IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
capo del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei
trasporti e della navigazione
e
IL DIRETTORE GENERALE
dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
Visto l'art. l del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, recante l'ordinamento dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), che ha
riconosciuto all'Azienda "personalita' giuridica ed autonomia
amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria";
Visto l'art. 18, primo e secondo comma, del succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 145/1981, nel quale e' disposto che
"il patrimonio iniziale e' costituito dai beni del demanio militare e
dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i
servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza
dell'Azienda", nonche' "dalle apparecchiature, apparati,
suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo
scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque
vengano attualmente utilizzati";
Visto il quarto comma del succitato art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha stabilito che il
suddetto patrimonio e quello successivamente acquisito "e'
giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato
ed e' destinato al conseguimento delle finalita' aziendali" e che "i
beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati
al regime del demanio pubblico";
Viste le risultanze dei lavori della commissione costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile
1983, ai sensi dell'art. 18, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha individuato i singoli
beni mobili ed immobili ed i diritti da trasferire al patrimonio
dell'Azienda, approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota n. UCI/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;
Visti i decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa, con
i quali per ciascun aeroporto e postazione di cui all'elenco in
allegato A) sono stati approvati lo stato di consistenza dei beni
immobili e l'elenco dei beni mobili ed e' stato altresi' disposto il
trasferimento all'Azienda dei suddetti beni nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovavano, con gli oneri ed i pesi inerenti, alla
data del loro trasferimento;
Considerato che per i beni mobili ed immobili relativi agli
aeroporti ed alle postazioni di cui all'elenco in allegato B),
ancorche' individuati tra i beni da trasferire all'Azienda, si e'
proceduto solo alla consegna provvisoria all'Azienda mediante
redazione di appositi verbali;
Considerato altresi' che i beni facenti parte degli aeroporti e
delle postazioni di cui all'elenco in allegato C), pur essendo stati
individuati tra i beni da trasferire al patrimonio dell'Azienda, non
sono stati ricompresi nei verbali di consegna in quanto le rispettive
societa' di gestione aeroportuale hanno frapposto ostacoli alla detta
consegna all'Azienda, a seguito dell'instaurazione di contenziosi,
che non hanno mai sospeso l'esecutivita' dei provvedimenti di
trasferimento impugnati dalle stesse societa' di gestione, risoltisi
con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Azienda;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, che all'art. 5, quinto
comma, dispone che "l'Azienda e' autorizzata ad acquisire i beni
mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi
attribuiti alla sua competenza" e che all'art. 6, secondo comma,
stabilisce che "per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche
dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno dei sedimi
demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo
gratuito", e atteso che, in attuazione di tali disposizioni, sono
stati acquisiti al patrimonio dell'Azienda i beni immobili facenti
parte degli aeroporti e delle postazioni di cui all'elenco in
allegato D);
Considerato, inoltre, che nel frattempo si sono verificate
variazioni nella consistenza originaria dei beni mobili ed immobili e
dei diritti;
Vista la consistenza dei beni mobili ed immobili ed i diritti
acquisiti direttamente dall'Azienda cosi' come riportata nelle
scritture patrimoniali e nei bilanci consuntivi dell'Azienda stessa;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 con
il quale si dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 1996, l'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
(AAAVTAG) e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV);
Visto l'art. 6, primo e secondo comma, della succitata legge n.
665/1996, che prevede, tra l'altro, che "l'Ente subentra nella
titolarita' dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG" e che "con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa sono
individuati i beni, mobili ed immobili, che costituiscono il
patrimonio dell'Ente", nonche' il parere n. 1531/98 reso, in data
26 gennaio 1999, dal Consiglio di Stato nell'adunanza della terza
sezione circa l'ambito di applicazione della predetta norma;
Visto l'art. 13 della menzionata legge n. 665/1996, che dispone che
"tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG, connessi
con la trasformazione di cui all'art. 1, sono esenti da imposte e
tasse";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione
pubblica, in data 27 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 19 agosto 1997, di approvazione dello statuto dell'Ente
nazionale di assistenza al volo, il quale nell'art. 12 prevede che
"1. Costituiscono patrimonio dell'Ente tutti i beni
dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art.
6 della legge 21 dicembre 1996, n. 665; nonche' gli apporti
provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono
individuati a norma del comma 2 dello stesso art. 2. Il patrimonio
aziendale e' assoggettato al regime stabilito dalla legge istitutiva
dell'Ente";
Considerato che sulla base delle necessita' rappresentate dalle
amministrazioni interessate sono state disposte verifiche di
carattere tecnico/amministrativo mediante ricognizioni sui beni
consegnati all'Azienda in via provvisoria;
Viste le risultanze emerse dalle cennate verifiche;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
Decreta:
Art. 1.
Sulla base della ricognizione effettuata costituiscono il
patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo i beni mobili ed
immobili individuati fino alla data del 31 dicembre 1999 e riportati
rispettivamente negli elenchi in allegato "E" ed "F", che formano
parte integrante del presente decreto, ed i diritti nonche' tutti i
beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'E.N.A.V. dal 1o gennaio
2000, alla data di emanazione del presente decreto.