IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n.
264;
  Preso   atto   che  l'Universita'  dell'Insubria  ha  provveduto  a
tramettere  il  nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente, tra
l'altro,  il progetto di attivazione a decorrere dall'anno accademico
2001/2002 del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;
  Visto  il  parere  del  Ministero  della  sanita'  con nota in data
28 giugno 2001;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2001/2002 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di
medicina  e  chirurgia, nonche' di disporre la ripartizione dei posti
stessi tra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  in odontoiatria e protesi dentaria e' determinato, sulla base
del  contingente  fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 808
per  gli  studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di
cui  all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e in n. 46 per gli studenti non comunitari residenti all'estero
ed  e'  ripartito tra le universita' secondo la tabella allegata, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  universita'  che  insistono  nella  stessa  regione possono
concordare  una  diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.