IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributairi  a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Vista  l'ordinanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile  del  25 luglio 2001, con cui
all'art. 2 e' stata disposta, fra l'altro, nei confronti dei soggetti
residenti   o   aventi   sede  operativa  nei  territori  dei  comuni
interessati  dall'eruzione  dell'Etna,  individuati con provvedimenti
del  prefetto di Catania, la sospensione dei pagamenti dei contributi
di  previdenza  e  assistenza  sociale,  ivi  compresa  la  quota dei
contributi a carico dei dipendenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  dei soggetti indicati all'art. 2 dell'ordinanza
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del 25 luglio 2001,
individuati  con  provvedimenti  del prefetto di Catania, interessati
dall'emergenza  derivante  dall'eruzione del vulcano Etna e' disposta
la  sospensione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti  fiscali  dal
13 luglio 2001, fino al 10 dicembre 2001.
  2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti
delle  ritenute  alla  fonte  da  operare,  a  titolo di acconto, dai
predetti  soggetti in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.