comma  1,  della legge n. 166/1992, presentano
unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  (v. schema esemplificativo
allegato B), oltre ai documenti di cui al precedente comma 4, lettere
a) e b), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  con  le  responsabilita'  di cui all'art. 76 dello stesso decreto,
attestante:
   1)   lo   svolgimento   continuativo   dell'attivita'   di  perito
assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28
giugno 1995, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo;
   2)  l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali
per ciascun anno del suddetto periodo 28 giugno 1990 - 28 giugno 1995
quale   compenso   per   lo   svolgimento  dell'attivita'  di  perito
assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992;
   3)  l'impresa  di  assicurazione o altro ente operante nel settore
specifico,  per  incarico dei quali e' stata svolta in ciascuno degli
anni  del  suddetto periodo l'attivita' di perito assicurativo di cui
alla  legge  n.  166/1992,  con  l'indicazione  della loro sede e del
relativo indirizzo.