IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
          Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

    Vista  la  legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978;
    Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale   marittima  (IMO),  in  data  26 agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV;
    Vista  la  risoluzione  1  della  Conferenza  dei  Paesi aderenti
all'IMO  tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati
adottati  gli  emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione
del 1978;
    Vista   la   risoluzione   2   della   sopra   citata  Conferenza
internazionale   con   la  quale  e'  stato  adottato  il  codice  di
addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
    Considerato  che  gli  emendamenti  di cui alle risoluzioni 1 e 2
sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
    Ritenuta  la  necessita'  di  dare completa attuazione alla sopra
citata  convenzione  regola  V/1  con  l'adeguamento  della  relativa
certificazione;
    Viste  le  sezioni  A-V/1  e  B-V/1,  capitolo  V del codice 1995
riguardante   le  disposizioni  per  lo  speciale  addestramento  del
personale su particolari tipi di navi;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 luglio  1991 con il quale e'
stato istituito il corso di sicurezza per navi petroliere;
    Visto  il  decreto  ministeriale  31 ottobre 1991 con il quale e'
modificato  l'allegato  B  del  decreto 18 luglio 1991 istitutivo del
corso di sicurezza per navi petroliere;
    Tenuto  conto  della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della
corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW  1995 relativa agli
standards di qualita' dell'addestramento fornito;
    Visto  il modello di corso n. 1.02 pubblicato dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO);
    Considerato  che  il  programma  del  corso di sicurezza per navi
petroliere  istituito  con  decreto  ministeriale  18 luglio  1991  e
modificato  con  il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 sopra citati
risulta conforme alle disposizioni emanate dal codice STCW'95 sezioni
A-V/1 e B-V/1 capitolo V;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata

    1.  Il  programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per
lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso
di  sicurezza  per  navi  petroliere  di  cui agli allegati A e C del
decreto  ministeriale  18 luglio  1991,  e  all'allegato  B di cui al
decreto  ministeriale 31 ottobre 1991 sono conformi alle disposizioni
impartite dalla convenzione STCW'95, regola V/1 e dalle sezioni A-V/1
e B-V/1 capitolo V del codice STCW'95.
    2.  I  centri  di  addestramento devono predisporre un sistema di
valutazione  della  qualita'  dell'addestramento  fornito  secondo le
disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.
    3. Il corso di sicurezza per navi petroliere effettuato presso un
centro  di  addestramento  autorizzato o riconosciuto da un'autorita'
competente  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea e' considerato
valido ai fini di cui al presente decreto.