Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
  1.  Fino  alla  realizzazione all'interno dell'Unione europea di un
mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricita' e del
gas,  a  salvaguardia  dei relativi processi di liberalizzazione e di
privatizzazione  in  atto,  nei  riguardi  dei  soggetti  controllati
direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni
pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato nazionale di una posizione
dominante  e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali
acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona,
anche  mediante  un'offerta  pubblica  a  termine o in via differita,
partecipazioni  superiori  al  2  per  cento  nel capitale sociale di
societa'  operanti  nei  settori  predetti,  in via diretta o tramite
controllate   o   collegate,  il  rilascio  o  il  trasferimento  dei
provvedimenti   autorizzatori   o  concessori  previsti  dai  decreti
legislativi  16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e
23  maggio  2000,  n.  164,  in  materia  di  mercato interno del gas
naturale,  e' effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite
complessivo  del  2  per  cento  e' riferito al singolo soggetto e al
relativo  gruppo  di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto,
anche  non  avente  forma  societaria,  che esercita il controllo, le
societa'  controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
le  societa'  collegate.  Il  limite riguarda altresi' i soggetti che
direttamente  o indirettamente, anche tramite controllate, collegate,
societa'  fiduciarie  o  per interposta persona, aderiscono anche con
terzi  ad  accordi  relativi  all'esercizio  del  diritto  di  voto o
comunque ad accordi o patti parasociali.
  2.  In  caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire
dal  momento  del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o
concessioni  di  cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente
alle  azioni eccedenti il limite stesso, e' automaticamente sospeso e
di   esse   non  si  tiene  conto  ai  fini  dei  quorum  assembleari
deliberativi.  Non  possono  essere  altresi' esercitati i diritti di
acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le
acquisizioni  effettuate  in  data  successiva alle conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
  4.  La  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa, sentita,
per  i profili di competenza, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti
dalla  normativa  vigente,  il  rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo.
          Riferimenti normativi:
              - Il  titolo  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79  e'  il  seguente:  "Attuazione della direttiva 96/92/CE
          recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
          elettrica".
              - Il  titolo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
          164 e' il seguente: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
          recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
          naturale,  a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144".