L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2001, in particolare
nella sua prosecuzione del 7 agosto;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed, in
particolare, gli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9 e 11;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato", ed, in particolare, gli
articoli 8, comma 17, e 15, com-mi 1 e 2;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989",
ed, in particolare, l'art. 2 della convenzione;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483,
ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante:
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed, in
particolare, l'art. 11, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
recante: "Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.
per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio
nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
recante: "Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
triennio 2000/2002" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile
2001, n. 93;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento dei
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive", ed, in particolare, l'art. 1;
Vista la propria delibera del 30 ottobre 1998, n. 68/98, recante
approvazione del "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 10 novembre 1998, n. 263;
Vista la propria delibera del 25 novembre 1998, n. 77/98, recante
"Istituzione del comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali", ed
il libro bianco sulla televisione digitale terrestre, approvato dal
predetto comitato, in data 18 maggio 2000;
Vista la propria delibera del 1 dicembre 1998, n. 78/98, recante:
"Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante:
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 3, comma 2;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5, ed, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante:
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2-bis;
Viste le memorie presentate dalla societa' Telepiu' in data
31 maggio 2000, 7 settembre 2000, 17 ottobre 2000 e 11 maggio 2001;
Viste le memorie presentate dalla Mediaset S.p.a. in data 31 maggio
2000 e nella audizione tenutasi in data 3 maggio 2001;
Visto il documento di linee guida sulla nuova Rai Tre inviato
all'Autorita' in data 11 ottobre 2000 dalla Rai-Radiotelevisione
italiana S.p.a. e per suo tramite alla Commissione bicamerale di
vigilanza e la documentazione presentata il 3 maggio 2001;
Visto il parere della Commissione bicamerale per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi approvato nella
sua seduta dell'8 febbraio 2001;
Sentite dinanzi al Consiglio in data 3 maggio 2001 separatamente le
societa' Mediaset S.p.a., Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
Telepiu' S.p.a.;
Considerato, per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per
la definizione del termine di attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
quanto segue:
1. in attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con
sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, la legge 31 luglio 1997, 249,
all'art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilita' di
risorse fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per
la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale il
parametro dell'irradiazione del 20 per cento delle reti televisive
analogiche, individuate sulla base del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze redatto dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei
criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione
effettuata dall'Autorita' con la delibera n. 68/98, il numero delle
reti a copertura nazionale e' stato determinato in diciassette, di
cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale. In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6,
della legge n. 249/1997, non consente, dunque, di rilasciare ad un
medesimo soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti
i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, ad
esclusione della concessionaria pubblica, concessioni che permettano
di irradiare piu' di due reti televisive nazionali;
2. transitoriamente, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, ha
autorizzato gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, a
proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente
prevista, dall'art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle
nuove concessioni radiotelevisive private, l'esercizio delle reti
eccedenti gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano
effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite
o via cavo. Sancire la fine del periodo transitorio, mediante
l'indicazione del termine a partire dal quale la trasmissione deve
avvenire esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai sensi
del successivo comma 7, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i
segnali televisivi attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona,
infatti, la fissazione di tale termine all'effettivo e congruo
sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi cosi' ricevuti;
3. il termine di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il
momento a partire dal quale deve proseguire la trasmissione
esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti
di cui all'art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto puo'
essere destinatario di piu' di una concessione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di
programmi in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che
l'esercizio in via transitoria della rete eccedente deve avvenire
alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto
conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni;
4. contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7,
l'Autorita' deve anche stabilire il termine entro cui la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una
delle sue reti televisive in una emittente che non puo' avvalersi di
risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso articolo
l'Autorita' indica il termine entro cui deve essere istituita tale
emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della
concessionaria pubblica e previo parere della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
5. la Commissione parlamentare si e' espressa l'8 febbraio 2001
formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune
osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il quadro
normativo dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/1997.
Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad
una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non piu'
di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze
terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per
le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una
concorrenza libera e basata su pari opportunita'. A questo fine, essa
ha ritenuto preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249/1997, relativo
all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al
comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovra' essere
istituita l'emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale
intervento, essa ha invitato l'Autorita' a considerare,
nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali
cambiamenti di scenario intervenuti dopo l'approvazione della legge
n. 249/1997 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina
organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con
riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato
contesto tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle
trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale che consentono
un piu' efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via,
un incremento del numero dei programmi diffusi e, quindi, dei
potenziali operatori;
6. la legge 20 marzo 2001, n. 66 delinea le condizioni normative
per l'immediato avvio delle trasmissioni digitali terrestri mirando,
con alcune disposizioni di grande incisivita', ad accelerarne lo
sviluppo. La legge fissa una data molto ravvicinata (fine 2006) per
la cessazione delle trasmissioni analogiche; attribuisce agli attuali
concessionari un ruolo di primo piano che si manifesta per alcuni di
essi con obblighi, nella fase di sperimentazione, di natura quasi
pubblica, quali la riserva a programmi o servizi di terzi del 40%
della capacita' trasmissiva; distingue fra operatori che gestiscono
la rete di trasmissione e operatori che forniscono contenuti e
servizi. In questo modo si forma, accanto alle trasmissioni via cavo
e via satellite, una terza modalita' diffusiva, in prospettiva molto
consistente, che estende il perimetro dei sistemi alternativi alla
diffusione terrestre in tecnica analogica e accelera lo sviluppo
delle famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi in forme
diverse da quella tradizionale;
7. i parametri di riferimento per procedere alla determinazione
del termine entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti
stabiliti, dall'art. 2, comma 6, per le concessionarie che
trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall'art. 3, comma 11,
per le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica
analogica, nonche' entro il quale deve essere istituita l'emittente
pubblica che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque
contenuti nella legge n. 249/1997, nelle osservazioni espresse dalla
Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001.
Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto
disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/1994 in
ordine alla necessita' di operare un bilanciamento tra l'allargamento
delle voci a cui assentire l'accesso all'emittenza nazionale privata
e l'esigenza di tenere conto delle realta' economiche comunque
esistenti rispetto alle quali gli interventi deconcentrativi non
devono avere un effetto punitivo;
8. per la determinazione del termine di cui all'art. 3, comma 7,
della legge n. 249/1997, finalizzato alle operazioni di sistema
sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, occorre in via
preliminare valutare lo sviluppo (attuale e prospettico) delle
trasmissioni via cavo, via satellite e in generale delle trasmissioni
svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la
diffusione terrestre in tecnica analogica;
9. per quanto riguarda le infrastrutture via cavo, occorre
rilevare che il loro sviluppo in Italia e' rimasto finora a uno stato
poco piu' che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente
e' la rete realizzata da telecom Italia nell'ambito del cd. "Progetto
Socrate" a partire dal 1996. Destinata in origine ad un'esecuzione in
tempi molto rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di raggiungere nel
successivo quadriennio una penetrazione nelle famiglie italiane
addirittura superiore al 50%), la rete "Socrate" e' stata, invece, di
fatto abbandonata negli anni successivi: nell'ottobre 2000, secondo i
dati forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni
"passate", ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma
soltanto 70.000 le abitazioni provviste della terminazione fino
all'appartamento. Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane e'
potenzialmente in grado di accedere alla televisione via cavo, solo
lo 0,3% lo e' realmente, e cio' quasi esclusivamente nei maggiori
centri urbani, senza un'equa distribuzione sul territorio nazionale.
D'altro canto, le amministrazioni comunali di alcune citta' d'arte,
come per esempio Siena, hanno avviato iniziative di valorizzazione
delle infrastrutture via cavo esistenti, mentre, nelle maggiori
citta', operatori alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi
per trasmissioni a larga banda. Le reti nelle citta' storiche hanno
pero' al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla
operativita' commerciale delle reti a larga banda non e' prevedibile,
su scala significativa, prima del 2003;
10. il numero di famiglie italiane che al dicembre 2000 e' in
grado di ricevere segnali televisivi inviati via satellite e'
stimabile intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da
differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano
nel valutare in una forchetta compresa fra l'11% e il 13% la quota di
famiglie dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo
dell'utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo
nel periodo 2000-2006, commissionato dall'Autorita' alla societa'
Eurisko e completato nell'aprile 2000, stima a quella data 1,8
milioni di abitazioni dotate di parabola. L'indagine Eurisko
comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio
qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte
del pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori
ostacolanti. La televisione via cavo e via satellite (i due sistemi
trasmissivi sono considerati, a questo livello dell'analisi, in
maniera unitaria) ne emerge fortemente connotata come televisione a
pagamento, che si caratterizza per un'offerta di programmi molto
definita (sport, film) e si distingue nettamente dalla televisione in
chiaro. La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e
valutazioni dei fattori qualitativi ha originato cinque scenari di
sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno dei quali
dotato di una differente velocita' evolutiva. Quello cui Eurisko
attribuisce una maggiore probabilita' di realizzazione prevede
nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20% del
totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%;
11. ad integrazione dell'analisi Eurisko, gli studi svolti in
seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali istituito
dell'Autorita' e riportati nel libro bianco sulla televisione
digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000 si e'
sviluppata un'offerta non trascurabile di canali in chiaro via
satellite, che e' destinata a crescere in funzione dell'incremento
del numero di impianti di ricezione presso le singole unita'
abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre
il 75% (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali,
per un totale di circa 750.000 condomini, di cui circa la meta'
provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli
impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere
la televisione analogica e con successivi interventi, dal costo
contenuto, consentiranno di ricevere la televisione digitale. In
quest'ottica si colloca il comma 13 dell'art. 2-bis introdotto dalla
legge n. 66/2001 che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, considera le
opere di installazione di nuovi impianti come innovazioni necessarie
ai sensi dell'art. 1120, comma 1, codice civile per le cui
deliberazioni si applica la norma di cui all'art. 1136, terzo comma,
codice civile;
12. accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, appare
opportuno considerare anche la televisione digitale terrestre fra le
forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall'art. 3,
comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva si caratterizza,
sotto il profilo sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un
lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che
si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione, di
essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa
fisica in linea di principio scarsa qual e' lo spettro delle
frequenze. Dall'altro, si collocano tutti i sistemi di trasmissione
(cavo, satellite, digitale terrestre) che non condividono gli
elementi ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della
televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e mostrano
problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli
presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste
considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella
dinamica di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo
per un verso e la diffusione digitale terrestre per l'altro;
13. a differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e
via satellite, e' difficile, allo stato, stimare con metodi empirici
la curva di sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo
sistema nasce, infatti, sotto l'impulso di una forte volonta'
politica: non e' l'esito di una scelta di investimento effettuata in
autonomia dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel caso
dei sistemi via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un'opzione di
politica industriale, una svolta di innovazione conseguente a una
decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di
trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il Paese.
Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all'estero: nessun
altro Paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina
quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero
agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in
chiaro; negli altri Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come
complemento e non come sostituzione della trasmissione terrestre
analogica e i protagonisti del passaggio sono gli operatori della
televisione a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere
una piattaforma pay a quelle gia' esistenti (via satellite e via
cavo);
14. per costruire una plausibile curva di penetrazione della
televisione digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare
riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo
vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a quello
cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle
trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di
scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica;
del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono possibili
tra concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di
azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La
prima data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione
(100% delle famiglie italiane) sara' in grado di ricevere i segnali
digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le
trasmissioni analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed
esercite in proroga per servire una parte minoritaria della
popolazione; la terza corrisponde a una situazione in cui gli
operatori avranno ormai effettuato cospicui investimenti sia per
acquistare impianti e rami di azienda sia per attrezzare siti e
postazioni e quindi, per rientrare dei capitali impegnati, sono
stimolati a servire quote gia' rilevanti di popolazione. Alla luce
della valenza propriamente politica sottesa all'introduzione della
televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne
una plausibile curva di penetrazione, non si puo' che fare
riferimento alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le
trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale entro il 31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una
situazione in cui tutta la popolazione italiana, e dunque il 100%
delle famiglie, sara' in grado di ricevere i segnali digitali, e'
lecito supporre che a meta' del percorso, secondo una previsione di
crescita media, considerando un modello di innovazione tecnologica
per sostituzione, il numero degli utenti della televisione digitale
terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale;
15. se si combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo
sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo con gli scenari
derivati dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo della
diffusione digitale terrestre, e' possibile prevedere che una quota
piuttosto cospicua della popolazione italiana potra', gia' nel corso
del 2003, ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere a
modalita' di diffusione televisiva diversa da quella prevalente per
via terrestre in tecnica analogica. Dalla combinazione di tali
scenari, a meta' del 2003 la quota delle famiglie in grado di
accedere a modalita' alternative di diffusione televisiva potra'
superare un terzo del totale e a meta' del 2004 potra' aver superato
la meta' del totale;
16. per definire il termine di trasferimento delle reti
eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma codificata, e di
trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in
via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di accedere
ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo, integrata
dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via
terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai
requisiti di effettivita' e congruita' fissati dall'art. 3, comma 7,
che e' richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali
interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti
che devono liberare risorse frequenziali, il principio della
continuita' operativa, legittimandole a proseguirne l'esercizio,
principio che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul piano
per la Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell'assenza
di "carattere punitivo per le imprese". Tali principi devono,
tuttavia, rivelarsi compatibili con il fine deconcentrativo che
ispira l'art. 3, comma 7, in quanto norma che da' esecuzione alla
sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale;
17. al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la
necessita' di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze
economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla
Corte, la soglia del 50% di popolazione coperta dai sistemi di
trasmissione alternativi alla via terrestre analogica (satellite,
cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di sintesi
equilibrato. Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile
in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento
delle risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede
ridursi in linea consequenziale la copertura, l'audience e il valore
dei contratti pubblicitari. Dall'altro, tale soglia sancisce uno
sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con una copertura
ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree piu' appetibili dal
punto di vista pubblicitario, garantisce una continuita' operativa e
funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15,
la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003;
18. le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione
del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui
all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/1997 valgono anche per il
trasferimento della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma
11, della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi
i trasferimenti si fonda non solo su quanto espressamente previsto
dalla disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della
rete deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai
commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di procedere ad una
valutazione di sistema in vista della redazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Le
medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche per la
determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente
pubblica che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito
l'Autorita' condivide pienamente quanto espresso dalla Commissione
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9
dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai
Tre;
19. poiche' tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi
satellite e cavo quanto le simulazioni relative alla penetrazione del
digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su
comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono
essere evidenziati, anche prima della data fissata, dei margini di
oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista.
Appare, quindi, opportuno da parte dell'Autorita' effettuare in data
antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di
diffusione in modo da controllare se, all'avvicinarsi della data
indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La verifica
viene effettuata con riferimento alla situazione esistente al
31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro,
adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale e momento in cui sara' possibile
disporre di un quadro di riferimento piu' certo alla luce del quale
effettuare le necessarie valutazioni;
20. se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali
risultera' essere inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver
avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l'Autorita'
potra' posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre
2002 la quota delle famiglie digitali risultera' essere superiore al
45% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo
superiore a quanto ipotizzato, l'Autorita' potra' anticipare il
termine del 31 dicembre 2003;
Udite le relazioni dei commissari dott. Antonio Pilati e dott.
Giuseppe Sangiorgi, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. La data stabilita per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge n. 249/1997 e' il
31 dicembre 2003.
2. L'Autorita', entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il
termine di cui al comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai
punti 19 e 20.
La presente delibera e' notificata alle societa' Mediaset S.p.a.,
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. e Telepiu' S.p.a.
La presente delibera e' trasmessa alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei srvizi radiotelevisivi.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.
Roma, 7 agosto 2001
Il presidente: Cheli