IL MINISTRO DELLA SANITA'

   Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997, n. 52, recante
attuazione  della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione,
imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze  pericolose,  come
modificato  con  decreto  legislativo  25 febbraio 1998, n. 90, ed in
particolare l'art. 37, comma 2;
   Visto  il  decreto  ministeriale  28  aprile  1997,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni, di attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
   Vista  la  direttiva  2000/32/CE  della  Commissione del 19 maggio
2000,  recante  ventiseiesimo  adeguamento al progresso tecnico della
direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  concernente  il ravvicinamento
delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L 136 dell'8 giugno 2000);
   Attuata  con  ministeriale  del  10  gennaio  2001 la disposizione
prevista  dall'art.  37,  comma  2,  relativa  alla  comunicazione ai
Ministeri   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e
dell'ambiente;

                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  L'allegato  I  al  decreto  ministeriale  28  aprile  1997,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
   a)   le   voci  di  cui  all'allegato  1A  sostituiscono  le  voci
corrispondenti;
   b) sono aggiunte le voci di cui all'allegato 1B.
   2.   La   frase   di   rischio   dell'allegato  2  sostituisce  la
corrispondente  frase  dell'allegato  III  al decreto ministeriale 28
aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
   3.  L'allegato  IV  al  decreto  ministeriale  28  aprile  1997, e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
   4.
   a)  il  consiglio di prudenza S 56 dell'allegato 3A sostituisce la
voce corrispondente;
   b)   la   combinazione   delle  frasi  S  29/56  dell'allegato  3B
sostituisce la voce corrispondente.
   5.  L'allegato  V  al  decreto  ministeriale  28  aprile  1997,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
   a)  il  testo dell'allegato 4A sostituisce il testo della parte B,
punto 10;
   b)  il  testo dell'allegato 4B sostituisce il testo della parte B,
punto 11;
   c)  il  testo dell'allegato 4C sostituisce il testo della parte B,
punto 12;
   d)  il  testo dell'allegato 4D sostituisce il testo della parte B,
punti 13 e 14;
   e)  il  testo dell'allegato 4E sostituisce il testo della parte B,
punto 17;
   f)  il  testo dell'allegato 4F sostituisce il testo della parte B,
punto  23; viene anche modificato il titolo del punto B.23 nella nota
esplicativa all'introduzione generale della parte B;
   g) e' aggiunto il testo dell'allegato 4G come parte B, punto 39;
   h) e' soppresso il quarto trattino dell'introduzione generale alla
parte C.
   6.  L'allegato 5 sostituisce l'allegato IX al decreto ministeriale
28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.