IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del Commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie  indicate  all'art.  2448 c.c. ancorche'
preesistenti;  nel  caso  in specie l'impossibilita' di funzionamento
dell'assemblea  della societa' cooperativa "Edilizia Roberta a r.l.",
con sede in Milano, via Camillo Hajech, 6.
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data  14 marzo  1998.di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita' della societa' cooperativa "Edilizia Roberta
a  r.l.",  con  sede in Milano, via Camillo Hajech, 6, da cui risulta
che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del
codice  civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400,  perche'  sussistono  le  seguenti  cause:  dal  1988 non ha ne'
presentato  i  bilanci  annuali  ne'  ha  compiuto atti di gestione e
risulta l'assenza di patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Edilizia  Roberta  a r.l.", con sede in
Milano, via Camillo Hajech, 6, costituita per rogito del notaio dott.
Nicola Rivani Farolfi di Paullo, in data 24 febbraio 1986, repertorio
n.  47274/2033,  registro  societa'  n.  260300, tribunale di Milano,
posizione  B.U.S.C.  n.  12733/221606  e'  sciolta, senza dar luogo a
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile,  primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18  della  legge
31 gennaio  1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975,  n.  400,  perche'  dal  1988  non  ha ne' presentato i bilanci
annuali  ne' ha compiuto atti di gestione e perche' risulta l'assenza
di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 8 giugno 2001
                                              Il dirigente: Cicchitti