IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero -  Direzione  generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Gora Aulona ha chiesto il
riconoscimento  del  titolo  di  infermiere conseguito in Albania, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del   decreto   legislativo   n.   319   del   1994,  nella  riunione
dell'11 dicembre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;

                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  infermiere  rilasciato  il 26 giugno 1999 dalla
scuola  superiore  privata  per  infermieri  "Elena Gjika" di Elbasan
(Albania)  alla  sig.ra  Gora  Aulona,  nata  a Pogradec (Albania) il
giorno  31  ottobre  1971  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Gora Aulona e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente,  la  professione  di infermiere, previa
iscrizione  al  collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  del  collegio  stesso della conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola