IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente le norme per la tutela delle denominazoni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1o agosto
1983,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  5 novembre  1994,  che  ha
modificato il disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Bolgheri"
e "Bolgheri" Sassicaia;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio tutela vini a D.O.C.
Bolgheri  in data 20 ottobre 2000, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione rispettivamente: all'art. 4) comma 10, per
la  resa  prevista nella tipologia rosso "superiore"; all'art. 6) per
quanto  attiene  alle  caratteristiche  organolettiche  previste  per
l'immissione  al  consumo della tipologia "rosso"; dell'art. 8) nella
sua interezza.
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  proposta  di  modifica  degli
articoli 4), 6) e 8) del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  "Bolgheri"  e  "Bolgheri"
Sassicaia  formulati  dal  comitato  stesso nella seduta del 21 marzo
2001  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 85
dell'11 aprile 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
merito alle modifiche del disciplinare di produzione di che trattasi;
  Ritenuto  pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli
articoli 4)   comma 10,   dell'art.   6)   per   quanto   attiene  le
caratteristiche organolettiche della tipologia "rosso" e dell'art. 8)
nella  sua  interezza,  del  disciplinare  di  produzione dei vini in
argomento   in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Gli  articoli 4,  6  e  8  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri" e "Bolgheri"
Sassicaia,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
1o agosto 1983 e successive modifiche, sono modificati come nel testo
di cui appresso:
    art.  4, comma 10: "Per la tipologia rosso "superiore la resa non
deve  essere superiore a t. 8 per ettaro in coltura specializzata con
un massimo per i nuovi impianti di kg. 2 per ceppo".
    art. 6: Rosso:
      colore: da rosso rubrino a granato;
      odore: intensamente vinoso;
      sapore: asciutto, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo 22 g/l.
    art.  8:  "Le  bottiglie  di capacita' inferiore a 5 litri in cui
possono  essere  confezionati  i vini "Bolgheri , per l'immissione al
consumo,  debbono  essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento,
consoni  ai  caratteri  di  un  vino  di  pregio. Per l'immissione al
consumo  dei  vini  "Bolgheri  sono ammessi soltanto recipienti della
capacita' di litri 0,375; 0,750; 1,500; 3,000; 6,000; 9,000 e 12,000.
La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il
tappo di sughero.
    Qualora  venga  utilizzata  la  bottiglia  "bordolese classica il
vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante".
  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si applicano a
decorrere dalla vendemmia 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2001
                              Il direttore generale reggente: Rigillo