IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
                               servizi

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la domanda presentata dall'Associazione castanicoltori della
Garfagnana  intesa  ad  ottenere la registrazione della denominazione
"Farina  di  Neccio della Garfagnana" ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento  n.  2081/92  come Denominazione di origine protetta che,
tra   l'altro   prevede   espressamente   che   i  produttori  devono
assoggettarsi  al  controllo  di  un organismo privato autorizzato ai
sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE 2081/92);
  Vista  la  nota  prot. 62117  dell'8 maggio  2001  con  la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza dell'11 giugno 2001, con la quale l'Associazione ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato
dall'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CEE)  n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  istanza  della  Denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione "Farina di
Neccio  della  Garfagnana",  in  attesa  che  l'organismo comunitario
decida sulla domanda di riconoscimento della Denominazione di origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  "Farina di Neccio della Garfagnana", secondo il
disciplinare  di  produzione che si allega in copia, in attesa che il
competente organismo comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del regolamento (CE) n.535/97 del Consiglio del 17
marzo 1997, alla denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana".