IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000, n. 279, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 luglio  2001,  concernenti  la  dichiarazione  dello stato di
emergenza  nei  comuni  di  Arcore,  Concorezzo,  Vimercate ed Usmate
Velate, in provincia di Milano; nei comuni di Zogno, Bracca, Strozza,
Lovere,  Alzano  Lombardo,  Villa  d'Ogna,  Ponte  San Pietro, Curno,
Mozzo, Gorno in provincia di Bergamo;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate, la ripresa delle attivita' produttive;
  Considerato  che  per  i  termini  relativi  agli adempimenti ed ai
versamenti  di  natura  tributaria  si provvede ai sensi dell'art. 9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  Viste   le   richieste   della   regione   Lombardia  con  note  n.
U1.2001.0037282 e n. U1.2001.0037656 in data 9 luglio 2001;
  Sentita la regione Lombardia;
  Sentiti  il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000, l8 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000,
17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e'
stato  dichiarato  lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,   Toscana,  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e
Bolzano,   in   conseguenza   dei  gravissimi  eventi  alluvionali  e
conseguenti  dissesti  idrogeologici  ripetutamente  verificatisi nei
rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;
  Viste  le proprie ordinanze n. 3090 del l8 ottobre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  246  del
20 ottobre  2000,  n.  3092  del  27 ottobre  2000,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000,  n.  3096  del
30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  282  del  2 dicembre  2000,  n.  3098  del
14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 299 del 23 dicembre2000, n. 3110 del 1o marzo
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 21 maggio
2001,  n.  3141  del  2 luglio  2001  in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Ritenuto  di  dover  impartire  alle  regioni  e  province autonome
colpite   dagli   eventi   alluvionali  dell'autunno  2000  direttive
finalizzate  al  tempestivo  ripristino  delle  arginature consortili
danneggiate  al  fine  di  mettere  in  sicurezza  i  territori e gli
insediamenti interessati;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di
cui  alle premesse, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento
calamitoso,  le  cui  abitazioni  e i cui immobili, sede di attivita'
produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita'  totale o parziale o che hanno subito un danno superiore
al  30  per  cento  del  valore  dei  beni attestato mediante perizia
giurata,  sono  sospesi  a  decorrere  dal  7 luglio  2001,  fino  al
31 dicembre  2001,  i  pagamenti  dei  contributi  di  previdenza  ed
assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei
dipendenti.  Il  versamento  delle somme dovute e non corrisposte per
effetto   della   predetta  sospensione  avviene  senza  aggravio  di
sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per
i  danni  accertati  superiori  al  30%  del  valore  dei  beni sara'
considerata  nella  determinazione  del contributo spettante ai sensi
del  successivo  art.  5.  Nel caso di versamenti effettuati entro la
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
  2.  Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in
qualita'  di  sostituti  d'imposta,  che  alla data del 7 luglio 2001
avevano  il domicilio o la residenza nei comuni le cui abitazioni e i
cui  immobili  sono  stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero
per  inagibilita'  totale  o  parziale  o  che  hanno subito un danno
superiore  al  30  per  cento  del valore dei beni attestato mediante
perizia  giurata,  sono  sospesi  fino  al 10 dicembre 2001 i termini
relativi  ai  versamenti  di  entrate  aventi  natura patrimoniale ed
assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici
anche  locali.  Il  costo della perizia giurata per i danni accertati
superiori  al  30%  del  valore  dei  beni  sara'  considerata  nella
determinazione del contributo spettante.
  3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita'
bancarie  o  assicurative  di  cui  all'art. 2195, comma 1, n. 4, del
codice civile.
  4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi
ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.
  5.  I  redditi  dei  fabbricati  distrutti  od oggetto di ordinanze
sindacali  di  sgombero,  perche' inagibili totalmente o parzialmente
per  effetto  dell'evento  calamitoso, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino
alla  definitiva  ricostruzione  ed agibilita' dei fabbricati stessi.
Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.
  6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti
dal presente articolo provvede la regione.