L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale dei periti assicurativi; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1 - commi 1 e 2 - che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della Commissione nazionale e delle Commissioni provinciali di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge medesima; Visto il provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita', di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166; Visto il provvedimento ISVAP n. 1643 del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'8 agosto 2000, con il quale sono state apportate modifiche alle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' per i periti assicurativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 20 febbraio 2001, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai predetti provvedimenti ISVAP del 28 giugno 1999 e del 26 luglio 2000; D I S P O N E ARTICOLO 1 Modalita' per la presentazione della domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi 1. La domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' presentata in carta legale, unitamente a copia fotostatica di un documento di identita', all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale, n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato A). 2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale. 1. Nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, i seguenti dati: a) cittadinanza; b) residenza; c) partita IVA, ove attribuita, con l'indicazione della data di attribuzione, del codice di attivita' e dell'Ufficio che l'ha rilasciata; d) godimento dei diritti civili; e) assenza di condanne penali per i delitti previsti alla lettera c) dell'art. 5 - comma 1 - della legge n. 166/1992; in caso di esistenza di condanne penali, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta; f) inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art. 10 della legge del 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; g) assenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta; h) titolo di studio; i) indirizzo della sede operativa; j) tribunale presso il quale, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, potranno essere svolte funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio. 4. La documentazione da allegare alla domanda e' la seguente: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non vi e' alcuna delle incompatibilita' previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992, e, in particolare, che non sussistera' rapporto di lavoro dipendente. In caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente, il richiedente l'iscrizione dichiara di essere in possesso dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo ai fini dell'aggiornamento della qualita' professionale, rilasciato dal datore di lavoro, indicando il nominativo, la sede e il relativo indirizzo del medesimo, la qualifica rivestita e le mansioni svolte nonche', nel caso di insegnanti, le materie di insegnamento; b) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila (129,12 Euro) prevista al n. 117 lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento e' effettuato all'Ufficio del registro di Roma - Tasse e Concessioni governative - con la causale "tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166"; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante il superamento della prova di idoneita' di cui all'art. 5 - comma 1 - lettera e) della legge n. 166/1992, con l'indicazione della sessione di esame nella quale l'idoneita' e' stata conseguita. 5. Il richiedente, che dichiara nella domanda di iscrizione nel Ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneita' trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, essendo iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico, trasmette, oltre ai documenti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b), i seguenti altri documenti: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante il possesso del diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Universita' presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, nonche' l'iscrizione nei relativi albi professionali da almeno tre anni. b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante: 1) lo svolgimento per un periodo continuativo di tre anni, non oltre la data del 31 dicembre 1995, dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo; 2) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento del periodo triennale quale compenso per lo svolgimento dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992; 3) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali e' stata svolta l'attivita' di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/1992 nel suddetto periodo triennale, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo. 6. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneita', ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992, presentano unitamente alla domanda di iscrizione (v. schema esemplificativo allegato B), oltre ai documenti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto, attestante: 1) lo svolgimento continuativo dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo; 2) l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno del suddetto periodo 28 giugno 1990 - 28 giugno 1995 quale compenso per lo svolgimento dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992; 3) l'impresa di assicurazione o altro ente operante nel settore specifico, per incarico dei quali e' stata svolta in ciascuno degli anni del suddetto periodo l'attivita' di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/1992, con l'indicazione della loro sede e del relativo indirizzo.