IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che il Ministro della sanita' con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe" e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che prevede la ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica entro il 31 dicembre 2001; Ritenuto di dover prorogare il suddetto termine provvedendo, comunque, a semplificare le modalita' di erogazione di alcuni dispositivi protesici; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'8 marzo 2001; Raggiunta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Proroga della disciplina dell'assistenza protesica 1. Nell'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, le parole "erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001".
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Il testo degli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette aI recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.". "Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie). - Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', ed anche in conformita' a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'art. 53, ai provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curative e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalita' medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Art. 34 (Protesi e ausili tecnici). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficolta' delle persone con handicap fisico o sensoriale.". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229: "7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.". - L'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, concernente "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe" e' riportato in note all'art. 1. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 1 (Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore). - 1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce le modalita' di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanita' provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.".