IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                                  e
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Visto  l'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  della  legge 8 marzo 2000, n. 53, che
dispone   la  concessione  di  contributi  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione,   in   favore   di   aziende  che  applichino  accordi
contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita';
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  della  legge 8 marzo 2000, n. 53, che
prevede  che  con  decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per
le  pari  opportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi di cui al comma 1;
  Vista  la  lettera del 7 febbraio 2001 prot. n. 132 della direzione
generale  per  l'impiego,  divisione  IV  con la quale si richiede la
conservazione  dei  residui  di  stanziamento  sul  capitolo 7670 per
l'esercizio  finanziario  2000,  per  varie finalita' tra le quali il
sostegno della flessibilita' dell'orario di lavoro ai sensi dell'art.
9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti finanziabili
  In  attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge
n.  53 dell'8 marzo 2000 si dispone la destinazione della somma annua
di  lire  40  miliardi  a  carico  del Fondo per l'occupazione di cui
all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
fine  di  erogare  contributi  in  favore  di  aziende che applichino
accordi   contrattuali   che   prevedono   azioni   positive  per  la
flessibilita' di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro,
di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000,
n. 53.
  Tale  somma,  per  l'anno  2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui,
rispettivamente, 40 miliardi riassegnati dall'anno 2000 e 40 miliardi
per l'anno 2001.
  Sono  ammesse  al  finanziamento le aziende che, in applicazione di
accordi   contrattuali  stipulati  con  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative, attuino azioni positive per la
flessibilita'.
  Ferma   restando   la   necessita'  dell'accordo  collettivo  quale
presupposto per il finanziamento, il 50% dei contributi sara' erogato
in   favore  di  aziende  la  cui  dimensione  occupazionale  risulti
inferiore  a  50  dipendenti, calcolati sulla base media del semestre
precedente alla presentazione della domanda.