IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8    ottobre 1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine e
l'impossibilita'   di  funzionamento  dell'assemblea  della  societa'
cooperativa  "Unione  cooperativa di consumo e di lavoro a r.l.", con
sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi);
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data  31 maggio 1999 di ispezione ordinaria
eseguita    sull'attivita'   della   societa'   cooperativa   "Unione
cooperativa  di  consumo e di lavoro a r.l.", con sede in Castelnuovo
Bocca  d'Adda  (Lodi),  da  cui risulta che la medesima trovasi nelle
condizioni  previste  dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2,
comma  1,  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le
seguenti cause: dal 1946 non ha depositato i bilanci d'esercizio, non
e'  in  condizione  di  raggiungere  gli  scopi  per i quali e' stata
costituita e risulta assenza di patrimonio da liquidare;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  centrale  per le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
datato  22  maggio 2000 circa lo scioglimento per atto dell'autorita'
di  cui  all'art.  2544 del codice civile senza nomina di commissario
liquidatore;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa "Unione cooperativa di consumo e di lavoro
a  r.l.", con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), costituita per
rogito  del  notaio  dott.  Mario  Contedini  di  Cremona  in data 19
agosto 1945,   repertorio  n.  770/414,  registro  societa'  n.  213,
tribunale di Lodi posizione B.U.S.C. n. 4382/10249, e' sciolta, senza
dar  luogo  a  nomina  di commissario liquidatore, ai sensi dell'art.
2544  del  codice  civile,  primo comma, parte prima, come modificato
dall'art.  18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, primo
comma,  della  legge  17 luglio 1975, n. 400, perche' dal 1946 non ha
depositato   i   bilanci  di  esercizio,  non  e'  in  condizione  di
raggiungere  gli  scopi  per  i  quali  e' stata costituita e perche'
risulta assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 21 giugno 2001
                                           p. Il dirigente: Cicchitti