Il  comune  di  Vinci  (Firenze)  ha adottato il 5 marzo 2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
    (Omissis).
    Aliquota  ordinaria  per  fabbricati e aree edificabili, compresi
alloggi locati al 6,5 per mille;
    aliquota   per   l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  e  pertinenza  (una  per  ogni abitazione con
distanza non superiore a 200 metri); abitazioni date in locazione con
"contratto tipo" legge n. 431/1998 al 4 per mille;
    aliquota  per gli alloggi non locati, per le abitazioni inagibili
o inabitabili con l'abbattimento del 50% al 7 per mille;
    aliquota detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;
    aliquota  detrazione  per  le  situazioni di seguito riportate di
L. 200.000 (*);
    aliquota  ulteriore  detrazione  per  le  situazioni  di  seguito
riportate di L. 100.000 (**).
    (*)   L'ulteriore   detrazione  per  l'abitazione  principale  di
L. 200.000  spetta  a  coloro che dimostrino, con indicatore ISEE per
ogniuna stabilito:
      g)  nuclei  familiari  da cui risulti un indicatore ISEE fino a
L. 17.500.000;
      h) nuclei familiari composti soltanto da ultrasessantacinquenni
da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 19.500.000;
      i)  nuclei  familiari  con  all'interno  soggetti  portatori di
handicap,  in  base  alla  legge 104/92 o con invalidita' al 100% non
autosufficiente   da   cui   risulti   un   indicatore  ISEE  fino  a
L. 24.000.000;
    - per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE
sara' innalzato di L. 1.000.000.
    (**)   l'ulteriore  detrazione  per  l'abitazione  principale  di
L. 100.000  spetta  a  coloro  che dimostrino, con propria istanza da
presentare  al  comune entro il 20 dicembre, di trovarsi in una delle
seguenti situazioni con indicatore ISEE per ognuna stabilito:
      a)  nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE compreso
fra L. 17.500.000 e L. 22.000.000;
      b)  nuclei familiari composti soltanto da ultasessantacinquenni
da  cui  risulti  un  indicatore  ISEE  compreso  fra L. 19.500.000 e
L. 24.000.000;
    - per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE
sara' innalzato di L. 1.000.000.
    Per  l'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta (abitazioni
date  in locazione con "contratto tipo") alle abitazioni non primarie
e'  necessario  presentare  al  comune entro il 20 dicembre 2001, una
comunicazione  in  cui  si  dichiara  che l'alloggio e' stato dato in
locazione  o  in  comodato,  la data di tale cessione, la durata e la
generalita'  del  conduttore  di  tale  alloggio. In mancanza di tale
dichiarazione  il  contribuente  deve  applicare l'aliquota del 7 per
mille.  L'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta e' apportata
al  periodo  dell'anno  in  cui  l'alloggio e' dato in locazione o in
comodato.
    Per  l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  alla  pertinenza  e'
necessario  presentare  al  comune, entro il 20 dicembre dell'anno in
corso,  una  dichiarazione in cui viene indicata in modo specifico la
pertinenza relativa all'abitazione principale.