IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'articolo 5;
Visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalita' di
applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del
9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nonche' i
successivi Regolamenti della Commissione recanti modifiche ed
integrazioni agli allegati di cui al predetto Regolamento (CE) n.
338/97;
Visto, altresi', il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del
4 novembre 1991, riguardante il divieto di introduzione nella
Comunita' di pellicce e prodotti manufatturati di talune specie di
animali selvatici originari da paesi che utilizzano per la loro
cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a
livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza
crudelta';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con
il Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime
doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate
all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un
certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del
26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari
senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in
conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione
da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington,
rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova
sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con
le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e
successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone
o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre
mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento
milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti
personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel
comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente
sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non
sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle, leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
526 e' riportato nelle note alle premesse.
Nota alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999".
- L'art. 5 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente
legge in via regolamentare o amministrativa e di
regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999
per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle
competenti commissioni parlamentari che devono essere
espressi entra sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad
emanare disposizioni per il riordino del sistema
sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in
danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai
principi e alle indicazioni contenute nella convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione,
per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari della Comunita', la piena
applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni
amministrative previste dai regolamenti comunitari".
- Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
L 061 del 3 marzo 1997.
- Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del
26 maggio 1997, recante modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. L 140 del 30 maggio 1997.
- Il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del
4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella
Comunita' e l'introduzione nella Comunita' di pellicce e di
prodotti manifatturati di talune specie di animali
selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro
cattura tagliole o metodi non conformi alle norme
concordate a livello internazionale in materia di cattura
mediante trappole senza crudelta', e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. L 308 del 9 novembre 1991.
Note all'art. 1:
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: "Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82,
e successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica.".
- Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, reca:
"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.
150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di
fauna e flora minacciati di estinzione".
- La legge 13 marzo 1993, n. 59, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge
7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e
detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di
estinzione.".
- Per quanto concerne il regolamento n. 338/97, vedere
note alle premesse.
- L'art. 11, comma 2a) del suddetto regolamento cosi'
recita:
"2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonche' i
documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati
validi qualora un'autorita' competente ovvero la
commissione, in consultazione con l'organo che ha
provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che
il rilascio e' avvenuto sulla base dell'erronea
considerazione che ricorressero tutti i presupposti
richiesti.".
- Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere
note alle premesse.
- L'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE
n. 338/97 cosi' recita:
"b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente le
disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel
rispetto delle norme speciali stabilite dalla commissione e
riguardanti:
i) l'uso di certificati fitosanitari;
ii) il commercio da parte di commercianti
registrati e delle istituzioni scientifiche di cui al
paragrafo 4 del presente articolo; e
iii) il commercio di ibridi.".