IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visto  l'art.  18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, comma 3,
cosi'  come  sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,   il  quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica determina ed aggiorna
la  misura  del  diritto  annuale  dovuto  ad  ogni singola camera di
commercio  da  parte  di  ciascuna  impresa  iscritta  o annotata nel
registro  di  cui  all'art.  8  della legge n. 580/1993, da applicare
secondo  le  modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi
gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti  in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore
della  citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonche' gli importi
dei  diritti  dovuti  in  misura  fissa.  Con  lo stesso decreto sono
altresi'  determinati gli importi del diritto applicabili alle unita'
locali;
  Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge  n.  580/1993  come  sostituito  dall'art.  17  della  legge n.
488/1999;
  Visto  il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993
come  sostituito  dall'art.  17  della  legge  n.  488/1999  il quale
stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere
di  commercio  si  sopperisce  mediante  diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese  e  mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
  Visto  in  particolare  il  comma 4, lettera d), dell'art. 18 della
legge  n.  580/1993 cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge n.
488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della
norma  l'importo  del  diritto  annuale  non  potra'  comunque essere
superiore  del  20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla
normativa  vigente  alla data di entrata in vigore della stessa legge
n. 488/1999;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art.  8  della  legge  n. 580/1993, in materia di istituzione di
registro delle imprese;
  Visto   l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme
in materia di registro delle imprese;
  Visto  il  decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale e'
stata  determinata la misura degli importi del diritto annuale dovuto
per l'anno 2001;
  Visto  in  particolare  l'art.  6  del  predetto  decreto  il quale
stabilisce  che  il diritto annuale e' versato in unica soluzione con
le  modalita'  previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
aprile  2001 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001 - allegato
n.  1) emanato in forza della delega di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  nella  parte  in cui
stabilisce  i termini di presentazione ed il versamento relativi alle
imposte;
  Tenuto conto delle oggettive difficolta' insorte per le imprese con
l'introduzione  dell'uso  del  modello unificato F24 per effettuare i
versamenti  del  diritto annuale, anche a causa della novita' di tale
metodo di versamento;
  Ritenuto pertanto necessario differire il termine per il versamento
del  diritto  annuale,  con  la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo, prevista al punto b) del comma 1 dell'art. 1
del   citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30 aprile 2001;
  Sentite  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  e  le  organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  termine di versamento del diritto annuale dovuto alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese, con la
maggiorazione  dello  0,40%,  a  titolo  di  interesse corrispettivo,
prevista  al  punto  b)  del  comma  1  dell'art.  1  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 2001, e' differito
dal 20 luglio al 31 ottobre 2001.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2001


                                                Il Ministro
                                           delle attività produttive
                                                   Marzano

        Il Ministro
dell'economia e delle finanze
         Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2001

Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive
  Registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 16