IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  15 marzo 1997,  n.  59,  relativa  alla delega al
Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni
e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il
quale e' conservato allo stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50,   che   conferisce   funzioni  e  compiti  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone  che  il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione  e  le  attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
6 luglio 1999,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del
6 dicembre 1999,   concernente  l'individuazione  dei  beni  e  delle
risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di
commercio a decorrere dal 1o gennaio 2000;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
6 luglio 1999,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  286  del  6 dicembre 1999, che individuando i beni e le
risorse  da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle
funzioni  conferite  alle  stesse  ai  sensi  del  citato art. 20 del
decreto  legislativo  n. 112 del 1998, ha fissato al primo giorno del
mese   successivo   a   quello   della   pubblicazione,   ovvero  dal
1o gennaio 2000,  la  decorrenza  del  passaggio delle funzioni degli
uffici provinciali metrici alle camere di commercio;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernenti  il  trasferimento alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1o marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernenti,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  regione  siciliana
concernenti  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798,   di   attuazione  della  direttiva  71/316/CEE,  relativa  alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico;
  Vista  la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di
attivita'  produttive  ed  in  particolare  l'art.  9,  comma  2, che
sostituendo  il secondo e terzo comma dell'art. 12 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, prevede che
possano essere delegati all'esecuzione della verificazione prima CEE,
oltre  agli  enti  ed  istituti  pubblici  e  loro  aziende,  anche i
fabbricanti,  qualora  le  attrezzature  di  controllo  degli  uffici
provinciali  metrici  non  consentano  la  citata verificazione degli
strumenti di una determinata categoria;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Acquisita l'intesa dell'unione italiana delle camere di commercio e
della regione Valle d'Aosta, di cui rispettivamente alle note n. 2551
del 23 marzo 2001 e n. 16649/DIRCAM del 19 aprile 2001;
  Considerato:
    che l'effettuazione della verificazione prima CEE degli strumenti
e  dei  dispositivi metrici, gia' assegnata, dall'art. 12 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, cosi' come
modificato  dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999,
agli uffici provinciali metrici, e' ora di competenza delle camere di
commercio;
    che spetta alle camere di commercio, qualora le loro attrezzature
di   controllo  non  consentano  la  verificazione  prima  CEE  degli
strumenti  di  una  determinata  categoria,  il conseguente potere di
delega,  previsto  dal  terzo comma dello stesso art. 12, a favore di
enti  ed  istituti  pubblici,  o  loro  aziende, e di fabbricanti che
abbiano  idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore
metrologico,  mentre rimane allo Stato la fissazione delle condizioni
generali  ed  i  rapporti con gli altri Stati membri e la Commissione
delle Comunita' europee;
    che  ai  sensi  dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n.
112  del  1998  sono,  altresi',  conservate  allo  Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria,  di  norme  tecniche uniformi e standard di qualita' per
prodotti e servizi;
  Ravvisata,  inoltre,  l'esigenza  di  assicurare  uniformita' nelle
procedure  di  conferimento  delle  deleghe  da parte delle camere di
commercio  e  della  regione  Valle  d'Aosta  che  hanno  assunto  la
competenza;

                                Emana
                       la seguente direttiva:

                               Art. 1.
  Le  camere  di  commercio  e  la  regione  Valle  d'Aosta,  qualora
ritengono  che le proprie attrezzature di controllo non consentono la
verificazione CEE degli strumenti di una o piu' categorie, oggetto di
direttive  particolari  dell'Unione  europea  rientranti  nell'ambito
dell'applicazione   della   direttiva-quadro  71/316/CEE  ed  attuate
nell'ordinamento   nazionale,   possono   delegarne  l'attuazione  ai
fabbricanti  metrici,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 2, della legge
11 maggio 1999,  n. 140, attenendosi alle indicazioni contenute nella
presente direttiva.