L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle  imprese  di  assicurazione  ed, in particolare, l'art. 11, che
prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare,
l'art.   4,  concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio
sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  gia' rilasciate alla UCA - Assicurazione spese legali e
peritali  - S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi e di decadenza;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 10 maggio 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della UCA - Assicurazione spese legali
e  peritali  -  S.p.a.  che  ha approvato le modifiche apportate agli
articoli 2, 5, 6 e 11 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto sociale della UCA -
Assicurazione  spese  legali e peritali - S.p.a., con sede in Torino,
con le modifiche apportate agli articoli:
  "Art.  2  (Sede). - Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via San
Francesco da Paola n. 22 (trasferimento dalla precedente sede sita in
Torino,  via  San  Francesco  da  Paola  n.  20, conseguente la nuova
ubicazione dell'ingresso principale della sede sociale).
  Soppressione   dell'espressione  "con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione  in  merito  alla  possibilita',  per la societa', di
istituire  e  sopprimere  sedi  secondarie,  succursali,  agenzie con
rappresentanza in Italia ed all'estero;".
  "Art.  5 (Capitale sociale). - Nuovo ammontare del capitale sociale
con conversione in euro 2.700.000 (in luogo del precedente importo di
L.  3.000.000.000)  suddiviso  in  n.  2.700.000  azioni  del  valore
nominale  di euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L.
2.227.929.000  a  titolo  gratuito,  mediante  utilizzo e passaggio a
capitale,  per pari importo, delle riserve di rivalutazione monetaria
e della riserva straordinaria e contestuale conversione del capitale,
cosi' aumentato, da lire in euro].".
  "Art.  6 (Assemblee). - Introduzione dell'inciso "purche' in Italia
in  relazione  ai luoghi di tenuta delle riunioni assembleari qualora
diversi dalla sede sociale.
  Soppressione del periodo relativo alla possibilita' di convocazione
dell'assemblea    straordinaria    da    parte   del   consiglio   di
amministrazione.
  Riformulazione    dell'articolo    in   materia   di   convocazione
dell'assemblea ordinaria:
    "L'assemblea  ordinaria,  ai fini dell'approvazione del bilancio,
deve   essere   convocata   entro   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo
richiedano (in luogo della precedente previsione statutaria;
    "L'assemblea  ordinaria  si  riunisce  almeno  una volta all'anno
entro  quattro  mesi  dalla  chiusura  di  ciascun esercizio sociale;
qualora   particolari   esigenze  lo  richiedano,  essa  puo'  essere
convocata  entro  un termine maggiore dei quattro mesi e comunque non
superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ).
  Sostituzione  della  parola "interessati (in luogo della precedente
"intervenuti  )  in materia di presidenza dell'assemblea, in mancanza
del soggetto all'uopo preposto.".
  "Art.  11  (Collegio  sindacale).  - Riformulazione dell'articolo e
nuova  disciplina in materia di nomina, composizione, funzionamento e
durata  in  carica  del  collegio  sindacale:  "L'Assemblea ordinaria
nomina  il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due
supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. I
sindaci  restano  in  carica  per  un  triennio,  ... (in luogo della
precedente  previsione  statutaria  :  L'assemblea  provvedera'  ogni
triennio alla nomina del collegio sindacale, composto e funzionante a
mente di legge ).
Nuova disciplina in materia di:
    a) retribuzione dei sindaci;
    b) requisiti  di  professionalita'  ed  onorabilita' dei sindaci:
rinvio agli articoli 1 e 2 del decreto-ministeriale 30 marzo 2000, n.
162;
    c) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    d) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  criteri  e
modalita';
    e) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
    f)  obbligo  di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori   a  cui  siano  state  conferite  cariche  o  poteri,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2001
Il presidente: Manghetti