IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione   alle   scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge
n. 264/1999;
  Preso  atto  della  offerta  formativa  potenziale deliberata dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n.
264/1999;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2001/2002 il
numero  dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  di  cui all'art. 4
della predetta legge n. 168/1989;
  Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 10526/D.M.
del 27 aprile 2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  accademico  2001/2002, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi
universitarie,  in  n.  10999 ripartito fra le universita' secondo la
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.