Deliberazione:   1/94   settore   distributori  di  carburante  -
federazione  gestori  carburanti  ed  affini - FEGICA/CISL, FAIB/AISA
CONFESERCENTI, FEGICA-CISL / AUTOSTRADE, FICISC / ANISA CONFCOMMERCIO
(pos. 10808). (Seduta del 14 giugno 2001).
    Fatto:  esiti della procedura di regolamentazione del settore dei
distributori  di carburante ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n.
146/1990.
    Deliberazione:  adozione  della  regolamentazione  provvisoria ai
sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Motivazione:  mancata  adozione  da  parte  delle associazioni di
categoria   di   un  codice  di  autoregolamentazione  contenente  le
prestazioni  minime  a garantire il trasporto su gomma e la mobilita'
dei cittadini.

                           LA COMMISSIONE

    su  proposta  del  prof.  Prosperetti,  nel  procedimento n. pos.
10808, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera

                              Premesso
    1.  che,  ai  sensi dell'art. 2-bis della legge n. 146/1990, come
modificata  dalla  legge  83/2000,  le  astensioni  collettive  dalle
prestazioni,  a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da
parte  di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
che incidano sulla funzionalita' dei servizi pubblici di cui all'art.
1  della  legge  medesima,  debbono essere esercitate nel rispetto di
misure   dirette   a   consentire   l'erogazione   delle  prestazioni
indispensabili  di  cui  al  medesimo  art.  1, e che, a tal fine, la
commissione   di   garanzia   promuove  l'adozione,  da  parte  delle
associazioni  o  degli  organismi  di  rappresentanza delle categorie
interessate,  di  codici  di  autoregolamentazione che realizzino, in
caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona  costituzionalmente  tutelati  di  cui all'art. 1 della legge
medesima;
    2. che, in base agli articoli 2, comma 2, della legge n.83/2000 e
2-bis  della  legge  n.  146/1990,  come  modificata  dalla  legge n.
83/2000,  qualora  i  predetti codici non siano stati ancora adottati
decorsi  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della legge n.
83/2000,  la  commissione  di garanzia procede ai sensi dell'art. 13,
comma  1,  lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000;
    3.  che, nella propria deliberazione 00/169 del 4 maggio 2000, la
commissione  ha  ribadito  che,  trascorso  inutilmente il menzionato
periodo transitorio di sei mesi (scaduto il 26 ottobre 2000) entro il
quale  le  categorie interessate dovevano sottoporre alla commissione
codici  di  autoregolamentazione  per la valutazione di idoneita', la
stessa  commissione  ha  l'obbligo,  una  volta esaurita la procedura
preliminare   di   cui  all'art.  13,  lettera  a),  di  emanare  una
provvisoria regolamentazione;
    4.   che   l'art.   1   della   legge   n.   146/1990   configura
l'approvvigionamento  di prodotti energetici, quale servizio pubblico
essenziale,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica del rapporto
mediante il quale esso venga svolto;
    5.  che  la  commissione  con  delibera  del  22 febbraio 2001 ha
deliberato  una  proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a),
legge  n.  146/1990,  come  modificato  dalla legge n. 83/2000, nella
quale provvedeva ad individuare le prestazioni minime da garantire in
caso di sciopero per i gestori di carburante, la quale veniva inviata
alle parti con la richiesta di formulare le loro osservazioni;
    6.  che in data 6 giugno 2001 si e' tenuta un'audizione nel corso
della  quale  le  organizzazioni  dei  gestori  dei  distributori  di
carburante,    FAIB/AISA   confesercenti,   FEGICA-CISL   autostrade,
FICISC/ANISA  confcommercio,  hanno  sostenuto l'inapplicabilita' nei
loro confronti della disciplina della legge n. 146/1990, impegnandosi
comunque    ad    esaminare    l'eventualita'    di    una    propria
autoregolamentazione;
    7.  che in data 26 giugno 2001 si e' svolta una seconda audizione
nel   corso   della   quale   e'   stata   esaminata   un'ipotesi  di
autoregolamentazione datata 19 giugno 2001;
    8.  che  in  data  28 giugno  2001 la commissione ha inviato alle
organizzazioni  dei consumatori sia la propria proposta sia l'ipotesi
di autoregolamentazione;
    9.  che  sulla  proposta  della commissione hanno espresso parere
favorevole  le associazioni Federconsumatori in data 11 luglio 2001 e
Codacons  in  data  18 luglio  2001;  in  particolare, il Codacons ha
espresso     parere    contrario    in    merito    all'ipotesi    di
autoregolamentazione proposta dagli autotrasportatori;

                             Considerato
    1.  che  le  associazioni  FAIB/AISA  confesercenti,  FEGICA-CISL
autostrade,  FIGISC/ANISA  confcommercio  pur  ribadendo,  in sede di
audizione,  di  non ritenersi assoggettate alla legge n. 146/1990, si
sono  dichiarate  disponibili ad una autoregolamentazione nella quale
sia  indicato  il  termine  di  preavviso  minimo,  il  principio  di
rarefazione,  la  individuazione  delle  franchigie  ed  un minimo di
prestazioni  per  i  mezzi di soccorso, delle amministrazioni e degli
enti;
    2. che la disponibilita' di carburante condiziona il trasporto di
persone  e  merci  essenziali,  essendo il trasporto su strada, anche
privato,  insostituibile  ad assicurare una congrua realizzazione del
diritto della mobilita';
    3.  che la commissione apprezzando il passo avanti compiuto dalle
associazioni  dei  gestori di carburante nell'audizione del 26 giugno
2001   ritiene   di   dover   adeguare   la   propria   proposta   di
regolamentazione  accedendo ad alcune richieste delle associazioni di
categoria;
    4.  che,  su  tale  premessa,  viene  ridotta  di  tre  giorni la
franchigia  natalizia  e  di un giorno quella pasquale (rispetto alla
previsione  della  proposta  di regolamentazione), e viene abolita la
dichiarazione  preventiva  di  adesione  allo  sciopero  da parte dei
gestori  (come  previsto  dalla  proposta  per la rete autostradale),
viene  ridotto  il  numero  delle  stazioni  di  servizio  di  cui si
prevedeva  l'apertura nelle autostrade e vengono rivisti i criteri di
individuazione  dei  gestori  comandati,  escludendo dal novero delle
autorita' delegate a tale compito i sindaci e le societa' di gestione
delle autostrade, come anche richiesto dai gestori;
    5.  che il volume di prestazioni minime garantite richiesto dalla
commissione  ai  gestori  dei  distributori  di  carburante  consente
inoltre  di  addivenire alla richiesta, formulata nella loro ipotesi,
di  una  durata  massima della astensione collettiva di tre giorni, e
cio' nonostante l'associazione degli utenti di cui in premessa, abbia
invece  richiesto la riduzione dell'agitazione dei gestori di un solo
giorno;
    6.  che  in  ordine a tale problema la commissione aveva posto in
alternativa  o  la  limitazione della durata ad un solo giorno, ma in
tal  caso  senza  prestazioni  minime  in  favore  dell'autotrasporto
privato   (cio'  che  avrebbe  inibito  l'uso  dell'auto  per  lunghe
percorrenze),  o  la soluzione di un'astensione collettiva piu' lunga
(72  ore),  che  penalizza  solo il rifornimento, mantenendo comunque
operativo  e  fruibile  tutto  il sistema di comunicazioni stradali e
autostradali;
    7.  che  in  tal  modo  si  ritiene  di aver raggiunto un miglior
contemperamento  del  diritto di sciopero con i diritti degli utenti,
tale  da garantire una maggiore visibilita' delle serrate dei gestori
di  impianti  di  distribuzione  di  carburante  pur  a  fronte di un
sacrificio  per l'utenza, assistita pero' da inderogabili prestazioni
minime;

                              Delibera:
la  seguente  regolamentazione  provvisoria  ex  art.  13,  comma  1,
lettera a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000

    1.  L'astensione  collettiva  degli addetti alla distribuzione di
carburante  deve  essere  comunicata con un preavviso di almeno dieci
giorni;
    2.  Contestualmente  al  preavviso i soggetti proclamanti debbono
indicare  la durata dell'astensione e le motivazione della stessa. In
ogni caso, la durata dell'astensione non dovra' superare le 72 ore;
    3.  Le  predette  comunicazioni  debbono essere date all'apposito
ufficio   costituito   presso   l'autorita'   competente  ad  emanare
l'ordinanza   di  cui  all'art.  8  della  legge  n.  146/1990,  come
modificata dalla legge n. 83/2000;
    4.  L'astensione  collettiva  degli addetti alla distribuzione di
carburante e' preclusa qualora essa risulti in concomitanza con altre
astensioni collettive gia' proclamate da organizzazioni sindacali dei
trasporti che interessino il medesimo bacino di utenza;
    5.  Non  possono  essere  proclamate  astensioni  collettive  nei
seguenti periodi:
      dal 20 dicembre al 6 gennaio;
      dal 24 aprile al 2 maggio;
      le tre giornate che precedono e le due che seguono la Pasqua;
      dal 27 giugno al 4 luglio;
      dal 28 luglio al 3 agosto;
      dal 10 agosto al 20 agosto;
      dal 26 agosto al 5 settembre;
      dal 30 ottobre al 5 novembre;
      dal  terzo  giorno  precedente  al  terzo  giorno successivo le
consultazioni   elettorali   nazionali,   europee   e  regionali,  le
consultazioni   referendarie   nazionali,  nonche'  le  consultazioni
amministrative che riguardino un insieme di regioni province e comuni
con  popolazione  complessiva  superiore  al  20%  della  popolazione
nazionale;
      dal  giorno  precedente  al  giorno  successivo  alle  elezioni
politiche  suppletive  o  alle  elezioni  regionali ed amministrative
parziali per le sole aree interessate;
    6. Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di
avvenimenti  eccezionali  di  particolare  gravita'  o  di  calamita'
naturali;
    7.  Sono  vietate  le  proclamazioni plurime e, tra un'astensione
collettiva   e  la  proclamazione  dell'astensione  successiva,  deve
intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni;
    8.  Durante  l'astensione  collettiva  dovra' essere in ogni caso
assicurato  un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di
cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990. In particolare:
      a)  per  la  rete stradale potranno essere individuati impianti
sulla   scorta  di  espresse  richieste  da  parte  delle  Prefetture
competenti,   al  fine  di  consentire  i  rifornimenti  a  mezzi  di
amministrazioni  ed  enti  pubblici  (soccorso  di  polizia di pronto
intervento   ecc.)  che  non  dispongano  di  autonome  capacita'  di
rifornimento;
      b)   per   la   rete   della  viabilita'  ordinaria  urbana  ed
extraurbana,  dovra'  essere  mantenuto  in  servizio  un  numero  di
stazioni  di  rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti
nei  giorni  festivi secondo i turni programmati. L'individuazione di
tali stazioni dovra' essere effettuata dal Prefetto per la viabilita'
urbana e per quella extraurbana;
      c)  per  la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno
essere  garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi
di  emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le
stazioni  di  servizio  in funzione nell'autostrada dovranno rimanere
aperte  in  misura  non  inferiore  ad  una  ogni  cento  chilometri;
l'individuazione  delle  stazioni  di  servizio,  di cui e' comandata
l'apertura,  dovra'  essere  effettuata  dai presidenti delle regioni
interessate o da un loro delegato.
    che,  nel  rispetto  di quanto previsto dall'art. 13, lettera a),
terzo  periodo,  della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge
83/2000, la delibera di provvisoria regolamentazione sara' vincolante
per  le parti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990,
fino a che non sara' stato adottato un codice di autoregolamentazione
valutato idoneo dalla commissione;
                               Dispone
    la  trasmissione  della  presente  delibera  ai  presidenti delle
Camere,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  al  Ministro
dell'interno     ed     alle    organizzazioni    Faib/Confesercenti,
Figisc-Anisa/confcommercio,  Fegica/Cisl, Fegica-Cisl/autostrade alle
organizzazioni  degli  utenti  e  dei  consumatori  di cui alla legge
30 luglio 1998, n. 281.
                          Dispone altresi'
    la  pubblicazione  della  regolamentazione  provvisoria  e  degli
estremi  della  presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.