IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
          Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

    Vista  la  legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978;
    Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale   marittima  (IMO),  in  data  26 agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV;
    Vista  la  risoluzione  1  della  Conferenza  dei  Paesi aderenti
all'IMO  tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati
adottati  gli  emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione
del 1978;
    Vista   la   risoluzione   2   della   sopra   citata  Conferenza
internazionale   con   la  quale  e'  stato  adottato  il  codice  di
addestramento,  certificazione e tenuta della guardia per i marittimi
(STCW'95);
    Considerato  che  gli  emendamenti  di cui alle risoluzioni 1 e 2
sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
    Ritenuta  la  necessita'  di  dare completa attuazione alla sopra
citata  convenzione  STCW'95,  regola  VI/1  con  l'adeguamento della
relativa certificazione;
    Vista   la   sezione   A-VI/1   del   codice   STCW'95   relativa
all'addestramento  base  di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza
personale;
    Tenuto  conto  della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della
corrispondente   sezione  A-I/8  del  codice  STCW'95  relativa  agli
standards di qualita' dell'addestramento fornito;
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 con il quale e' stato
istituito il corso di sopravvivenza e salvataggio;
    Visto  il modello di corso n. 1.19 pubblicato dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO);
    Considerato  che  il  programma  del  corso  di  sopravvivenza  e
salvataggio  istituito  con  decreto ministeriale 6 aprile 1987 sopra
citato  risulta  conforme alle disposizioni emanate dalla regola VI/1
della convenzione STCW'95;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata
    1.  Il  programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per
lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso
di  sopravvivenza  e  salvataggio  di  cui agli allegati A, B e C del
decreto  ministeriale  6 aprile 1987, sono conformi alle disposizioni
impartite  dalla  convenzione  STCW'95  capitolo  VI, e dalla sezione
A-VI/1 del codice STCW'95.
    2.  I  centri  di  addestramento devono predisporre un sistema di
valutazione  della  qualita'  dell'addestramento  fornito  secondo le
disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.
    3.  Il  corso di sopravvivenza e salvataggio effettuato presso un
centro  di  addestramento  autorizzato o riconosciuto da un'autorita'
competente  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea e' considerato
valido ai fini di cui al presente decreto.