IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/1999; Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264/1999; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989; Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 10526/D.M. del 27 aprile 2001; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 10999 ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.