L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  a  92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate alla Assimoco S.p.a. -
Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo,
con  sede  in  Segrate  (Milano),  via Cassanese, 224 ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 29 maggio 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della Assimoco S.p.a. - Compagnia di
assicurazioni  e  riassicurazioni  -  Movimento  cooperativo  che  ha
approvata  le  modifiche  apportate  agli  articoli  5, 14 e 16 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Assimoco
S.p.a.  -  Compagnia  di  assicurazioni e riassicurazioni - Movimento
cooperativo, con sede in Segrate (Milano), con le modifiche apportate
agli articoli:
  "Art.  5 (Capitale azioni obbligazioni). - Nuova determinazione del
capitale  sociale in euro 26.000.000 (in luogo del precedente importo
di  L.  52.000.000.000)  diviso  in n. 26.000.000 di azioni da euro 1
ciascuna  [a  seguito di conversione del valore nominale delle azioni
in euro al tasso fisso mediante arrotondamento per difetto, accredito
a  riserva  legale  del residuo attivo derivante dal capitale sociale
espresso  in lire cosi come convertito, raggruppamento delle azioni e
sostituzione  delle  azioni  con una nuova da 1 euro ogni due da 0,50
euro].".
  "Art.   14   (Consiglio   di   amministrazione).   -   Sostituzione
dell'espressione  "euro  1.032.914  (in  luogo della precedente "L. 2
mld. ) con riferimento al valore delle operazioni di compravendita di
immobili, partecipazioni e altri investimenti.
  Nuova  disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita'.".
  "Art. 16 (Il collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
    a) normativa applicabile al collegio sindacale: rinvio all'art. 4
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
    b) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale: modalita' e
criteri;
    c) cause  di  ineleggibilita' e limiti al cumulo degli incarichi:
effetti;
    d) assistenza  dei  sindaci  alle  assemblee ed alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
    e) requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  dei sindaci:
rinvio alle norme di legge;
    f)  individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3, del d.m.
30 marzo  2000,  n.  162,  delle  materie  e dei settori di attivita'
strettamente attinenti a quello dell'impresa".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2001
                                           Il presidente: Manghetti