IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta S.p.a. Aerimpianti - Gruppo Ansaldo,
tendente  ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto   il   decreto   direttoriale  datato  1o  febbraio  1993,  e
successivi,  con  i  quali  e'  stato  concesso,  a  decorrere dal 10
febbraio 1992, il suddetto trattamento;
  Visto il decreto ministeriale datato 28 maggio 2001 con il quale e'
stata   approvata   la  proroga  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'approvazione  della  proroga  del  programma  di
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
datato 28 maggio 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Aerimpianti  - Gruppo Ansaldo, con sede in
Milano, unita' di Milano, per un massimo di 10 unita' lavorative, per
il periodo dal 10 febbraio 1995 al 9 agosto 1995.
  Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1995 con decorrenza 10
febbraio 1995.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.