IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti;
    nel  caso  in specie: continuata inattivita' dell'assemblea della
societa'  cooperativa  "Edificatrice  I Quindici a r.l.", con sede in
Milano, via Ferrante Aporti 14;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data  2 agosto  2000 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita'  della  societa' cooperativa "Edificatrice I
Quindici  a r.l.", con sede in Milano, via Ferrante Aporti 14, da cui
risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art.
2544 del codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause:
    non  ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1992, non ha
compiuto  atti  di  gestione  dal  1993  e  l'attivo  da liquidare e'
inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa "Edificatrice I Quindici a r.l.", con sede
in  Milano,  via Ferrante Aporti 14, costituita per rogito del notaio
dott.  ssa  Luisa Moretti di Paderno Dugnano, in data 26 maggio 1983,
repertorio  27328/3903,  registro delle societa' 224493, tribunale di
Milano,  posizione  B.U.S.C.  n.  11792/199170  e' sciolta, senza dar
luogo  a  nomina  di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  primo comma, come modificato dall'art. 18 della
legge  31 gennaio  1992,  n.  59  e dell'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975,  n. 400, perche' non ha presentato i bilanci annuali
dopo  quello  del  1992,  non ha compiuto atti di gestione dal 1993 e
l'attivo  da  liquidare  e'  inferiore  al  limite  di cui al decreto
ministeriale 27 gennaio 1998.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 8 giugno 2001
                                           p. Il dirigente: Cicchitti