IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   l'articolo  8-sexies,  comma  7,  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  come modificato dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, che prevede che il Ministro della sanita' con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
disciplini   le   modalita'   di   erogazione   e   di  remunerazione
dell'assistenza protesica;
  Visto  il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento
recante  norme  per  le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione
e  tariffe"  e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che
prevede  la  ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica
entro il 31 dicembre 2001;
  Ritenuto  di  dover  prorogare  il  suddetto  termine  provvedendo,
comunque,  a  semplificare  le  modalita'  di  erogazione  di  alcuni
dispositivi protesici;
  Visto  il  parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta dell'8 marzo 2001;
  Raggiunta  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 22 febbraio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Proroga della disciplina dell'assistenza protesica

  1.  Nell'articolo  1, comma 1, del regolamento adottato con decreto
ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, le parole "erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2000" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "erogabili  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001".
 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al preambolo:
              -  Il  testo  degli  articoli  26  e  57 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, e' il seguente:
            "Art.   26   (Prestazioni   di   riabilitazione).   -  Le
          prestazioni  sanitarie  dirette  aI  recupero  funzionale e
          sociale   dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,
          psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
          erogate  dalle  unita' sanitarie locali attraverso i propri
          servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
          di  fornire  il servizio direttamente, vi provvede mediante
          convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
          abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
          indicati  dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad uno
          schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
          il Consiglio sanitario nazionale.
              Sono  altresi'  garantite le prestazioni protesiche nei
          limiti  e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
          secondo comma dell'art. 3.
              Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', sentito il
          Consiglio    sanitario   nazionale,   sono   approvati   un
          nomenclatore-tariffario  delle  protesi ed i criteri per la
          sua revisione periodica.".
              "Art.  57  (Unificazione  dei livelli delle prestazioni
          sanitarie).  - Con decreti del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
          Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal
          piano   sanitario   nazionale  di  cui  all'art.  53,  sono
          gradualmente  unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal
          piano  stesso,  le  prestazioni  sanitarie gia' erogate dai
          disciolti  enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli
          enti,   casse,  servizi  e  gestioni  autonome  degli  enti
          previdenziali.
              Con  decreti  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e della sanita', ed anche in
          conformita'  a  quanto  previsto  dalla  lettera f), quarto
          comma    dell'art.   53,   ai   provvede   a   disciplinare
          l'adeguamento   della   partecipazione  contributiva  degli
          assistiti   nonche'   le   modalita'  e  i  tempi  di  tale
          partecipazione   in   funzione   della  soppressione  delle
          strutture  mutualistiche di cui al primo comma del presente
          articolo.
              Sono  comunque  fatte  salve  le  prestazioni sanitarie
          specifiche,  preventive, ortopediche e protesiche, erogate,
          ai  sensi  delle  leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
          degli  invalidi  per  causa  di  guerra  e  di servizio dei
          ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
              Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, per
          quanto  riguarda  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
          curative  e  riabilitativa,  che devono essere garantite, a
          prescindere   dalla   iscrizione  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.  19  della  presente  legge,  agli  invalidi  del
          lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque
          concorso  di  questi  ultimi al pagamento delle prestazioni
          sanitarie.   Con   legge   regionale   e'  disciplinato  il
          coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
          delle  anzidette  prestazioni e gli interventi sanitari che
          gli  enti  previdenziali  gestori dell'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali
          pongono   in   essere,   in   favore  degli  infortunati  e
          tecnopatici,  per  realizzare le finalita' medico-legali di
          cui all'art. 75 della presente legge.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104:
              "Art.  34  (Protesi e ausili tecnici). - 1. Con decreto
          del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio
          sanitario  nazionale,  entro sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente  legge,  nella  revisione  e
          ridefinizione  del nomenclatore-tariffario delle protesi di
          cui  al  terzo  comma  dell'art. 26 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  vengono inseriti apparecchi e attrezzature
          elettronici  e  altri  ausili  tecnici  che  permettano  di
          compensare le difficolta' delle persone con handicap fisico
          o sensoriale.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies
          del   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n.  502,
          introdotto dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19
          giugno 1999, n. 229:
              "7.  Il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   disciplina  le  modalita'  di  erogazione  e  di
          remunerazione   dell'assistenza   protesica,  compresa  nei
          livelli  essenziali  di  assistenza  di cui all'articolo 1,
          anche   prevedendo   il  ricorso  all'assistenza  in  forma
          indiretta.".
              -  L'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
          332,   concernente   "Regolamento   recante  norme  per  le
          prestazioni  di  assistenza protesica erogabili nell'ambito
          del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e
          tariffe" e' riportato in note all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 1 del
          decreto   ministeriale   27 agosto   1999,   n.  332,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  1 (Prestazioni di assistenza protesica erogabili
          nell'ambito    del    Servizio    sanitario   nazionale   e
          articolazione   del   nomenclatore).   -   1. Il   presente
          regolamento   individua   le   prestazioni   di  assistenza
          protesica   che  comportano  l'erogazione  dei  dispositivi
          riportati  negli  elenchi  1, 2 e 3 del nomenclatore di cui
          all'allegato   1,   erogabili   nell'ambito   del  Servizio
          sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce
          le  modalita'  di  erogazione.  Entro  la  suddetta data il
          Ministro  della sanita' provvede a ridefinire la disciplina
          dell'assistenza   protesica   e   le   tariffe  massime  da
          corrispondere  ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui
          all'elenco 1 del nomenclatore.".