IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217,  art.  18,  recante  norme per la rettifica da apportare a testi
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2001 concernente l'utilizzo
del  nome  geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei
vini   V.Q.P.R.D.  gia'  riconosciuti  a  "denominazione  di  origine
controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata";
  Considerato  che  per mero errore materiale e' stato indicato per i
V.Q.P.R.D. che possono utilizzare il nome geografico Sardegna la sola
"denominazione  di  origine  controllata  e garantita" e non anche la
"denominazione di origine controllata";
  Ritenuto  necessario  doversi  procedere  alla  rettifica del primo
comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 30 marzo 2001, con
la previsione dell'utilizzo del nome "Sardegna" per tutti i vini gia'
riconosciuti  a  "denominazione di origine controllata e garantita" e
"denominazione  di  origine  controllata", cosi' come richiesto dalla
regione Sardegna;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  primo  comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 2001
concernente   l'utilizzo   del   nome   geografico   Sardegna   nella
designazione  e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. gia' riconosciuti a
denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di
origine  controllata"  e'  sostituito per intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2001.
  Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni
di  origine  controllata  e le denominazioni di origine controllata e
garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono
essere precedute dal nome geografico "Sardegna".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2001
                                                Il Ministro: Alemanno