L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  sua  riunione di Consiglio del 6 agosto 2001, in particolare
nella sua prosecuzione del 7 agosto;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo",   ed,  in
particolare, gli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9 e 11;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n. 223, recante: "Disciplina del
sistema  radiotelevisivo pubblico e privato", ed, in particolare, gli
articoli 8, comma 17, e 15, com-mi 1 e 2;
  Vista  la  legge  5 ottobre  1991,  n.  327,  recante: "Ratifica ed
esecuzione    della    convenzione    europea    sulla    televisione
transfrontaliera,  con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989",
ed, in particolare, l'art. 2 della convenzione;
  Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,  n.  408,  recante:
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di pubblicita' radiotelevisiva",
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483,
ed, in particolare, l'art. 3;
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.  323,  recante:
"Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   27 ottobre  1993,  n.  422,  ed,  in
particolare, l'art. 11, comma 1;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
recante: "Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.
per  la  concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione
circolare  di  programmi  sonori  e televisivi sull'intero territorio
nazionale";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
recante:  "Approvazione  del  contratto  di servizio tra il Ministero
delle  comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
triennio 2000/2002" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile
2001, n. 93;
  Vista  la  legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento dei
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive", ed, in particolare, l'art. 1;
  Vista  la  propria  delibera del 30 ottobre 1998, n. 68/98, recante
approvazione del "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la  radiodiffusione  televisiva"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 10 novembre 1998, n. 263;
  Vista  la  propria delibera del 25 novembre 1998, n. 77/98, recante
"Istituzione  del  comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali", ed
il  libro  bianco sulla televisione digitale terrestre, approvato dal
predetto comitato, in data 18 maggio 2000;
  Vista  la  propria delibera del 1 dicembre 1998, n. 78/98, recante:
"Approvazione  del  regolamento per il rilascio delle concessioni per
la   radiodiffusione   televisiva  privata  su  frequenze  terrestri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;
  Visto   il   decreto-legge   30 gennaio   1999,   n.  15,  recante:
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 3, comma 2;
  Visto   il   decreto-legge   18 novembre  1999,  n.  433,  recante:
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri  in  ambito  locale",  convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5, ed, in particolare, l'art. 1;
  Visto   il   decreto-legge   23 gennaio   2001,   n.   5,  recante:
"Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento    di    impianti   radiotelevisivi",   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 15 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2-bis;
  Viste  le  memorie  presentate  dalla  societa'  Telepiu'  in  data
31 maggio 2000, 7 settembre 2000, 17 ottobre 2000 e 11 maggio 2001;
  Viste le memorie presentate dalla Mediaset S.p.a. in data 31 maggio
2000 e nella audizione tenutasi in data 3 maggio 2001;
  Visto  il  documento  di  linee  guida  sulla nuova Rai Tre inviato
all'Autorita'  in  data  11 ottobre  2000  dalla Rai-Radiotelevisione
italiana  S.p.a.  e  per  suo  tramite alla Commissione bicamerale di
vigilanza e la documentazione presentata il 3 maggio 2001;
  Visto  il  parere  della  Commissione  bicamerale  per  l'indirizzo
generale  e  la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi approvato nella
sua seduta dell'8 febbraio 2001;
  Sentite dinanzi al Consiglio in data 3 maggio 2001 separatamente le
societa'   Mediaset  S.p.a.,  Rai-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,
Telepiu' S.p.a.;
  Considerato,  per  quanto riguarda l'individuazione dei criteri per
la  definizione  del  termine di attuazione delle disposizioni di cui
all'art.  3,  commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
quanto segue:
    1. in attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con
sentenza  7 dicembre  1994,  n.  420,  la  legge 31 luglio 1997, 249,
all'art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilita' di
risorse  fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per
la  radiodiffusione  televisiva  in  chiaro  in  ambito  nazionale il
parametro  dell'irradiazione  del  20 per cento delle reti televisive
analogiche,   individuate   sulla   base   del   piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze redatto dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei
criteri  indicati  dalla  medesima norma. In base alla pianificazione
effettuata  dall'Autorita'  con la delibera n. 68/98, il numero delle
reti  a  copertura  nazionale e' stato determinato in diciassette, di
cui  undici  assegnate  alla  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
nazionale.  In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6,
della  legge  n.  249/1997, non consente, dunque, di rilasciare ad un
medesimo  soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti
i  quali  a  loro volta controllino altri titolari di concessione, ad
esclusione  della concessionaria pubblica, concessioni che permettano
di irradiare piu' di due reti televisive nazionali;
    2.  transitoriamente, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, ha
autorizzato  gli  esercenti  la  radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale  che  superino  i  limiti  previsti dall'art. 2, comma 6, a
proseguire,  successivamente  al 30 aprile 1998, data originariamente
prevista,  dall'art.  3,  comma 2, come termine per il rilascio delle
nuove  concessioni  radiotelevisive  private,  l'esercizio delle reti
eccedenti  gli  stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano
effettuate  contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite
o  via  cavo.  Sancire  la  fine  del  periodo  transitorio, mediante
l'indicazione  del  termine  a partire dal quale la trasmissione deve
avvenire  esclusivamente  via cavo o via satellite, compete, ai sensi
del   successivo   comma  7,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i
segnali  televisivi  attraverso  tali  mezzi.  Tale  norma relaziona,
infatti,  la  fissazione  di  tale  termine  all'effettivo  e congruo
sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi cosi' ricevuti;
    3.  il  termine  di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il
momento   a   partire  dal  quale  deve  proseguire  la  trasmissione
esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti
di  cui  all'art.  3, comma 11, in base al quale nessun soggetto puo'
essere   destinatario  di  piu'  di  una  concessione  televisiva  su
frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  per  la  trasmissione di
programmi  in  forma  codificata.  Tale  norma  prevede, infatti, che
l'esercizio  in  via  transitoria  della rete eccedente deve avvenire
alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto
conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni;
    4. contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7,
l'Autorita'   deve   anche   stabilire   il   termine  entro  cui  la
concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo trasforma una
delle  sue reti televisive in una emittente che non puo' avvalersi di
risorse  pubblicitarie.  In  base  al  comma  9 dello stesso articolo
l'Autorita'  indica  il  termine entro cui deve essere istituita tale
emittente,  dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della
concessionaria   pubblica   e   previo   parere   della   Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
    5.  la  Commissione parlamentare si e' espressa l'8 febbraio 2001
formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune
osservazioni  che  valgono  ad  arricchire  di  contenuti  il  quadro
normativo  dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/1997.
Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad
una  competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non piu'
di  due  reti  per  ciascun esercente di reti televisive su frequenze
terrestri  in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per
le  imprese,  ma  deve  contribuire  a  creare  le condizioni per una
concorrenza libera e basata su pari opportunita'. A questo fine, essa
ha ritenuto preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine
previsto  dall'art.  3,  comma  7,  della legge n. 249/1997, relativo
all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al
comma  6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovra' essere
istituita  l'emittente  di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale
intervento,    essa    ha   invitato   l'Autorita'   a   considerare,
nell'esercizio  del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali
cambiamenti  di  scenario intervenuti dopo l'approvazione della legge
n. 249/1997 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina
organica  circa  le  risorse  del  sistema radiotelevisivo, anche con
riferimento   al  servizio  radiotelevisivo  pubblico  e  del  mutato
contesto   tecnologico,   vale   a  dire  del  prossimo  avvio  delle
trasmissioni  televisive terrestri in tecnica digitale che consentono
un piu' efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via,
un  incremento  del  numero  dei  programmi  diffusi  e,  quindi, dei
potenziali operatori;
    6.  la legge 20 marzo 2001, n. 66 delinea le condizioni normative
per  l'immediato avvio delle trasmissioni digitali terrestri mirando,
con  alcune  disposizioni  di  grande  incisivita', ad accelerarne lo
sviluppo.  La  legge fissa una data molto ravvicinata (fine 2006) per
la cessazione delle trasmissioni analogiche; attribuisce agli attuali
concessionari  un ruolo di primo piano che si manifesta per alcuni di
essi  con  obblighi,  nella  fase di sperimentazione, di natura quasi
pubblica,  quali  la  riserva  a programmi o servizi di terzi del 40%
della  capacita'  trasmissiva; distingue fra operatori che gestiscono
la  rete  di  trasmissione  e  operatori  che  forniscono contenuti e
servizi.  In questo modo si forma, accanto alle trasmissioni via cavo
e  via satellite, una terza modalita' diffusiva, in prospettiva molto
consistente,  che  estende  il perimetro dei sistemi alternativi alla
diffusione  terrestre  in  tecnica  analogica  e accelera lo sviluppo
delle  famiglie  in  grado  di ricevere i segnali televisivi in forme
diverse da quella tradizionale;
    7.  i  parametri di riferimento per procedere alla determinazione
del  termine  entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti
stabiliti,   dall'art.   2,   comma  6,  per  le  concessionarie  che
trasmettono  in chiaro in tecnica analogica e, dall'art. 3, comma 11,
per  le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica
analogica,  nonche'  entro il quale deve essere istituita l'emittente
pubblica che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque
contenuti  nella legge n. 249/1997, nelle osservazioni espresse dalla
Commissione  di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001.
Questi  tre  atti  rappresentano  la risposta del Parlamento a quanto
disposto  dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 420/1994 in
ordine alla necessita' di operare un bilanciamento tra l'allargamento
delle  voci a cui assentire l'accesso all'emittenza nazionale privata
e  l'esigenza  di  tenere  conto  delle  realta'  economiche comunque
esistenti  rispetto  alle  quali  gli  interventi deconcentrativi non
devono avere un effetto punitivo;
    8.  per la determinazione del termine di cui all'art. 3, comma 7,
della  legge  n.  249/1997,  finalizzato  alle  operazioni di sistema
sottese  ai  commi  6,  9  e 11 del medesimo articolo, occorre in via
preliminare  valutare  lo  sviluppo  (attuale  e  prospettico)  delle
trasmissioni via cavo, via satellite e in generale delle trasmissioni
svolte  con  mezzi  diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la
diffusione terrestre in tecnica analogica;
    9.  per  quanto  riguarda  le  infrastrutture  via  cavo, occorre
rilevare che il loro sviluppo in Italia e' rimasto finora a uno stato
poco piu' che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente
e' la rete realizzata da telecom Italia nell'ambito del cd. "Progetto
Socrate" a partire dal 1996. Destinata in origine ad un'esecuzione in
tempi  molto  rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di raggiungere nel
successivo  quadriennio  una  penetrazione  nelle  famiglie  italiane
addirittura superiore al 50%), la rete "Socrate" e' stata, invece, di
fatto abbandonata negli anni successivi: nell'ottobre 2000, secondo i
dati  forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni
"passate",  ovvero  collegate  al  cavo  al  livello  di edificio, ma
soltanto  70.000  le  abitazioni  provviste  della  terminazione fino
all'appartamento.  Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane e'
potenzialmente  in  grado di accedere alla televisione via cavo, solo
lo  0,3%  lo  e'  realmente, e cio' quasi esclusivamente nei maggiori
centri  urbani, senza un'equa distribuzione sul territorio nazionale.
D'altro  canto,  le amministrazioni comunali di alcune citta' d'arte,
come  per  esempio  Siena, hanno avviato iniziative di valorizzazione
delle  infrastrutture  via  cavo  esistenti,  mentre,  nelle maggiori
citta',  operatori  alternativi  a Telecom Italia stanno posando cavi
per  trasmissioni  a larga banda. Le reti nelle citta' storiche hanno
pero'  al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla
operativita' commerciale delle reti a larga banda non e' prevedibile,
su scala significativa, prima del 2003;
    10.  il  numero  di  famiglie italiane che al dicembre 2000 e' in
grado  di  ricevere  segnali  televisivi  inviati  via  satellite  e'
stimabile  intorno  ai  2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da
differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano
nel valutare in una forchetta compresa fra l'11% e il 13% la quota di
famiglie  dotate  di  parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo
dell'utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo
nel  periodo  2000-2006,  commissionato  dall'Autorita' alla societa'
Eurisko  e  completato  nell'aprile  2000,  stima  a  quella data 1,8
milioni   di   abitazioni  dotate  di  parabola.  L'indagine  Eurisko
comprende,  oltre  alle  analisi  di  tipo  quantitativo,  uno studio
qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte
del  pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori
ostacolanti.  La  televisione via cavo e via satellite (i due sistemi
trasmissivi  sono  considerati,  a  questo  livello  dell'analisi, in
maniera  unitaria)  ne emerge fortemente connotata come televisione a
pagamento,  che  si  caratterizza  per  un'offerta di programmi molto
definita (sport, film) e si distingue nettamente dalla televisione in
chiaro.  La  combinazione  tra  analisi  dei  fattori  quantitativi e
valutazioni  dei  fattori  qualitativi ha originato cinque scenari di
sviluppo  dei  sistemi  via  satellite e via cavo, ciascuno dei quali
dotato  di  una  differente  velocita'  evolutiva. Quello cui Eurisko
attribuisce   una maggiore   probabilita'  di  realizzazione  prevede
nel dicembre  2002  una  quota  di famiglie collegate pari al 20% del
totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%;
    11.  ad  integrazione  dell'analisi  Eurisko, gli studi svolti in
seno  al  Comitato  per  lo  sviluppo  dei sistemi digitali istituito
dell'Autorita'   e  riportati  nel  libro  bianco  sulla  televisione
digitale  terrestre,  evidenziano  che  a  partire  dal  2000  si  e'
sviluppata  un'offerta  non  trascurabile  di  canali  in  chiaro via
satellite,  che  e'  destinata a crescere in funzione dell'incremento
del  numero  di  impianti  di  ricezione  presso  le  singole  unita'
abitative.  In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre
il  75% (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali,
per  un  totale  di  circa  750.000  condomini, di cui circa la meta'
provvisti  di  un  impianto  centralizzato. In termini di utenze, gli
impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere
la  televisione  analogica  e  con  successivi  interventi, dal costo
contenuto,  consentiranno  di  ricevere  la  televisione digitale. In
quest'ottica  si colloca il comma 13 dell'art. 2-bis introdotto dalla
legge n. 66/2001 che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle  nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, considera le
opere  di installazione di nuovi impianti come innovazioni necessarie
ai   sensi  dell'art.  1120,  comma  1,  codice  civile  per  le  cui
deliberazioni  si applica la norma di cui all'art. 1136, terzo comma,
codice civile;
    12.  accanto  alle  trasmissioni via cavo e via satellite, appare
opportuno  considerare anche la televisione digitale terrestre fra le
forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall'art. 3,
comma  7.  Oggi,  infatti,  la diffusione televisiva si caratterizza,
sotto  il  profilo  sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un
lato,  si  colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che
si  contraddistingue  per  il fatto di avere una vasta diffusione, di
essere  consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa
fisica  in  linea  di  principio  scarsa  qual  e'  lo  spettro delle
frequenze.  Dall'altro,  si collocano tutti i sistemi di trasmissione
(cavo,   satellite,  digitale  terrestre)  che  non  condividono  gli
elementi  ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della
televisione,  hanno  una  penetrazione  ancora  parziale  e  mostrano
problemi  di  utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli
presenti   con   la   diffusione   terrestre   analogica.   A  queste
considerazioni  di  sistema,  si  aggiungono  le  correlazioni, nella
dinamica  di  sviluppo,  fra le trasmissioni via satellite e via cavo
per un verso e la diffusione digitale terrestre per l'altro;
    13.  a differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e
via  satellite, e' difficile, allo stato, stimare con metodi empirici
la  curva  di  sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo
sistema  nasce,  infatti,  sotto  l'impulso  di  una  forte  volonta'
politica:  non e' l'esito di una scelta di investimento effettuata in
autonomia  dagli  imprenditori  televisivi, come per esempio nel caso
dei  sistemi  via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un'opzione di
politica  industriale,  una  svolta  di innovazione conseguente a una
decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di
trasmissione  in  tecnica  analogica  e  a  digitalizzare  il  Paese.
Inoltre,  non esistono per ora casi di riferimento all'estero: nessun
altro  Paese  ha  previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina
quanto  la  fine  del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero
agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in
chiaro;  negli altri Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come
complemento  e  non  come  sostituzione  della trasmissione terrestre
analogica  e  i  protagonisti  del passaggio sono gli operatori della
televisione  a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere
una  piattaforma  pay  a  quelle  gia' esistenti (via satellite e via
cavo);
    14.  per  costruire  una  plausibile  curva di penetrazione della
televisione   digitale  terrestre  in  Italia,  occorre  quindi  fare
riferimento  alle  date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo
vanno  segnalate  almeno  tre  scadenze:  in  ordine inverso a quello
cronologico,  si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle
trasmissioni  in  tecnica  analogica;  del  25 luglio  2005,  data di
scadenza  delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica;
del  20 marzo  2004,  quando termina il periodo in cui sono possibili
tra  concessionari  televisivi  trasferimenti  di  impianti o rami di
azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La
prima  data  corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione
(100%  delle  famiglie italiane) sara' in grado di ricevere i segnali
digitali;  la  seconda  data  corrisponde  a una situazione in cui le
trasmissioni  analogiche  saranno  giunte  a  uno stadio residuale ed
esercite   in   proroga  per  servire  una  parte  minoritaria  della
popolazione;  la  terza  corrisponde  a  una  situazione  in  cui gli
operatori  avranno  ormai  effettuato  cospicui  investimenti sia per
acquistare  impianti  e  rami  di  azienda  sia per attrezzare siti e
postazioni  e  quindi,  per  rientrare  dei  capitali impegnati, sono
stimolati  a  servire  quote gia' rilevanti di popolazione. Alla luce
della  valenza  propriamente  politica sottesa all'introduzione della
televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne
una   plausibile   curva  di  penetrazione,  non  si  puo'  che  fare
riferimento  alla  data  di  arrivo  ipotizzata  dal  legislatore. Le
trasmissioni  televisive  dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale  entro  il  31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una
situazione  in  cui  tutta  la popolazione italiana, e dunque il 100%
delle  famiglie,  sara'  in  grado di ricevere i segnali digitali, e'
lecito  supporre  che a meta' del percorso, secondo una previsione di
crescita  media,  considerando  un modello di innovazione tecnologica
per  sostituzione,  il numero degli utenti della televisione digitale
terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale;
    15.  se  si  combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo
sviluppo  dei  sistemi  via  satellite  e  via  cavo  con gli scenari
derivati  dalle  previsioni  di  legge e relativi allo sviluppo della
diffusione  digitale  terrestre, e' possibile prevedere che una quota
piuttosto  cospicua della popolazione italiana potra', gia' nel corso
del  2003,  ricevere  segnali  televisivi digitali, ovvero accedere a
modalita'  di  diffusione televisiva diversa da quella prevalente per
via  terrestre  in  tecnica  analogica.  Dalla  combinazione  di tali
scenari,  a  meta'  del  2003  la  quota  delle  famiglie in grado di
accedere  a  modalita'  alternative  di  diffusione televisiva potra'
superare  un terzo del totale e a meta' del 2004 potra' aver superato
la meta' del totale;
    16.   per   definire  il  termine  di  trasferimento  delle  reti
eccedenti,   tanto  in  chiaro  quanto  in  forma  codificata,  e  di
trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in
via  preliminare  quale sia la quota di famiglie in grado di accedere
ai  segnali  televisivi  diffusi  via satellite e via cavo, integrata
dalla  quota  di  famiglie  in  grado  di  ricevere  segnali  per via
terrestre   in  tecnica  digitale.  Tale  quota  deve  rispondere  ai
requisiti  di effettivita' e congruita' fissati dall'art. 3, comma 7,
che  e'  richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali
interventi.  I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti
che   devono   liberare  risorse  frequenziali,  il  principio  della
continuita'  operativa,  legittimandole  a  proseguirne  l'esercizio,
principio  che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul piano
per  la  Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell'assenza
di  "carattere  punitivo  per  le  imprese".  Tali  principi  devono,
tuttavia,  rivelarsi  compatibili  con  il  fine  deconcentrativo che
ispira  l'art.  3,  comma  7, in quanto norma che da' esecuzione alla
sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale;
    17.  al  fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la
necessita'  di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze
economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla
Corte,  la  soglia  del  50%  di  popolazione  coperta dai sistemi di
trasmissione  alternativi  alla  via  terrestre analogica (satellite,
cavo,  digitale  terrestre)  si  profila  come  un  punto  di sintesi
equilibrato.  Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile
in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento
delle  risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede
ridursi  in linea consequenziale la copertura, l'audience e il valore
dei  contratti  pubblicitari.  Dall'altro,  tale  soglia sancisce uno
sviluppo  adeguato  dei  sistemi  alternativi  e,  con  una copertura
ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree piu' appetibili dal
punto  di vista pubblicitario, garantisce una continuita' operativa e
funzionale.  Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15,
la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003;
    18.  le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione
del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui
all'art.  2,  comma  6,  della legge n. 249/1997 valgono anche per il
trasferimento  della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma
11,  della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi
i  trasferimenti  si  fonda non solo su quanto espressamente previsto
dalla  disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della
rete  deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai
commi  6  e  7,  ma  anche  sulla  considerazione di procedere ad una
valutazione  di  sistema in vista della redazione del piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze televisive in tecnica digitale. Le
medesime  valutazioni  di  carattere sistematico valgono anche per la
determinazione  della  data  in cui deve essere istituita l'emittente
pubblica  che  non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito
l'Autorita'  condivide  pienamente  quanto espresso dalla Commissione
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
in  ordine  all'esatta  coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9
dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai
Tre;
    19.  poiche' tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi
satellite e cavo quanto le simulazioni relative alla penetrazione del
digitale  terrestre  contengono  assunzioni  speculative e ipotesi su
comportamenti  sociali  dipendenti  da  numerose  variabili,  possono
essere  evidenziati,  anche  prima della data fissata, dei margini di
oscillazione  significativi rispetto alla quota percentuale prevista.
Appare,  quindi, opportuno da parte dell'Autorita' effettuare in data
antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di
diffusione  in  modo  da  controllare  se, all'avvicinarsi della data
indicata,  le  previsioni  assunte  si rivelino corrette. La verifica
viene   effettuata  con  riferimento  alla  situazione  esistente  al
31 dicembre  2002,  termine  entro il quale deve essere, tra l'altro,
adottato   il   piano   nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze
televisive  in  tecnica  digitale  e  momento  in cui sara' possibile
disporre  di  un quadro di riferimento piu' certo alla luce del quale
effettuare le necessarie valutazioni;
    20.  se  al  31 dicembre  2002  la  quota delle famiglie digitali
risultera'  essere  inferiore  al  35% delle famiglie e, quindi, aver
avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l'Autorita'
potra' posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre
2002  la quota delle famiglie digitali risultera' essere superiore al
45%  delle  famiglie  e,  quindi,  aver  avuto  un  tasso di sviluppo
superiore  a  quanto  ipotizzato,  l'Autorita'  potra'  anticipare il
termine del 31 dicembre 2003;
  Udite  le  relazioni  dei  commissari  dott. Antonio Pilati e dott.
Giuseppe  Sangiorgi,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  La  data  stabilita  per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art.  3,  commi  6,  7,  9  e  11,  della legge n. 249/1997 e' il
31 dicembre 2003.
  2. L'Autorita', entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il
termine  di  cui al comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai
punti 19 e 20.
  La  presente  delibera e' notificata alle societa' Mediaset S.p.a.,
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. e Telepiu' S.p.a.
  La presente delibera e' trasmessa alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei srvizi radiotelevisivi.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  bollettino  ufficiale  e  sul  sito web
dell'Autorita'.
    Roma, 7 agosto 2001
                                                 Il presidente: Cheli