IL DIRETTORE GENERALE
               della Direzione generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Hassan Mohamed Amina ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di infermiere conseguito in
Somalia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno
2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di infermiere rilasciato nel 1988 dalla scuola per il
personale  sanitario  del  Ministero  della  sanita'  di Somalia alla
sig.ra  Hassan  Mohamed  Amina  nata a Mogadiscio (Somalia) il giorno
4 agosto  1965 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra Hassan Mohamed Amina e' autorizzata ad esercitare in
Italia  la  professione  di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di
lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola