IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 23-sexies, comma 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2001, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate, in provincia di Milano; nei comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo, Gorno in provincia di Bergamo; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive; Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; Viste le richieste della regione Lombardia con note n. U1.2001.0037282 e n. U1.2001.0037656 in data 9 luglio 2001; Sentita la regione Lombardia; Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, l8 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000; Viste le proprie ordinanze n. 3090 del l8 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre2000, n. 3110 del 1o marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuto di dover impartire alle regioni e province autonome colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 direttive finalizzate al tempestivo ripristino delle arginature consortili danneggiate al fine di mettere in sicurezza i territori e gli insediamenti interessati; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a decorrere dal 7 luglio 2001, fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sara' considerata nella determinazione del contributo spettante ai sensi del successivo art. 5. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso. 2. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001 avevano il domicilio o la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sara' considerata nella determinazione del contributo spettante. 3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile. 4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. 5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. 6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.