IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11,
comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei
requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale;
Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n.
328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti
minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per
l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e
dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentiti i Ministri della sanita' e per gli affari regionali;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
a d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del
2000, con previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo
familiare con sede nelle civili abitazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000,
le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze
locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto,
individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le
strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalita' e i
termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento
ai requisiti per le strutture gia' operanti.