IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE e IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita'; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1; Vista la lettera del 7 febbraio 2001 prot. n. 132 della direzione generale per l'impiego, divisione IV con la quale si richiede la conservazione dei residui di stanziamento sul capitolo 7670 per l'esercizio finanziario 2000, per varie finalita' tra le quali il sostegno della flessibilita' dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53; Decreta: Art. 1. Soggetti finanziabili In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 si dispone la destinazione della somma annua di lire 40 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita' di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Tale somma, per l'anno 2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui, rispettivamente, 40 miliardi riassegnati dall'anno 2000 e 40 miliardi per l'anno 2001. Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilita'. Ferma restando la necessita' dell'accordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, il 50% dei contributi sara' erogato in favore di aziende la cui dimensione occupazionale risulti inferiore a 50 dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda.