IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                e con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificati  ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, 21 dicembre 2000, n. 452;
  Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/253/UL/704  del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Disciplina dell'ISE

  1.  L'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  per la solidarieta'
sociale  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale   e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  21  dicembre  2000,  n.  452,  di  seguito
indicato  come  decreto  del  Ministro per la solidarieta' sociale 21
dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per
l'assegno  per  i  nuclei  familiari  con  tre  figli  minori, di cui
all'articolo  65  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001,
si  applica  la disciplina dell'indicatore della situazione economica
(ISE)  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato
dal  decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti
attuativi.
  2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresi' per
l'assegno  di  maternita'  di  cui  all'articolo  66  della  legge 23
dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni ed integrazioni,
per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e le adozioni senza
affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001.".
  2.  Al  comma  1  dell'articolo  12 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le
prescrizioni  del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi
decreti  attuativi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le
prescrizioni  del  decreto  legislativo n. 109 del 1998, e successive
modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri"  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  La  legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure
          di  finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          29 dicembre 1998, supplemento ordinario.
              -   La   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   302   del  29 dicembre  2000,  supplemento
          ordinario.
              -  Il  testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del
          1998,  il  cui  comma  3  e' stato sostituito dall'art. 80,
          comma  4,  della  citata  legge  n.  388  del  2000,  e' il
          seguente:
              "Art.  65  (Assegno  ai nuclei familiari con almeno tre
          figli  minori).  -  1.  Con effetto dal 1o gennaio 1999, in
          favore  dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          18  anni,  che  risultino in possesso di risorse economiche
          non  superiori  al  valore dell'indicatore della situazione
          economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
          riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'
          concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma
          3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste.
              2.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
          che  ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
          affissioni  nei  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a
          domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei
          dati  forniti  dai  comuni,  secondo  modalita' da definire
          nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
          trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le somme
          indicate  al  comma  5,  con  conguaglio, alla fine di ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              3.   L'assegno   di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per
          tredici  mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario
          inferiori  o  uguali alla differenza tra il valore dell'ISE
          di  cui  al  comma  1 e il predetto importo dell'assegno su
          base  annua.  Per valori dell'ISE del beneficiario compresi
          tra  la  predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
          comma  1  l'assegno  e'  corrisposto  in  misura  pari alla
          differenza  tra  l'ISE  di  cui  al  comma  1  e quello del
          beneficiario,  e  per  importi  annui  non  inferiori  a L.
          20.000.
              4.  Gli  importi dell'assegno e dei requisiti economici
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in lire 390 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le
          necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del
          presente     articolo,     inclusa     la    determinazione
          dell'integrazione    dell'ISE,   con   l'indicatore   della
          situazione patrimoniale.".
              -  Il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del
          1998,  come  integrato  al  comma 1 dall'art. 80, comma 11,
          della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente:
              "Art.  66  (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento
          ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri
          cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di
          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso
          un  assegno  per  maternita'  pari a L. 200.000 mensili nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          lire  300.000  mensili  per i parti successivi al 1o luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data  del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale
          dei nuovi nati.
              1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
          ad  assicurare  il coordinamento tra le disposizioni di cui
          al  comma  1  del presente articolo, quelle di cui all'art.
          59,  comma  16,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e
          quelle  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica,  del
          27 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
          del  24 luglio  1998, recante estensione della tutela della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
              2.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
              3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da
          parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
          che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'
          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
          all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici
          interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la
          concessione della quota differenziale.
              4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire 25 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          150  miliardi a decorrere dall'anno 2001 [Lo Stato rimborsa
          all'ente   locale,   entro   tre   mesi   dall'invio  della
          documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
          erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
              5-bis.  L'assegno  di cui al comma 1, ferma restando la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)
          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
          da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A
          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
          le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              6.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
          L'importo  dell'assegno e' stato aumentato a L. 500.000 per
          ogni   figlio   nato  o  per  ogni  minore  adottato  o  in
          affidamento  preadottivo  dal  1o gennaio 2001, ai sensi di
          quanto   disposto  dall'art.  80,  comma  11,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388".
              -  Il  testo dell'art. 80 della citata legge n. 388 del
          2000 e' il seguente:
              "Art.   80   (Disposizioni   in  materia  di  politiche
          sociali).  -  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
          2001  e  di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
          data del 31 dicembre 2002:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998.
              2. (Omissis).
              3.  A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti
          di  cui  all'art.  1  della  legge  26 maggio 1970, n. 381,
          nonche'  agli  invalidi  per  qualsiasi  causa, ai quali e'
          stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento
          o  ascritta  alle  prime  quattro categorie della tabella A
          allegata  al testo unico delle norme in materia di pensioni
          di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
          tabella   A   allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   30 dicembre   1981,   n.   834,  e  successive
          modificazioni,  e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
          anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende
          private   ovvero   cooperative  effettivamente  svolto,  il
          beneficio  di due mesi di contribuzione figurativa utile ai
          soli  fini  del  diritto  alla  pensione  e dell'anzianita'
          contributiva;  il  beneficio e' riconosciuto fino al limite
          massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
              4. (Omissis).
              5. L'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre
          1998,    n.   448,   e   successive   modificazioni,   come
          ulteriormente  modificato  dal  presente  articolo,  e come
          interpretato  ai  sensi  del  comma  9,  e' concesso, nella
          misura  e  alle  condizioni previste dal medesimo art. 65 e
          dalle  relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di
          cui  al  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  e
          successive  modificazioni,  nei  quali  siano  presenti  il
          richiedente,  cittadino  italiano  o comunitario, residente
          nel  territorio  dello  Stato,  e  tre  minori  di  anni 18
          conviventi   con   il  richiedente,  che  siano  figli  del
          richiedente  medesimo  o  del coniuge o da essi ricevuti in
          affidamento preadottivo.
              6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci
          per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
              7.  La  potesta'  concessiva  degli assegni di cui agli
          articoli  65  e  66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni
          anche  in  forma  associata o mediante un apposito servizio
          comune,  ovvero  dall'INPS,  a  seguito  della  stipula  di
          specifici  accordi  tra  i  comuni  e  l'Istituto medesimo;
          nell'ambito   dei  suddetti  accordi,  sono  definiti,  tra
          l'altro,  i termini per la conclusione del procedimento, le
          modalita'  dell'istruttoria  delle domande e dello scambio,
          anche  in  via  telematica,  dei  dati  relativi  al nucleo
          familiare  e  alla  situazione  economica  dei richiedenti,
          nonche'  le  eventuali  risorse strumentali e professionali
          che  possono  essere destinate in via temporanea dai comuni
          all'INPS   per   il   piu'   efficiente   svolgimento   dei
          procedimenti concessori.
              8.   Le  regioni  possono  prevedere  che  la  potesta'
          concessiva  dei  trattamenti  di  invalidita' civile di cui
          all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          e   successive   modificazioni,   puo'   essere  esercitata
          dall'INPS  a seguito della stipula di specifici accordi tra
          le  regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
          possono   essere   definiti,   tra   l'altro,   i  rapporti
          conseguenti   all'eventuale   estensione   della   potesta'
          concessiva  ai  benefici  aggiuntivi disposti dalle regioni
          con  risorse proprie, nonche' la destinazione all'INPS, per
          il  periodo  dell'esercizio  della  potesta'  concessiva da
          parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti
          attuativi  dell'art.  7 del predetto decreto legislativo n.
          112 del 1998.
              9. Le disposizioni dell'art. 65 della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448,  si interpretano nel senso che il diritto a
          percepire  l'assegno spetta al richiedente convivente con i
          tre  figli  minori,  che ne abbia fatta annualmente domanda
          nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
              10.   Le   disposizioni   dell'art.   66   della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448, e dell'art. 49, comma 8, della
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, si interpretano nel senso
          che    ai    trattamenti    previdenziali   di   maternita'
          corrispondono  anche  i trattamenti economici di maternita'
          erogati  ai  sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge
          30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  successive modificazioni,
          nonche'  gli  altri  trattamenti  economici  di  maternita'
          corrisposti  da  datori  di lavoro non tenuti al versamento
          dei contributi di maternita'.
              11.  L'importo  dell'assegno  di  cui all'art. 66 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          per  ogni  figlio  nato  o  per  ogni  minore adottato o in
          affidamento  preadottivo dal 1o gennaio 2001, e' elevato da
          L. 300.000  mensili  a  L. 500.000  nel  limite  massimo di
          cinque   mensilita'.   Resta   ferma  la  disciplina  della
          rivalutazione  dell'importo  di  cui all'art. 49, comma 11,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
              12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
          dell'art.  59  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, si
          interpreta  nel  senso  che l'estensione ivi prevista della
          tutela  relativa  alla  maternita' e agli assegni al nucleo
          familiare  avviene  nelle forme e con le modalita' previste
          per il lavoro dipendente.
              13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
          all'art.  59,  comma  44,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni, e' incrementato di lire
          350  miliardi  per  l'anno  2001 e di lire 430 miliardi per
          l'anno 2002.
              14.  Una quota del fondo di cui al comma 13, nel limite
          massimo  di lire 10 miliardi annue, e destinata al sostegno
          dei  servizi  di  telefonia  rivolti  alle persone anziane,
          attivati   da  associazioni  di  volontariato  e  da  altri
          organismi  senza  scopo  di lucro con comprovata esperienza
          nel  settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano
          un  servizio  continuativo  per tutto l'anno e l'assistenza
          alle  persone  anziane  per la fruizione degli interventi e
          dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del
          medesimo  fondo,  nel  limite  massimo  di lire 3 miliardi,
          viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese
          una   o   piu'  persone  anziane  titolari  di  assegno  di
          accompagnamento,  totalmente  immobili, costrette a letto e
          bisognose  di assistenza continuativa di cui la famiglia si
          fa  carico.  Un'ulteriore  quota  del  medesimo  fondo, nel
          limite  massimo  di  lire  20  miliardi,  e'  destinata  al
          cofinanziamento  delle  iniziative  sperimentali,  promosse
          dagli  enti  locali  entro  il  30 settembre  2000,  per la
          realizzazione  di  specifici  servizi di informazione sulle
          attivita'  e sulla rete dei servizi attivati nel territorio
          in  favore  delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta'
          sociale,  sentite  le  competenti commissioni parlamentari,
          con  propri  decreti  definisce  i criteri, i requisiti, le
          modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la
          revoca dei contributi di cui al presente comma, nonche' per
          la verifica delle attivita' svolte.
              15.  Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma
          2,  della  legge  3 agosto  1998, n. 269, e' attribuita una
          somma  di  20  miliardi  di lire, ad incremento della quota
          prevista  dal  citato  comma  2,  per  il  finanziamento di
          specifici  programmi  di prevenzione, assistenza e recupero
          psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
          Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
          dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con
          propri  decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
          definizione  dei  programmi di cui al citato art. 17, comma
          2,  della  legge  3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e
          modalita'  per  l'erogazione  dei  finanziamenti  e  per la
          verifica degli interventi.
              16.  I  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, secondo
          periodo,    della    legge    28 agosto   1997,   n.   285,
          successivamente  all'attribuzione  delle  quote  del  fondo
          nazionale  per  l'infanzia  e l'adolescenza loro riservate,
          sono   autorizzati   a   disporre   sui   fondi   assegnati
          anticipazioni  fino  al  40 per cento del costo dei singoli
          interventi attuati in convenzione con terzi.
              17.  Con effetto dal 1o gennaio 2001 il Fondo nazionale
          per  le  politiche  sociali  di  cui all'art. 59, comma 44,
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  e'  determinato dagli stanziamenti previsti
          per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
          legislative, e successive modificazioni:
                a) testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
                b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
                c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
                d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
                e) decreto-legge  27 maggio 1994, n. 318, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
                f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
                g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
                h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
                i) art.  59,  comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449;
                l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
                m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
                o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
                p) articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448;
                q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
                r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
              18.  Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al
          comma  17,  lettere  a),  d),  f), g), h), l), m), r), sono
          ripartite  in  unica  soluzione,  sulla  base della vigente
          normativa,  fra le regioni e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  con  decreto  annuale  del  Ministro per la
          solidarieta' sociale.
              19.  Ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto legislativo
          25 luglio  1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze
          economiche  che  costituiscono  diritti  soggettivi in base
          alla  legislazione  vigente  in  materia di servizi sociali
          sono  concessi, alle condizioni previste dalla legislazione
          medesima,  agli  stranieri  che  siano titolari di carta di
          soggiorno;  per  le  altre  prestazioni  e  servizi sociali
          l'equiparazione  con  i  cittadini italiani e' consentita a
          favore   degli  stranieri  che  siano  almeno  titolari  di
          permesso  di  soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
          Sono  fatte  salve  le  disposizioni  previste  dal decreto
          legislativo  18 giugno  1998, n. 237, e dagli articoli 65 e
          66  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e successive
          modificazioni.
              20.   I   comuni   indicati  dall'art.  6  della  legge
          9 dicembre  1998,  n. 431, possono destinare fino al 10 per
          cento  delle  somme  ad  essi  attribuite  sul fondo di cui
          all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili
          per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto
          che  hanno  nel  nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o
          handicappati   gravi,   e   che  non  dispongano  di  altra
          abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
          di  una  nuova  casa.  Al  medesimo  fine i comuni medesimi
          possono  utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
          destinare  ulteriori  risorse  proprie  ad integrazione del
          fondo anzidetto.
              21.  Ai  fini  dell'applicazione  del comma 20 i comuni
          predispongono  graduatorie  degli inquilini per cui vengano
          accertate  le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella
          prima  applicazione  le  graduatorie sono predisposte entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
              22.  Fino  alla scadenza del termine di cui al comma 21
          sono  sospese  le  procedure  esecutive di sfratto iniziate
          contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
          al comma 20.
              23.   Le   disponibilita'   finanziarie  stanziate  dal
          decreto-legge   3 aprile  1985,  n.  114,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  1985, n. 211, come
          individuate  dall'art. 23 del decreto-legge 23 giugno 1995,
          n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995,  n.  341,  trasferite  al  comune  di Napoli, possono
          essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento,
          oltre  che  per  l'acquisto  di  alloggi  ad incremento del
          patrimonio  alloggiativo  dello  stesso  comune  di Napoli,
          anche  per  la  riduzione del costo di acquisto della prima
          casa  da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati
          dalla  mobilita' abitativa per i piani di recupero. Ai fini
          dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi
          dell'art.   5,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge
          29 ottobre  1986,  n.  708,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
              24.  Il contributo in conto capitale di cui al comma 23
          puo'  essere maggiorato  fino  al  50  per cento del limite
          massimo  di  mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle
          fasce  di  reddito  prevista  dalla normativa della regione
          Campania.  In  ogni  caso,  il contributo per l'acquisto di
          ciascun  alloggio non puo' superare l'importo di 50 milioni
          di lire.
              25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa
          da  parte  dei  lavoratori  esposti  all'amianto  aventi  i
          requisiti  di  cui  alla  legge  27 marzo  1992,  n. 257, e
          cessati    dall'attivita'    lavorativa    antecedentemente
          all'entrata  in  vigore  della  predetta legge, la causa si
          estingue  e  le spese e gli onorari relativi alle attivita'
          antecedenti  all'estinzione  sono  compensati.  Non  si da'
          luogo  da  parte dell'INPS al recupero dei relativi importi
          oggetto  di  ripetizione  di  indebito  nei  confronti  dei
          titolari di pensione interessati".
              -  Il  decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
          21 dicembre  2000,  n.  452,  recante: "Regolamento recante
          disposizioni  in  materia di assegni di maternita' e per il
          nucleo  familiare,  in  attuazione dell'art. 49 della legge
          22 dicembre  1999,  n.  488, e degli articoli 65 e 66 della
          legge  23 dicembre  1998, n. 448" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81.
              -   Il  decreto  legislativo  3 maggio  2000,  n.  130,
          recante:   "Disposizioni   correttive  ed  integrative  del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 109, in materia di
          criteri unificati di valutazione della situazione economica
          dei  soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 maggio
          2000, n. 118.
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante:  "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

          Note all'art. 1, comma 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  65  della citata legge n.
          448/1998, si veda in note alle premesse.
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,
          recante:  "Definizioni  di criteri unificati di valutazione
          della  situazione  economica  dei soggetti  che  richiedono
          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
          51,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato
          dal  citato  decreto  legislativo  n.  130/2000,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
              -  Per  il  testo  dell'art.  66  della citata legge n.
          448/1998, si veda in note alle premesse.

          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  n. 452/2000, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.  12  (Indicatore  della  situazione  economica  e
          misura  dell'assegno).  -  1. Il requisito della situazione
          economica  del  nucleo  familiare deve esssere posseduto al
          momento  della  domanda,  avuto  riguardo alla composizione
          dell'intero  nucleo  familiare, secondo le prescrizioni del
          decreto   legislativo   n.   109  del  1998,  e  successive
          modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonche' di
          quanto previsto dal presente regolamento.
              2.  I  valori  previsti dall'art. 66 della legge n. 448
          del   1998,   relativi   all'indicatore   della  situazione
          economica  e  all'importo  dell'assegno di maternita', sono
          quelli  vigenti  alla  data  della nascita del figlio o, in
          caso   di  affidamento  preadottivo  o  di  adozione  senza
          affidamento  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2, alla data
          dell'ingresso  del  minore  nella  famiglia  anagrafica del
          richiedente.
              3.  Per  la  determinazione  della quota differenziale,
          anche  nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento
          si  sottrae  dal  beneficio  complessivamente conseguibile,
          moltiplicato  per  il numero dei figli nati o entrati nella
          famiglia  anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o
          di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale
          o  economico  di  maternita'  complessivamente  spettante o
          percepito   dal   richiedente   per   l'intero  periodo  di
          astensione obbligatoria.
              4.  Quando  l'assegno  e'  richiesto in occasione della
          nascita   del   figlio,   per   il   calcolo   della  quota
          differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o
          economico  di  maternita' spettante o percepito dalla madre
          anche  nel  periodo  di astensione obbligatoria antecedente
          alla nascita.
              5.  Quando  l'assegno  e' richiesto, ai sensi dell'art.
          11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o
          dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota
          differenziale   si   ha   riguardo   anche  al  trattamento
          previdenziale   o   economico  di  maternita'  spettante  o
          percepito  dalla  donna affidataria o dalla madre adottiva;
          detto  criterio  si applica, altresi', alle adozioni di cui
          all'art.  44,  terzo  comma,  della  legge  n. 183 del 1984
          pronunciate nei confronti di piu' adottanti.".