IL DIRETTORE GENERALE per i beni architettonici e il paesaggio Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che alla luce della normativa da ultimo richiamata, l'azione amministrativa deve essere retta da criteri di economicita', pubblicita' ed efficacia; Ritenuto che la delega dal direttore generale competente ai soprintendenti regionali dell'attivita' amministrativa provvedimentale, di cui all'art. 49 del testo unico n. 490/1999 ed ai procedimenti istruiti in applicazione dell'art. 822 del codice civile, risponda ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attivita' tecnica dei predetti soprintendenti regionali e tiene conto dei principi della sussidiarieta' e della omogeneita', collegati ai principi della responsabilita' e dell'unicita' dell'azione amministrativa; Ravvisata inoltre l'opportunita', per semplificare e razionalizzare ulteriormente l'azione amministrativa e renderla funzionale di delegare ai soprintendenti regionali le competenze di cui ai citati articoli numeri 49 ed 88 del testo unico n. 490/1999; Decreta: Art. 1. Ai soprintendenti regionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in relazione all'opportunita' di integrare le competenze in materia di tutela loro attribuite dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, e' conferita delega all'adozione dei provvedimenti finali inerenti: a) prescrizioni di tutela indiretta (art. 49, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490); b) provvedimenti di immissione dei beni nel demanio storico, artistico archeologico in applicazione dell'art. 822 del codice civile.