IL DIRIGENTE GENERALE
     DEL DIPARTIMENTO GENERALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n.
490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  regione  siciliana  n. 44 del 16 agosto 1997 con il
quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di
Monte  Scalpello  ricadente  nel  comune di Agira e' stata dichiarata
temporaneamente  immodificabile  in  applicazione  dell'art.  5 della
legge  regionale  30 aprile  1991,  n.  15, fino all'approvazione del
Piano territoriale paesistico;
  Visto  il  D.A. n. 6912 del 6 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  regione  siciliana  n. 39 del 20 marzo 1999, con il
quale  il vincolo sopra descritto e' stato prorogato per un ulteriore
biennio  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Vista  la  nota prot. n. 1557/I del 27 giugno 2001, con la quale la
soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato
in  quanto,  poiche'  la  zona in argomenzo a tutt'oggi non e' ancora
sottoposta   a   pianificazione   territoriale   paesistica,  permane
l'esigenza  di garantire migliori condizioni di tutela del patrimonio
paesistico  ed  ambientale  al  fine  di  impedire  che,  nelle  more
dell'adozione  della  pianificazione paesistica, il sito in questione
sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare
l'assetto del territorio tutelato;
  Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi
indiscriminati,  non compatibili con le destinazioni urbanistiche del
vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area
suddetta,  che  vanno  salvaguardati  nelle  more  della  loro tutela
mediante Piano paesistico;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione   risolutiva   dell'approvazione  del  Piano  territoriale
paesistico  dell'area  suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge
19 novembre  1968,  n.  1187  e  dell'art.  1  della  legge regionale
5 novembre  1973,  n.  38,  applicabili  analogicamente  nel  caso di
specie;
  Rilevato  che questo assessorato ha attivato la redazione del Piano
territoriale   paesistico  regionale,  secondo  il  piano  di  lavoro
approvato  con  D.A.  n.  7276  del 28 dicembre 1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio 351;
  Visto  il  verbale  della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il
comitato  tecnico  scientifico  istituito  ai  sensi dell'art. 24 del
regio  decreto 1357/1940, giusta D.P. Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha
espresso  parere  favorevole  alle linee guida del Piano territoriale
paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del
paesaggio;
  Rilevato  che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato   trasmesso,   unitamente   alle  linee  guida  del  Piano
territoriale  paesistico  alle  soprintendenze  ai  beni  culturali e
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art.  24,  secondo  comma  del regolamento della legge 29 giugno
1939,  n.  1497,  approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
  Visto  il  D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state
approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
  Vista  la  nota  assessoriale  prot.  n.  186  del 15 gennaio 1998,
contenente  direttive  alle  soprintendenze  in  ordine  alle  misure
cautelari  previste  dall'art. 5 della legge regionale 15/1991 e agli
atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
  Considerato  per  quanto  sopra  espresso  che  sussistono motivate
esigenze  per  prorogare  per  un  ulteriore  anno, e comunque per un
periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di
sua  entrata  in  vigore,  il vincolo di immodificabilita' temporanea
vigente  nell'area  di Monte Scalpello ricadente nel comune di Agira,
territorio  meglio  individuata  nel D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997,
preservandone  l'aspetto  naturale  e i valori estetico-ambientali ai
fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
  Ritenuto  infatti  che  la  contingente  assenza dello strumento di
pianificazione  del  paesaggio,  alla  quale questo assessorato, come
sopra   indicato   ha   inteso   rimediare   attivando   procedimenti
inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione  e  approvazione del
Piano  territoriale  paesistico in questione, non puo' tradursi nella
lesione  degli  interessi  pubblici, alla conservazione dell'ambiente
naturale  della  zona in questione e della sua percezione estetica di
infungibile rilevanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogato  fino  alla  concorrenza  di un quinquennio dalla sua
entrata  in vigore, giusta D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 e comunque
non   oltre  il  16 agosto  2002,  il  vincolo  di  immodificabilita'
temporanea  imposto,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge regionale
15/1991,  sull'area  di  Monte  Scalpello  ricadente  nel  territorio
comunale  di  Agira  per effetto del D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del
16 agosto  1997  prorogato  con  D.A.  n.  6912  del  6 agosto  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 39 del
20 agosto  1999  secondo  le  disposizioni, le modalita' e gli ambiti
territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono
tutti richiamati e confermati.