IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per
l'adempimento degli obblighi tributairi a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2001, con cui
all'art. 2 e' stata disposta, fra l'altro, nei confronti dei soggetti
residenti o aventi sede operativa nei territori dei comuni
interessati dall'eruzione dell'Etna, individuati con provvedimenti
del prefetto di Catania, la sospensione dei pagamenti dei contributi
di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota dei
contributi a carico dei dipendenti;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2 dell'ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2001,
individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, interessati
dall'emergenza derivante dall'eruzione del vulcano Etna e' disposta
la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali dal
13 luglio 2001, fino al 10 dicembre 2001.
2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte da operare, a titolo di acconto, dai
predetti soggetti in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.