IL COMITATO CENTRALE
per   l'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
        esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Nella seduta del 20 luglio 2001;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n.   488,   che   destina   la   somma   di  L. 90.000.000.000  (euro
46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro
46.481.120,92), a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);
  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n.  232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate;
  Vista  la  delibera n. 12/01, con la quale il comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) - pari a L. 13.000.000.000
(euro 6.713.939,69) - stanziato dalla citata legge n. 229/2000;
  Considerato  che con la stessa delibera n. 12/01 e' stato deciso di
utilizzare  prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le
imprese  di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico
per  l'utilizzo  obbligatorio  delle  tratte autostradali di cui agli
accordi  di  programma sottoscritti in data 31 maggio 2000 ed in data
27 giugno  2000  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  con  gli enti
interessati  per  il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle
S.S. 1 e S.S. 206 sulla A12 e dalla S.S. 16 sulla A 14;
  Visti  i  predetti  accordi di programma e le conseguenti ordinanze
prefettizie che prevedono:
    1)  il  dirottamento  obbligatorio  nel  periodo dal 10 giugno al
20 settembre  2000, del transito dei veicoli appartenenti alle classi
3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle SS. 1 e S.S. 206
sulla  A12,  nel  tratto  compreso tra le stazioni di Collesalvetti e
Rosignano Marittimo;
    2)  il  dirottamento  obbligatorio,  nei  mesi  di luglio, agosto
e settembre  2000  con  decorrenza  dal 5 luglio 2000 - limitatamente
alla  fascia  oraria  compresa dalle ore 19 alle ore 5 - del transito
dei  veicoli appartenenti alle classi 4 e 5, dalla S.S. 16 sulla A14,
nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;
  Considerato  che  in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle
imprese  di  autotrasporto  una quota pari al 40% del pedaggio dovuto
per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;
  Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che
gestiscono  le  predette  tratte  autostradali  - tenendo conto delle
valutazioni  effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la
A12  e  del  volume  di  traffico  rilevato  sulla  A16  in occasione
dall'analogo  provvedimento  preso nell'anno 1999 - e' presumibile un
volume  di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa
L.  1.500.000.000  (euro  774.685,35) di cui il 40% e' posto a carico
delle imprese di autotrasporto;
  Ritenuto  che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile importo
complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata
alle   imprese  di  autotrasporto,  utilizzando  parte  dei  fondi  -
L. 13.000.000.000  (euro  6.713.939,69)  -  resi  disponibili  per le
finalita' indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;
  Ritenuto  comunque  di  dover  ristorare  completamente la quota di
pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente
necessario  di  lire  600.000.000 (euro 309.874,14) - laddove cio' si
rendesse  necessario  a seguito di una maggiore complessiva richiesta
di  rimborso  derivante  dalla valutazione delle domande presentate -
utilizzando  parte  dei  sopraindicati  fondi resi disponibili per la
finalita' di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 12/01;
                              Delibera:
  1.  La  quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto
di  cose  per  conto  di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai
transiti  deviati  obbligatoriamente  sulle tratte autostradali della
A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso
a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
  2.  I  rimborsi  sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i
giorni,  dalla  ore  0  alle  ore  24  nel  periodo  dal 10 giugno al
20 settembre 2000, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui
al  successivo  punto  4  ed  appartenenti  alla  classi 3, 4 e 5, ad
esclusione  degli  autobus  e  dei  caravan,  sulla  tratta della A12
compresa  tra  le  stazioni  di  Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
nonche'  effettuati  tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5, nei mesi
di  luglio, agosto e settembre 2000, con decorrenza dal 5 luglio 2000
dai  veicoli  in  disponibilita'  delle  imprese di cui al successivo
punto  4  ed  appartenenti  alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14
compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.
  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione  differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il
sistema  telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa' che
gestisce  tale  sistema  di  pagamento  differito  del pedaggio sulle
fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene  richiesto  il  rimborso  della  quota di pedaggio. Qualora una
cooperativa,  un  consorzio  o  una  societa'  consortile abbia fra i
propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale,
sia  imprese  iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i
viaggi effettuati da quest'ultime.
  5.  I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di
autotrasporto  di  merci  per  conto  di terzi aventi sede in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea ed in regola con le norme sull'accesso al
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa'  consortile,  entro  il  termine ultimo del 30 novembre 2001
pena  l'esclusione  dal  diritto,  trasmette a mezzo raccomandata con
avviso   di  ricevimento,  al  comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il
modello  di  cui  all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad
attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di
cui  all'art.  1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi',
nel  caso  che  il  soggetto  richiedente  sia  una  cooperativa,  un
consorzio  o  una  societa'  consortile  tra  imprese, che le singole
imprese  aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano
anch'esse  iscritte  a  detto albo. Nella domanda deve inoltre essere
indicato il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso
soggetto  giuridico  dalla  societa'  concessionaria autostradale che
emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche
soggetti  iscritti  al  registro  delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare,
nell'apposito  spazio  della  terza  pagina  del modulo, la parte del
fatturato   autostradale   del   raggruppamento  relativo  ai  viaggi
effettuati   dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,
affinche'   tale   fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede  di
quantificazione  del  beneficio  richiesto.  I  richiedenti potranno,
unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra,
trasmettere  al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori,
su   supporto  magnetico,  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
all'allegato   2   alla  presente  delibera,  i  dati  necessari  per
l'istruttoria dell'istanza.
  7.  Nel  caso  in  cui  i pedaggi per i quali si chiede il rimborso
siano  stati fatturati a cooperative, consorzi e societa' consortili,
le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare
l'effettuazione  dei  rimborsi  sulle predette fatture intestate alle
cooperative,  ai  consorzi  o  alle  societa' consortili; le predette
autorizzazioni   non  sono  richieste  qualora  dallo  statuto  della
cooperativa,  del  consorzio o della societa' consortile si evinca il
potere  di  concludere  in  nome  proprio  e  per conto delle imprese
associate,  contratti  e  convenzioni  per  l'acquisto di servizi. Le
autorizzazioni,  qualora dovute, vanno trasmesse al comitato centrale
per  l'albo  degli  autotrasportatori,  unitamente  alla  domanda  di
rimborso;  tali  autorizzazioni  sono  rilasciate attraverso apposita
dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  puo'  non essere autenticata
qualora  accompagnata  da  fotocopia di un documento di identita' del
dichiarante.
  8.  Per  le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa'
consortili  che,  nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al
precedente  punto  2,  si  sono  avvalse  di  sistemi di pagamento di
pedaggi  a  riscossione  differita,  il rimborso e' dovuto solo per i
pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
  9.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
associativo.
  10.  Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
l'esercizio  di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare
dalla   copia   autenticata  della  licenza  comunitaria  di  cui  al
regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla
domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini
richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata  gia'  precedentemente  allegata  alla domanda di riduzione dei
pedaggi  per l'anno 1999, sara' sufficiente indicare tale circostanza
attraverso  una  dichiarazione  resa  nel  corpo della domanda, nella
quale  deve  essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di
tale  licenza.  Le  imprese  aventi  sede  in altro Paese dell'Unione
europea   dovranno  indicare  l'istituto  bancario  e  le  coordinate
bancarie ai fini dell'accredito del rimborso.
  11.  Il  comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo
l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla
societa'  che  gestisce  il  sistema telepass i dati necessari per il
calcolo  dei  rimborsi  da  effettuare  a  favore di ciascuna impresa
avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa
societa',  al  fine di ottenere una situazione congruente per il buon
esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
  12. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la societa' che
gestisce  il  sistema  telepass invia al comitato centrale per l'albo
degli  autotrasportatori,  entro  quarantacinque  giorni, un supporto
magnetico   contenente  il  rendiconto  riepilogativo  degli  importi
relativi  ai  transiti  per  i  quali  e' prevista l'applicazione del
rimborso.  Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto
tra  l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile
- alla quale e' stato fatturato il pedaggio - e la societa'.
  13.  L'importo  corrispondente  ai minori introiti conseguenti alla
erogazione  dei  rimborsi  e'  corrisposto  in  unica  soluzione  dal
comitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori alla societa'
che   gestisce   il  sistema  telepass  per  le  tratte  autostradali
interessate dalla presente delibera.
  14.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il comitato centrale.
  15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: De Lipsis